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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37430/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18507/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studi deil'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Sallustio, n. 3 - ricorrente - 9.q3 contro (91_ Agera delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -con troricorrente - Cons.Est.Luigi 'Orazio avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 240/12/2015, depositata il 14 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (n. 218/13/2012), che aveva rigettato il ricorso presentato dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo il contribuente utilizzato il credito in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007 per importi, rispettivamente, per gli anni 2005 e 2006, al di sotto del limite di legge (art. 62, primo comma, lettera f, della legge n. 289 del 2002), e per l'anno 2007, al di sopra del limite di legge.

Il giudice d'appello evidenziava che, poiché le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza del contribuente non ,n-ano state effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, il soggetto interessato era decaduto dal contributo, ai sensi dell'art. 62, primo comma, lettera g) della legge n. 289 del 2002.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 4.11 lontribuente ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi la cess,z'c.)rie della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese ai lite, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli 2 [OSCURATO:PERSONA].

Luigi rOrazio Agenti della riscossione ("Rottamazione cartelle), ai sensi dell'art. 6, terzo coma, del d i.n. 193 del 2016. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Coh il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la "violazione e falsa :-pplicazione della legge n. 388 del 2000 e delle disposizioni di cui alla legge n. 289 dei 2002.

Eccezione di incostituzionalità dell'art. 62, primo comma, lettera g) della legge n. 289 del 2002".

L'art. 3 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un'ipotesi di agevolazione fiscale consistente in un credito di imposta a favore di soggetti titolari di un reddito d'impresa che, a partire dal periodo d'imposta in corsc a; 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, avessero effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/99.

L'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 ha elimilato la fruizione automatica del beneficio fiscale, prevedendo una specifica procedura di accesso all'agevolazione, attraverso la presentazione di un'istanza che ,1 contribuente deve presentare al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (COP).

Tutta via, l'utilizzo è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a qu-Ao in cui è presentata l'istanza.

Sono stati, poi, fissati limiti di importo relati alla fruizione del credito per ciascun periodo compreso nel triennio di riferimento.

Il mancato rispetto dei limiti di importo per la compensazione del credito comporta la decadenza dal diritto al contributo.

L'Agenzia delle Entrate, con !a cartella in esame, ha disconosciuto parte del credito portato in corm: :--,nsazione, in quanto detto credito è stato utilizzato in compensazione per le ar malità 2005 e 2006 in misura inferiore al limite minimo, ritenendo così il contr'ouente parzialmente decaduto dal diritto al contributo.

Tuttavia, l'inte:pretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate, seguita anche dai giudici di mer•to, si pone in contrasto con l'art. 3 della Cost..

Il limite minimo di utilizzo dei c-edito in compensazione, infatti, avrebbe un senso e rispetterebbe lo spirito della legge solo laddove vi fosse l'effettiva possibilità di giovarsi della riconosciuta agevolazione fiscale.

Tuttavia, tale previsione perderebbe senso laddove non vi fosse per il beneficiario dell'agevolazione la possibilità effettiva di poter giovare, per carenza di imposte e/o contributi da versare.

Il 3 Cons,Est.

Luigi frOrazio contribuente non ha rispettato il limite minimo di utilizzo del credito d'imposta per gli anni 2005 e 2006 soltanto per "carenza di capienza tributaria/contributiva".

Tale ipotesi non è contemplata dalla normativa di rifehr,-,er to.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "l'omessa e/o insufflciente motivazione della sentenza impugnata", in quanto il giudice d'appello non avrebbe rispettato l'obbligo previsto di adeguata e puntuale moti\ azne de:la propria decisione. 3.Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di int-, resse. 4.Inv2ro, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6, terzc cry-nma, del d.l. n. 193 del 2016 e, con la memoria depositata il 9 sette;mbì.,2 2021, ha chiesto dichiararsi "cessata la materia del contendere", con integrale compensazione delle spese di lite.

Deve dunque, applicarsi il principio per cui, a norma dell'art. 390, ultimo comna, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere ne:W ,itc alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi apporlgono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cas5 sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876).

Anche nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichk-irazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopn. /venuto difetto di interesse al ricorso. 5.Le -'9ese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conte 1e;l'adesione del contribuente alla definizione agevolata

6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il paga: ,iento del cd.

"doppio contributo unificato" - fattispecie in tema di rinuncia ai ric da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'ar- 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. -:25 del 2016 - (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). 4 Con s ilgi DiOrazio P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18507/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studi deil'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Sallustio, n. 3 - ricorrente - 9.q3 contro (91_ Agera delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -con troricorrente - Cons.Est.Luigi 'Orazio avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 240/12/2015, depositata il 14 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (n. 218/13/2012), che aveva rigettato il ricorso presentato dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo il contribuente utilizzato il credito in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007 per importi, rispettivamente, per gli anni 2005 e 2006, al di sotto del limite di legge (art. 62, primo comma, lettera f, della legge n. 289 del 2002), e per l'anno 2007, al di sopra del limite di legge. Il giudice d'appello evidenziava che, poiché le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza del contribuente non ,n-ano state effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, il soggetto interessato era decaduto dal contributo, ai sensi dell'art. 62, primo comma, lettera g) della legge n. 289 del 2002. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente. 3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 4.11 lontribuente ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi la cess,z'c.)rie della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese ai lite, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli 2 [OSCURATO:PERSONA]. Luigi rOrazio Agenti della riscossione ("Rottamazione cartelle), ai sensi dell'art. 6, terzo coma, del d i.n. 193 del 2016. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Coh il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la "violazione e falsa :-pplicazione della legge n. 388 del 2000 e delle disposizioni di cui alla legge n. 289 dei 2002. Eccezione di incostituzionalità dell'art. 62, primo comma, lettera g) della legge n. 289 del 2002". L'art. 3 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un'ipotesi di agevolazione fiscale consistente in un credito di imposta a favore di soggetti titolari di un reddito d'impresa che, a partire dal periodo d'imposta in corsc a; 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, avessero effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/99. L'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 ha elimilato la fruizione automatica del beneficio fiscale, prevedendo una specifica procedura di accesso all'agevolazione, attraverso la presentazione di un'istanza che ,1 contribuente deve presentare al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (COP). Tutta via, l'utilizzo è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a qu-Ao in cui è presentata l'istanza. Sono stati, poi, fissati limiti di importo relati alla fruizione del credito per ciascun periodo compreso nel triennio di riferimento. Il mancato rispetto dei limiti di importo per la compensazione del credito comporta la decadenza dal diritto al contributo. L'Agenzia delle Entrate, con !a cartella in esame, ha disconosciuto parte del credito portato in corm: :--,nsazione, in quanto detto credito è stato utilizzato in compensazione per le ar malità 2005 e 2006 in misura inferiore al limite minimo, ritenendo così il contr'ouente parzialmente decaduto dal diritto al contributo. Tuttavia, l'inte:pretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate, seguita anche dai giudici di mer•to, si pone in contrasto con l'art. 3 della Cost.. Il limite minimo di utilizzo dei c-edito in compensazione, infatti, avrebbe un senso e rispetterebbe lo spirito della legge solo laddove vi fosse l'effettiva possibilità di giovarsi della riconosciuta agevolazione fiscale. Tuttavia, tale previsione perderebbe senso laddove non vi fosse per il beneficiario dell'agevolazione la possibilità effettiva di poter giovare, per carenza di imposte e/o contributi da versare. Il 3 Cons,Est. Luigi frOrazio contribuente non ha rispettato il limite minimo di utilizzo del credito d'imposta per gli anni 2005 e 2006 soltanto per "carenza di capienza tributaria/contributiva". Tale ipotesi non è contemplata dalla normativa di rifehr,-,er to. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "l'omessa e/o insufflciente motivazione della sentenza impugnata", in quanto il giudice d'appello non avrebbe rispettato l'obbligo previsto di adeguata e puntuale moti\ azne de:la propria decisione. 3.Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di int-, resse. 4.Inv2ro, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6, terzc cry-nma, del d.l. n. 193 del 2016 e, con la memoria depositata il 9 sette;mbì.,2 2021, ha chiesto dichiararsi "cessata la materia del contendere", con integrale compensazione delle spese di lite. Deve dunque, applicarsi il principio per cui, a norma dell'art. 390, ultimo comna, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere ne:W ,itc alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi apporlgono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cas5 sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876). Anche nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichk-irazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopn. /venuto difetto di interesse al ricorso. 5.Le -'9ese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conte 1e;l'adesione del contribuente alla definizione agevolata 6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il paga: ,iento del cd. "doppio contributo unificato" - fattispecie in tema di rinuncia ai ric da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'ar- 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. -:25 del 2016 - (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). 4 Con s ilgi DiOrazio P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Co
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