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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36078/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natekil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno per avere ridotto la pena alla stessa irrogata, ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Val di Zoldo, 14/01/2018).

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 285/1992 e dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 e vizio di motivazione) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una rilettura delle risultanze probatorie, nonché a prospettare inesistenti vizi di motivazione di una sentenza corretta in diritto e non manifestamente illogica (pp. 2,3, 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il PresAden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natekil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno per avere ridotto la pena alla stessa irrogata, ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Val di Zoldo, 14/01/2018). Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 285/1992 e dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 e vizio di motivazione) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una rilettura delle risultanze probatorie, nonché a prospettare inesistenti vizi di motivazione di una sentenza corretta in diritto e non manifestamente illogica (pp. 2,3, 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il PresAden
Sentenza Cassazione n. 36078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris