CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 161/2023pubblicata il 17/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21881/2023Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 10302/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità deiprovvedimenti di variazione/cancellazione delle giornate lavorative svoltequale bracciante agricolo alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] negli anni dal2014 al 2016, ed il riconoscimento del diritto della parte privata allapercezione della indennità di disoccupazione agricola in tale periodo.3. Il Tribunale di Bergamo dichiarò l’inammissibilità della domanda per ladecadenza ex art.22 del d.l. n.7/1970 (convertito con modificazioni dallalegge n.83/1970).4. La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata,ed in particolare il verificarsi della causa di decadenza sostanziale, sia nelcaso in cui la decorrenza fosse computata dal momento della definitivitàdel provvedimento di cancellazione a seguito della sua pubblicazionetelematica (30/07/2018), sia nel caso in cui la decorrenza fossecomputata dal momento della effettiva conoscenza del provvedimento dicancellazione (29/10/2019).5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale INPS resistecon controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazionedell’art. 22 del decreto-legge n. 7 del 3.2.1970, convertito conmodificazioni in legge n. 83/1970, nonchè violazione e falsa applicazionedell’art. 38 comma 7 del decreto-legge n. 98/2011, nonché violazionedell’art. 8 comma 2 e 5 decreto legislativo n. 375/1993, tutti in relazioneNumero registro generale 21881/2023Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 10302/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc. Erronea individuazione del dies a quo delladecadenza dall’azione giudiziaria. Inesistenza di un provvedimento dicancellazione o non iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratoriagricoli».2. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che iprovvedimenti rispetto ai quali trova applicazione la causa di decadenzaprevista dall’art.22 del d.l. n.7/1970 siano costituiti dagli elenchi di cuiall’art.38 comma 7 del d.l. n.98/2011 (convertito, con modificazioni, dallalegge n.111/2011), e non dai provvedimenti di non iscrizione ocancellazione dagli elenchi nominativi.3. L’art.38 comma 7, secondo periodo, del d.l. n.7/1970, nel testo protempore vigente, prevede(va) che: «In caso di riconoscimento o didisconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione ela pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede allanotifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalitàtelematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione».4. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento secondo il quale iltermine di decadenza per l'impugnazione - ai sensi dell'art. 22 del d.l. n.7/1970 - del provvedimento amministrativo di cancellazione dell'iscrizionenegli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall'ultimo giorno dipubblicazione degli stessi sul sito internet dell'INPS (per tutte, Cass.n.23587/2025).5. La disposizione sopra richiamata distingue tra il provvedimento didisconoscimento delle giornate lavorative - ossia il provvedimento cheforma oggetto della impugnazione - e la notifica del provvedimento,costituita dalla pubblicazione degli elementi di variazione.6. La Corte territoriale non ha compiuto alcuna erronea interpretazione ofalsa sussunzione, perché il suo esame ha avuto ad oggetto proprio laquestione della conoscenza del provvedimento di cancellazione delleNumero registro generale 21881/2023Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 10302/2026Data pubblicazione 20/04/2026giornate lavorative. Nel fare ciò, si è attenuta ai principi di diritto di questaCorte, sopra richiamati. Principi che, giova ribadirlo, non richiedono laprova della effettiva conoscenza del provvedimento di cancellazione, maquella della sua conoscibilità nei termini sopra specificati.7. La censura è pertanto infondata.8. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.9. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.La PresidenteRossana Mancino