CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata dal Pubblico Ministero, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. ./t..5 Osservava che il delitto legittimante la revoca, pur intervenuto nel quinquennio, dal precedente giudicato non potesse essere qualificato come delitto della stessa indole di quello precedente e che, pertanto, facevano difetto i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n 1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e deduce con unico motivo la violazione di legge osservando che il requisito della stessa indole caratterizza le sole contravvenzioni e non i delitti con la conseguenza che sussistevano, contrariamente a quanto ritenuto, tutti i presupposti per revocare il beneficio. 3. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha spiegato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente.(Sez. 1,nr. 4585 del 30/06/1999, P.M. in proc [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214020; Sez. 1, nr. 1058 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 215615). Va, dunque ribadito che nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168, primo comma, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicata la sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce sempre causa di revoca, quale che ne sia la natura. Pertanto, l'ordinanza gravata, fondata su una erronea interpretazione del presupposto normativo, va annullata, con rinvio al Giudice "a quo" per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il