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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10499/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui agli 186, comma 2, lett. b e 2-bis cod.strada, in data 12 giugno 2015, In particolare ha lamentato la violazione dell'art. 62-bis cod.pen., essendo state negate le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei soli precedenti dell'imputato. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto il dinego delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto conforme alla legge e congruamente motivato, da un lato, in considerazione dell'assenza di elementi positivi, tali non potendo considerarsi la giovane età dell'imputato o la collaborazione da lui prestata per l'esecuzione degli esami, che integra un atto dovuto, e, dall'altro lato, in considerazione dei numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato.

In proposito è sufficiente ricordare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come nel caso di specie, l'esistenza di numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv. 270986). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Frances4o t5aria Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui agli 186, comma 2, lett. b e 2-bis cod.strada, in data 12 giugno 2015, In particolare ha lamentato la violazione dell'art. 62-bis cod.pen., essendo state negate le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei soli precedenti dell'imputato. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto il dinego delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto conforme alla legge e congruamente motivato, da un lato, in considerazione dell'assenza di elementi positivi, tali non potendo considerarsi la giovane età dell'imputato o la collaborazione da lui prestata per l'esecuzione degli esami, che integra un atto dovuto, e, dall'altro lato, in considerazione dei numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato. In proposito è sufficiente ricordare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come nel caso di specie, l'esistenza di numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv. 270986). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Frances4o t5aria Ci
Sentenza Cassazione n. 10499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris