CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3343/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n.1822/2022 depositata il 29/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mossedall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] di pagamento del contributo consortile (Euro 2.876,88)per l'anno 2014, sostenendo l'illegittimità del tributo per mancanzadi beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica sullascorta di una consulenza tecnica giurata volta a dimostrarel'inefficienza delle opere consortili e l'assenza di benefici per i suoiterreni.Numero registro generale 3343/2023Numero sezionale 8344/2025Numero di raccolta generale 7809/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce accoglieva ilData pubblicazione 31/03/2026ricorso, annullando l'atto impositivo e compensando le spese.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado,sostenendo che il contribuente non avesse contestato il Piano diClassifica, unico strumento idoneo per determinare il contributoconsortile ed eccependo la tardività della consulenza tecnicaprodotta in primo grado, oltre a presentare una propria consulenzatecnica.4. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello delConsorzio, ritenendo legittimo l'avviso di pagamento ecompensando le spese.5. Gli eredi del contribuente, indicati in epigrafe, ricorrono incassazione, affidandosi a 4 motivi.6. Gli intimati non hanno depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo dedotto, i ricorrenti lamentano l’erroneitàdell’impugnata sentenza, sotto il profilo di cui all’art.360 1° comman.3 c.p.c., nella parte in cui, contrariamente allo ius receptum dellaSuprema Corte in ordine al governo dell’onere probatorio in tema dicontributi consortile, il giudice di appello avrebbe affermato che ilcontribuente dovesse necessariamente contestare il piano diclassifica, per dimostrare l’assenza del beneficio diretto e specificoin favore del proprio fondo.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, sotto il profilodell’art.360 1° comma n.3 c.p.c., che la sentenza impugnata, siponga in radicale violazione della normativa di legge attinente aicontributi di bonifica (R.D. n.215/1933, segnatamente artt.10 e 11;Codice Civile art. 857 ss.; L.R. Puglia n.4/2012, segnatamenteartt.17 e 18), ed in radicale contrasto con lo ius receptum, perchéavrebbe affermato la legittimità e debenza del contributo consortileanche per la sola attività istituzionale del [OSCURATO:PERSONA],indipendentemente dal beneficio diretto e specifico in favore del2 di 7Numero registro generale 3343/2023Numero sezionale 8344/2025Numero di raccolta generale 7809/2026fondo del Consorziato.Data pubblicazione 31/03/20263. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano l’impugnatasentenza perché essa si porrebbe in radicale violazione dellaindicata normativa di legge attinente ai contributi consortili ed inradicale contrasto con lo ius receptum, per ciò che concerne laconfigurazione giuridica del contributo di bonifica come “tributo discopo”, sotto il profilo di cui all’art.360, 1°comma, n.3 c.p.c..3.1 I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente perchéstrettamente connessi, sono inammissibili.3.2 A sostegno di siffatta conclusione occorre osservare che ilgiudice di appello ha espressamene affermato che “la mancanzadunque di tale impugnazione (del piano di classifica n.d.s.), hacomportato la presunzione della produzione di un vantaggio direttoper il fondo del consorziato in quanto, facendo parte del [OSCURATO:PERSONA],comunque si presuppone un beneficio anche solo potenziale (…)”per poi ritenere, in ordine all’assolvimento dell’onere della prova acarico del consorziato circa la pretesa assenza di alcun beneficio alproprio fondo che “Alla luce di quanto esposto perciò e, volendoseguire le indicazioni della Corte, è chiaro l’obbligo contributivo incapo al proprietario del fondo, non avendo provato validamente lamancanza di vantaggi, delle opere di bonifica realizzate dalConsorzio nonché, la mancanza di inclusione del fondo, nelperimetro di contribuenza consortile”, per poi trarne la conclusionedella debenza del tributo.3.3 In sostanza, la ratio decidendi che sorregge l’impugnatasentenza si può così riassumere: la mancata contestazione delpiano di classifica ad opera della parte consorziata, fa sì che ilbeneficio, anche solo potenziale, in favore dei fondo dellamedesima debba considerarsi presunto, con esonero della relativaprova da parte del [OSCURATO:PERSONA], da cui si è fatto discendere, conaccertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che laparte consorziata non avesse assolto l’onere probatorio a suo carico3 di 7Numero registro generale 3343/2023Numero sezionale 8344/2025Numero di raccolta generale 7809/2026in ordine alla mancanza di vantaggi delle opere di bonificaData pubblicazione 31/03/2026realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] ovvero alla mancanza di inclusione delfondo nel perimetro di contribuenza, con conseguente debenza deltributo di cui all’avviso di pagamento impugnato.3.4 Tale inequivoca ratio decidendi, oltre ad essere conforme aiprincipi di diritto già affermati da questa Corte in materia (vedi trale più recenti Cass.11723/2025), si appalesa non aggredita daimotivi in questione che si fondano sull’estrapolazione di ragioni chenon si identificano con quelle che sono effettivamente alla basedella sentenza impugnata.3.5 Il che depone per la loro inammissibilità considerato che inbase all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiedela cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e, perquanto qui in particolare interessa, riferibilità alla decisioneimpugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo dipronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino inmodo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme oprincipi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restandoestranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza nonriguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020,n. 15517). Infatti, il diritto d'impugnazione è esercitato in modoidoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducanoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita especifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare leragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisitoconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Inriferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata conl'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).4 di 7Numero registro generale 3343/2023Numero sezionale 8344/2025Numero di raccolta generale 7809/20264. Con il quarto motivo, i ricorrente lamentano l’omesso esameData pubblicazione 31/03/2026di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra leparti, costituito dalle caratteristiche strutturali orografichegeomorfologiche ed idrogeologiche afferenti ai terreni deicontribuenti ricorrenti e dalla totale inefficienza delle opere dibonifica, accertate ed illustrate dalle cinque consulenze Tecnicheasseverate con giuramento ritualmente prodotte dai medesimi enon prese in considerazione nella sentenza di secondo grado, aisensi dell’art.360, 1°comma, n.5 c.p.c..4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile.4.2 La ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame dielementi istruttori, ossia le perizie prodotte in giudizio, che,tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc..4.3 La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679)nell'affermare che: il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc.civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad averecarattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se ilfatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo eserciziodel potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge5 di 7Numero registro generale 3343/2023Numero sezionale 8344/2025costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneuticiNumero di raccolta generale 7809/2026dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'eDastias ptuebbnliczaazio ne 31/03/2026della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476).4.4 Orbene, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di mezziistruttori, ossia delle perizie tecniche prodotte in giudizio, che,però, non integra il vizio di cui si discute, considerato che il pretesocattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legalida parte del giudice di merito non dà luogo ad un vizio rilevante aisensi dell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. allorquando, come nel caso dispecie, il giudice abbia comunque motivato nel senso che la parteconsorziata non avesse vinto la prova contraria a suo carico, pernon aver dimostrato l’assenza di vantaggi, in favore del propriofondo, delle opere di bonifica realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] nonché lamancanza di inclusione dello stesso nel perimetro di contribuenzaconsortile. Il che si risolve nel legittimo esercizio del potere diapprezzamento dei fatti e delle prove da parte del giudice dimerito, cui è riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.Cass.23872/2020; Cass.9097/2017).5. Nulla per le spese di legittimità, considerato che lecontroparti sono rimaste intimate.6. Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002,come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza6 di 7Numero registro generale 3343/2023Numero sezionale 8344/2025dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parteNumero di raccolta generale 7809/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uDantai fpiucbablticoaz,io ne 31/03/2026pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 3 dicembre 2025 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla7 di 7