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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07187/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale che ha chiesto, con requisitoria del 9 novembre 2022, disporsi la correzione del dispositivo, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., mediante indicazione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2021, la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione ed in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Rimini il 17 ottobre 2016, ha rideterminato, previo riconoscimento della continuazione, in nove mesi di reclusione e 300 euro di multa la pena complessivamente irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato ivi contestato e per quelli già accertati con precedente sentenza irrevocabile.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per essersi la Corte di appello pronunciata in difformità dall'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contemplante la sospensione condizionale della pena, non indicata nel dispositivo.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 9 novembre 2022, disporsi la correzione del dispositivo, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., mediante indicazione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché tendente ad un risultato non consentito.

2. È documentalmente dimostrato che, nel giudizio di rinvio, l'odierna ricorrente ed il Procuratore generale concordarono, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra il reato ascritto alla Leone nel presente procedimento e quelli già accertati con precedente sentenza irrevocabile, la fissazione della pena complessiva in nove mesi di reclusione e 300 euro di multa e la sua sospensione condizionale.

Risulta, con altrettanta certezza, che la Corte di appello, nella motivazione della sentenza del 9 luglio 2021, che depositò contestualmente al dispositivo, recepì l'accordo nella sua integralità, espressamente avallandolo anche in relazione alla sospensione condizionale della pena ed omettendo, tuttavia, di inserire la corrispondente puntualizzazione in dispositivo.Ciò posto, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione» (così, tra le tante, Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874 - 01).

Considerato, dunque, che nel caso di specie la volontà del giudice è agevolmente ricostruibile nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo, può senz'altro procedersi alla correzione di quest'ultimo che, tuttavia, deve avvenire nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen., adempimento che — stante l'inammissibilità, in quanto tale, della presente impugnazione — spetta al giudice che ha emesso la sentenza affetta dalla riscontrata imprecisione.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, deve ritenersi che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue esclusivamente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale che ha chiesto, con requisitoria del 9 novembre 2022, disporsi la correzione del dispositivo, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., mediante indicazione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2021, la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione ed in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Rimini il 17 ottobre 2016, ha rideterminato, previo riconoscimento della continuazione, in nove mesi di reclusione e 300 euro di multa la pena complessivamente irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato ivi contestato e per quelli già accertati con precedente sentenza irrevocabile. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per essersi la Corte di appello pronunciata in difformità dall'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contemplante la sospensione condizionale della pena, non indicata nel dispositivo. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 9 novembre 2022, disporsi la correzione del dispositivo, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., mediante indicazione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tendente ad un risultato non consentito. 2. È documentalmente dimostrato che, nel giudizio di rinvio, l'odierna ricorrente ed il Procuratore generale concordarono, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra il reato ascritto alla Leone nel presente procedimento e quelli già accertati con precedente sentenza irrevocabile, la fissazione della pena complessiva in nove mesi di reclusione e 300 euro di multa e la sua sospensione condizionale. Risulta, con altrettanta certezza, che la Corte di appello, nella motivazione della sentenza del 9 luglio 2021, che depositò contestualmente al dispositivo, recepì l'accordo nella sua integralità, espressamente avallandolo anche in relazione alla sospensione condizionale della pena ed omettendo, tuttavia, di inserire la corrispondente puntualizzazione in dispositivo.Ciò posto, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione» (così, tra le tante, Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874 - 01). Considerato, dunque, che nel caso di specie la volontà del giudice è agevolmente ricostruibile nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo, può senz'altro procedersi alla correzione di quest'ultimo che, tuttavia, deve avvenire nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen., adempimento che — stante l'inammissibilità, in quanto tale, della presente impugnazione — spetta al giudice che ha emesso la sentenza affetta dalla riscontrata imprecisione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, deve ritenersi che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue esclusivamente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
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