CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per iscritto ai sensi d Ila disci li a emergenziale, chiedendo C4%1/4 \t~hlà<i 1111 YI 1(eAAO . Ritenuto in tatto 1. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il concorso - unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] - nel delitto di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], esplodendo al suo indirizzo un colpo di pistola che lo raggiungeva alla gamba destra procurandogli lesioni guaribili in giorni trenta, reato aggravato dall'uso dell'arma e dal motivo abietto e futile e dalla finalità di agevolazione del clan Mauro/Vastarella/Esposito-Genidoni oltre che dall'uso del cd. metodo mafioso (capo A); e per il concorso nei correlati delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico della pistola utilizzata per l'aggressione, reato aggravato dall'essere stato commesso da più persone riunite, con volto travisato e per agevolare il clan Mauro/Vastarella/Esposito-Genidoni, oltre che con l'uso del cd. metodo mafioso (capo B), tutti commessi in Napoli 1'11 dicembre 2013. Esclusa l'aggravante della premeditazione contestata al capo a) della rubrica, la Corte di appello ha rideterminato la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 3000,00 di multa. 2. I dati di prova sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di aver partecipato all'aggressione armata e ha indicato [OSCURATO:PERSONA] tra i compartecipi al fatto; dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato coloro che decisero l'agguato, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e coloro che lo eseguirono e tra questi appunto [OSCURATO:PERSONA], spiegandone anche la causale, consistita nel fatto che la vittima gestiva una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel Cavoncello, comprando la sostanza da Squino, dato questo confermato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to L. Perone, articolando più motivi. 3.1. Con il primo e con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza ha omesso di valutare le censure mosse dalla difesa e non esprime un chiaro percorso argomentativo. Non ha considerato l'assoluta genericità delle dichiarazioni dei due soggetti (Marfè e Pandolfi) che chiamano in correità Esposito indicandolo come soggetto che avrebbe partecipato all'azione senza però descrivere il ruolo da questi assunto e la condotta dallo stesso tenuta. Non si vede allora come si sia potuto affermare che le dichiarazioni si riscontrino reciprocamente, in mancanza di una verifica di una sufficiente specificità del narrato. Altra sostanziosa carenza di motivazione segna la sentenza nella parte in cui non risolve la questione della compatibilità del narrato dei due collaboratori Mékrfè e Pandolfi con le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si pongono come elemento indiziario negativo della partecipazione di Esposito all'aggressione armata ai danni di Calise. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. La sentenza ha premesso un dato indinnostrato, ovvero l'appartenenza di Esposito alla consorteria criminale oggetto di accertamento ad opera di plurime sentenze irrevocabili, e non si è soffermata sulla sussistenza dell'elemento psicologico dell'aggravante. L'aggravante richiede il dolo specifico di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso e quindi l'accertamento era necessario. La sentenza merita censura anche in riferimento al profilo oggettivo del cd. metodo mafioso, in assenza di un accertamento sulla effettiva realizzazione di una condotta idonea ad integrare un connotato modale capace di evocare la operatività di una consorteria di tipo mafioso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, in particolare in ordine al primo motivor 2. L'affermazione di responsabilità è stata confermata con l'impugnata sentenza sulla base delle convergenti dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di aver partecipato all'aggressione armata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e ha indicato i correi, tra questi anche [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; e di [OSCURATO:PERSONA], che ha raccontato che tra le piazze di spaccio dei Sequino vi era quella di [OSCURATO:PERSONA] e che questa era stata la causale del ferimento. L'agguato era stato deciso da Giugliano, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'esecuzione era stata opera di [OSCURATO:PERSONA], collaborato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appunto l'odierno imputato, oltre che da un altro soggetto. 2.1. Le due dichiarazioni sono certo convergenti per quanto attiene alla posizione del ricorrente e il loro racconto, secondo quanto puntualizzato in sentenza, ha trovato in qualche modo conferma, in particolare in ordine alla causale, nell'apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur dicendo poco sulla fase dell'esecuzione perché si è limitato ad indicare gli esecutori in Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la causale, riferendola de relato dalla vittima. 2.2. La Corte di appello si è soffermata sulle verifiche di attendibilità dei dichiaranti. Ha osservato che si deve riconoscere a costoro piena credibilità perché hanno narrato, per conoscenze dirette ed autonome, di vicende e personaggi intranei al clan di appartenenza ed ha aggiunto che la loro attendibilità è stata vagliata in procedimenti diversi, conclusisi con sentenze di condanna e con riconoscimento dell'attenuante premiale per i collaboratori di giustizia. Ha quindi precisato che le dichiarazioni sono risultate precise, costanti, coerenti con lo scenario criminale di contesto, nonché con i ruoli attribuiti. 3. Su quest'ultima osservazione, decisiva per la necessaria completezza di motivazione, la Corte di appello non ha ulteriormente ed utilmente argomentato. La precisione di cui >é detto non si riscontra per il vero nella illustrazione delle ragioni della decisione, atteso che i dichiaranti, per quanto è dato apprendere, si sono limitati a riferire del coinvolgimento del ricorrente nella fase esecutiva senza descrivere in alcun modo iii ruolo da questi svolto, sicché la convergenza delle dichiarazioni non è misurabile con la specificità che sarebbe da attendersi. Non è stata poi descritta la figura del ricorrente, non è stata illustrata la sua collocazione nel contesto criminale e non sono state quindi spiegate le premesse per il conferimento del mandato criminale anche nei suoi confronti. La persona del ricorrente è stata posta sulla scena criminale, con l'assunzione di un ruolo attivo, dalle dichiarazioni di accusa di Marfè e Pandolfi, ma null'altro si è detto per far riconoscere la congruità delle accuse con il vissuto e le esperienze di vita dell'accusato. Dati i termini in cui sono state rese - o meglio: illustrate - le dichiarazioni di accusa, la motivazione con cui la Corte di appello ha riconosciuto il carattere della precisione e quindi della convergenza delle dichiarazioni in funzione di reciproco riscontro mostra significative carenze. Si è di fronte, a dispetto del giudizio assertivo della Corte di appello, a dichiarazioni dal contenuto generico, il cui nucleo essenziale per l'apprezzamento della convergenza è costituito da una indicazione della vicenda esecutiva troppo scarna. L'assoluta povertà di riferimenti di fatto non fa emergere dalla motivazione una compiuta analisi di attendibilità e non fa cogliere nelle argomentazioni svolte in sentenza il significato di reciproco rafforzamento probatorio derivante dalla sovrapponibilità del narrato. Va sul punto ribadito il principio dì diritto per il quale "ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato" - Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151 -. 4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con assorbimento non preclusivo per un successivo esame del secondo motivo, e va disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a