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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20422/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo e per l'annullamento della sentenza con rinvio.

Rigetto nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa delle parti civili: [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, a seguito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni subiti parti civili - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -, per i reati di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione illegale di arma comune da sparo, commessi il 10 aprile 2019.

Il giudice di primo grado negava la concessione delle circostanze attenuanti generiche, riteneva l'equivalenza tra la circostanza attenuante della provocazione e la recidiva reiterata, riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati contestati e computava la diminuente per la scelta del rito.

Il giudice di primo grado ricostruiva l'accaduto sulla base delle dichiarazioni di persone informate dei fatti, della relazione di un consulente tecnico, di tabulati telefonici e di rilievi fotografici, individuando la premessa del fatto in un litigio originato da richieste di denaro avanzate da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], come corrispettivo di un'attività di volantinaggio svolta dal primo per conto del secondo.

La diversa ricostruzione dei fatti circa le ragioni del dissidio, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie dichiarazioni, veniva ritenuta nella sentenza di condanna non persuasiva, e in parte reticente.

Il giudice di primo grado accertava che, il giorno dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] aveva prima telefonato ad [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA]; poi, si era recato sotto casa di [OSCURATO:PERSONA], pretendendo la predetta somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il servizio telefonico di emergenza "113" per richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Secondo quanto emerso dalle tracce ematiche rilevate sul posto, [OSCURATO:PERSONA] si era recato in un viottolo e aveva iniziato a salire su una scala a chiocciola dalla quale era possibile accedere a un terrapieno sul quale si affacciava la terrazza dell'abitazione dei Catalano, situata al primo piano di un condominio. [OSCURATO:PERSONA], rientrato in casa e imbracciato un fucile, aveva esploso dei colpi in direzione di [OSCURATO:PERSONA], attingendolo al petto. [OSCURATO:PERSONA] si era dunque spostato nei pressi dell'ingresso del predetto condominio, dove era deceduto.

Così ricostruito il fatto, il giudice di primo grado escludeva la sussistenza delle condizioni per riconoscere la legittima difesa, ritenendo che non vi fosse stata alcuna aggressione fisica ad opera di [OSCURATO:PERSONA], alcuna messa in pericolo del bene vita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché [OSCURATO:PERSONA] non si era mai introdotto nella loro abitazione né aveva tentato seriamente di farlo, e che non si poteva perciò ravvisare alcuna situazione suscettibile di ingenerare in [OSCURATO:PERSONA] un'erronea rappresentazione della realtà sul punto.2.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiedendo il riconoscimento della legittima difesa, almeno putativa, e censurando la sentenza impugnata circa il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte di assise di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza impugnata, revocando le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduta, e confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il giudice di appello escludeva che la situazione verificatasi il giorno dell'omicidio potesse essere considerata nuova, e notava che in passato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi erano già stati dei rapporti conflittuali, ma erano sempre rimasti dei meri contrasti verbali e alterchi.

Secondo il giudice di appello, l'assenza di novità emergeva anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], sentita la telefonata tra Paggi e [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio, non si era affatto preoccupato della situazione.

Il giudice di appello escludeva, inoltre, che vi fosse stata una concreta o imminente minaccia alla vita o alla integrità fisica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e rilevava che dai rilievi fotografici era impossibile per [OSCURATO:PERSONA] accedere alla abitazione dei Catalano dal terrapieno.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice di appello riteneva insussistente l'ipotesi della legittima difesa, tanto reale quanto putativa.

Infine, ribadiva il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche (tenuto conto della estrema gravità del reato e della capacità criminale non comune, emergente dai precedenti penali, recenti e caratterizzati anche dall'impiego di violenza) e confermava il riconoscimento della recidiva contestata, ritenendo il fatto addebitato indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore capacità a delinquere (pure alla luce dei numerosi reati - anche recenti - commessi da [OSCURATO:PERSONA] lungo tutto il corso della sua vita, alcuni dei quali caratterizzati dall'uso di violenza).

4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e conseguente erronea esclusione della legittima difesa putativa.

Il giudice di appello ha errato laddove ha ritenuto che le modalità di verificazione dei fatti relativi al giorno dell'omicidio non integrassero una situazione nuova.

Infatti, il giudice di appello non ha adeguatamente tenuto conto delle seguenti prove: le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; la relazione del consulente tecnico dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; il numero consistente di telefonate effettuate da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA], nell'ultimo periodo, era divenuto rancoroso per un credito vantato da costui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver notato che, poco prima dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] sembrava alterato da sostanze alcoliche, circostanza confermata dalla relazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di tali elementi, era evidente che [OSCURATO:PERSONA], al momento delle minacce rivolte ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo era adirato, ma era anche alterato dalla precedente assunzione di una considerevole quantità di alcool, che lo aveva portato a tenere comportamenti più aggressivi.

Perciò, il giudice di appello ha errato, laddove ha ritenuto la reazione di [OSCURATO:PERSONA] sproporzionata, fondando la propria valutazione sia sulla distanza materiale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia sull'assenza di novità della situazione.

Il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto, invece, delle condizioni precarie di salute di [OSCURATO:PERSONA]; delle minacce di morte proferite da [OSCURATO:PERSONA] anche il giorno dell'omicidio; del fatto che, quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a salire per la scala a chiocciola; della richiesta di intervento alle Forze dell'Ordine da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Tutti questi elementi, infatti, hanno determinato in [OSCURATO:PERSONA] la convinzione di trovarsi esposto al pericolo attuale e imminente di una offesa ingiusta.

Perciò, il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere la legittima difesa putativa.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione ,à degli artt. 55 e 59 cod. pen. e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa putativa.

L'ipotesi dell'eccesso colposo nella legittima difesa può configurarsi sia in relazione alla valutazione del pericolo, sia con riguardo alla reazione.

Il giudice di appello è incorso in errore laddove ha escluso l'eccesso colposo in riferimento ad entrambe le ipotesi.

L'affermazione del giudice di appello, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non era esposto ad alcun pericolo, è totalmente disancorata dalle concrete modalità del fatto, priva di adeguata e congrua motivazione e contrastata dalle circostanze evidenziate nel primo motivo di ricorso.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto fortemente spaventato dalla situazione e, perciò, si era determinato a reagire.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 62-bis e 99 cod. pen. e per contraddittorietà della motivazione.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione evidenziando come [OSCURATO:PERSONA], in reazione alle gravi e ripetute minacce, aveva deciso di esplodere dei colpi di arma da fuoco in direzione di Paggi.

Questi stessi elementi erano stati indicati nell'atto di appello per fondare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Se è vero che la concessione delle predette circostanze attenuanti deve fondarsi sulla indicazione di elementi di segno positivo, al tempo stesso l'esclusione delle medesime necessita di congrua e adeguata motivazione.

Il giudice di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti penali numerosi, recenti e caratterizzati da condotte violente.

In realtà, dal certificato del Casellario giudiziale non emergono precedenti recenti - il più prossimo risale a nove anni prima dei fatti ora in esame -, né tantomeno precedenti caratterizzati dall'uso di violenza.

Altrettanto erronea è la motivazione circa la recidiva, in quanto il giudice di appello fonda la propria valutazione su precedenti penali asseritannente recenti e caratterizzati dall'uso di violenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207376-01).

È stato quindi precisato che l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634-01).

La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401-01).

1.2. Nel caso ora in esame, la motivazione resa dal giudice di appello non è contraddittoria, laddove afferma che non si ravvisano elementi obiettivi e di fatto che potevano giustificare una erronea rappresentazione della realtà in capo ad [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello ha ricostruito, sulla base delle dichiarazioni di vari testimoni - tra cui anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] -, i rapporti conflittuali esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tra i vari testimoni richiamati deve intendersi anche [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito sia sui rancori nutriti da [OSCURATO:PERSONA] nell'ultimo periodo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia circa i pregressi dissidi, rimasti solamente sul piano verbale.

Infatti, seppur non indicata nominativamente dal giudice di appello, quest'ultimo riporta le circostanze riferite proprio da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello ha inoltre sottolineato come i pregressi rapporti conflittuali non erano mai sfociati in un effettivo pericolo di vita per [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno tale pericolo era stato percepito come sussistente e concreto.

Infatti, i giudici di merito hanno precisato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano continuato a frequentarsi, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse spesso proferito minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello, inoltre, ha evidenziato come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non si era affatto preoccupato della telefonata di [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno delle minacce da questo proferite sotto l'abitazione dei Catalano.

Alla luce di tali elementi, il giudice di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse di fronte a una situazione nuova, che potesse indurlo a ritenersi esposto a un pericolo per la vita o l'incolumità fisica propria o anche del figlio.

Né possono integrare le condizioni per l'applicazione della legittima difesa putativa l'alterazione di Paggi per uso di sostanza alcolica o le telefonate effettuate da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio, in assenza di elementi obiettivi che potessero giustificare una erronea rappresentazione di una imminente aggressione fisica.

Infatti, già il giudice di primo grado aveva escluso l'ipotesi di una erronea rappresentazione della realtà, tenuto conto sia della impossibilità per lo stesso Paggi di accedere all'abitazione dei Catalano attraverso il terrapieno, sia dell'assenza di un serio tentativo di accedere alla predetta abitazione attraverso l'ingresso principale da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Anche il giudice di appello ha escluso la sussistenza di un concreto e imminente pericolo, proprio sulla base dell'impossibilità di accedere all'abitazione dal terrapieno.

Tale impossibilità di entrare in contatto non può essere superata dalla sola circostanza dell'alterazione di [OSCURATO:PERSONA] per uso di sostanza alcolica o dal numero di telefonate effettuate.

I giudici di merito hanno perciò tenuto conto di tutti gli elementi probatori indicati nel primo motivo del ricorso per cassazione, e non si riscontra perciò un vizio di travisamento nella esclusione della ipotesi della legittima difesa putativa.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017-01).

È stato inoltre precisato che la legittima difesa putativa e l'eccesso colposo in legittima difesa postulano gli identici presupposti, con la differenza peraltro che, nella prima, la situazione di pericolo non esiste, ma è erroneamente e giustificatamente supposta dall'agente, mentre nel secondo tutti i requisiti della difesa legittima reale sono presenti, eccedendosi colposamente da parte dell'agente nella difesa del diritto verso il quale si rivolge l'offesa (Sez. 1, n. 672 del 26/10/1989, dep. 1990, Busnelli, Rv. 183097-01).

2.2. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia errato laddove non ha riconosciuto l'ipotesi dell'eccesso colposo, nella forma o della erronea valutazione del pericolo, o della erronea realizzazione della reazione.

In realtà, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccesso colposo nelle esimenti presuppone che si siano ecceduti i limiti di una esimente, reale o putativa, comunque ricorrente nel caso concreto.

Ne consegue che è configurabile l'eccesso colposo nella legittima difesa solamente quando, in presenza di un imminente pericolo effettivamente esistente o erroneamente rappresentato, l'agente abbia colposamente superato i limiti della predetta esimente.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno escluso, come già precisato nella analisi del precedente motivo, sia l'effettiva sussistenza di un pericolo per la incolumità dei Catalano, sia elementi che potessero indurre [OSCURATO:PERSONA] a ritenere erroneamente l'esistenza del predetto pericolo.

Ne consegue che, nel caso in esame, in assenza di un pericolo esistente o erroneamente ritenuto tale e, quindi, della esimente invocata, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'eccesso colposo.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01).

È stato inoltre stabilito che, in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è formulato in modo generale ed assoluto.

Ne consegue che tale divieto riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche, sia le circostanze attenuanti speciali (Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, Pellegrino, Rv. 241780-01).

3.2. Nel caso in esame, il giudice di appello ha motivato la conferma dell'applicazione della recidiva reiterata facendo riferimento a precedenti penali recenti e caratterizzati dall'uso della violenza.

Il ricorrente evidenzia che, dal certificato del Casellario giudiziale, non risultano affatto precedenti penali con le predette caratteristiche.

Il ricorrente evidenzia correttamente che il giudice di appello è incorso in errore, in quanto il giudice di primo grado aveva fatto riferimento a precedenti condanne per reati dolosi, e non per reati caratterizzati dall'uso della violenza.

Né dal certificato del Casellario giudiziale emergono precedenti penali con la predetta caratteristica.

Tuttavia, si deve qui notare che il giudice di appello ha fondato la conferma dell'applicazione della recidiva reiterata non solo sulla natura dei predetti precedenti penali, ma anche sul fatto che la commissione dell'omicidio manifestava una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere.

Quest'ultima, in particolare, era evidenziata anche dal numero di precedenti penali emergenti dal certificato del Casellario giudiziale e caratterizzanti l'intera vita di [OSCURATO:PERSONA].

Perciò, l'apparato motivazionale indicato dal giudice di appello si fondava non solo su un dato meramente temporale o sulla natura dei precedenti penali, erroneamente ritenuti caratterizzati dalla violenza, ma anche su ulteriori elementi.

Il giudice di appello ha infatti evidenziato come la condotta del caso in esame evidenziava una maggiore colpevolezza e capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA].

Ha inoltre evidenziato come il passato di [OSCURATO:PERSONA] - e per tutta la durata della sua vita - è stato caratterizzato dalla realizzazione di numerosi reati, anche contro il patrimonio.

Di conseguenza, dovendosi comunque valutare le doglianze avanzate dal ricorrente alla luce del principio della resistenza, deve notarsi che la censura in esame non è in grado di incidere sulla complessiva struttura logica della motivazione della sentenza sul punto.

Infatti, il giudice di appello ha fondato la propria valutazione su una molteplicità di elementi, solo in parte contestati dal ricorrente.

Tra l'altro, la presenza di precedenti condanne per delitti non colposi della medesima indole non era condizione necessaria per l'applicazione della recidiva.

Infatti, la recidiva contestata non era quella reiterata specifica, ma quella reiterata semplice.

L'inammissibilità del profilo di censura circa l'applicazione della recidiva contestata comporta l'inammissibilità della questione circa la concessione delle secondo quanto disposto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno già riconosciuto l'equivalenza dell'attenuante della provocazione rispetto alla recidiva applicata.

Di conseguenza, essendo già stato effettuato un giudizio di equivalenza tra le circostanze, non si potrebbe comunque determinare un miglioramento del giudizio di comparazione.

In ogni caso, la censura riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anche manifestamente infondata, perché il giudice di appello, nell'affermare di dover condividere la valutazione negativa espressa dal giudice di primo grado, ha reso sufficiente motivazione, nella parte in cui ha fatto riferimento all'estrema gravità della condotta e all'uso di arma non denunciata, oltre che ai precedenti penali per i quali valgono le superiori precisazioni.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio per la difesa delle parti civili che hanno concluso in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], spese che si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo, in considerazione dell'attività svolta.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo e per l'annullamento della sentenza con rinvio. Rigetto nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa delle parti civili: [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, a seguito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni subiti parti civili - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -, per i reati di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione illegale di arma comune da sparo, commessi il 10 aprile 2019. Il giudice di primo grado negava la concessione delle circostanze attenuanti generiche, riteneva l'equivalenza tra la circostanza attenuante della provocazione e la recidiva reiterata, riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati contestati e computava la diminuente per la scelta del rito. Il giudice di primo grado ricostruiva l'accaduto sulla base delle dichiarazioni di persone informate dei fatti, della relazione di un consulente tecnico, di tabulati telefonici e di rilievi fotografici, individuando la premessa del fatto in un litigio originato da richieste di denaro avanzate da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], come corrispettivo di un'attività di volantinaggio svolta dal primo per conto del secondo. La diversa ricostruzione dei fatti circa le ragioni del dissidio, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie dichiarazioni, veniva ritenuta nella sentenza di condanna non persuasiva, e in parte reticente. Il giudice di primo grado accertava che, il giorno dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] aveva prima telefonato ad [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA]; poi, si era recato sotto casa di [OSCURATO:PERSONA], pretendendo la predetta somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il servizio telefonico di emergenza "113" per richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Secondo quanto emerso dalle tracce ematiche rilevate sul posto, [OSCURATO:PERSONA] si era recato in un viottolo e aveva iniziato a salire su una scala a chiocciola dalla quale era possibile accedere a un terrapieno sul quale si affacciava la terrazza dell'abitazione dei Catalano, situata al primo piano di un condominio. [OSCURATO:PERSONA], rientrato in casa e imbracciato un fucile, aveva esploso dei colpi in direzione di [OSCURATO:PERSONA], attingendolo al petto. [OSCURATO:PERSONA] si era dunque spostato nei pressi dell'ingresso del predetto condominio, dove era deceduto. Così ricostruito il fatto, il giudice di primo grado escludeva la sussistenza delle condizioni per riconoscere la legittima difesa, ritenendo che non vi fosse stata alcuna aggressione fisica ad opera di [OSCURATO:PERSONA], alcuna messa in pericolo del bene vita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché [OSCURATO:PERSONA] non si era mai introdotto nella loro abitazione né aveva tentato seriamente di farlo, e che non si poteva perciò ravvisare alcuna situazione suscettibile di ingenerare in [OSCURATO:PERSONA] un'erronea rappresentazione della realtà sul punto.2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiedendo il riconoscimento della legittima difesa, almeno putativa, e censurando la sentenza impugnata circa il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte di assise di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza impugnata, revocando le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduta, e confermando nel resto la sentenza impugnata. Il giudice di appello escludeva che la situazione verificatasi il giorno dell'omicidio potesse essere considerata nuova, e notava che in passato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi erano già stati dei rapporti conflittuali, ma erano sempre rimasti dei meri contrasti verbali e alterchi. Secondo il giudice di appello, l'assenza di novità emergeva anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], sentita la telefonata tra Paggi e [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio, non si era affatto preoccupato della situazione. Il giudice di appello escludeva, inoltre, che vi fosse stata una concreta o imminente minaccia alla vita o alla integrità fisica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e rilevava che dai rilievi fotografici era impossibile per [OSCURATO:PERSONA] accedere alla abitazione dei Catalano dal terrapieno. Alla luce di tali considerazioni, il giudice di appello riteneva insussistente l'ipotesi della legittima difesa, tanto reale quanto putativa. Infine, ribadiva il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche (tenuto conto della estrema gravità del reato e della capacità criminale non comune, emergente dai precedenti penali, recenti e caratterizzati anche dall'impiego di violenza) e confermava il riconoscimento della recidiva contestata, ritenendo il fatto addebitato indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore capacità a delinquere (pure alla luce dei numerosi reati - anche recenti - commessi da [OSCURATO:PERSONA] lungo tutto il corso della sua vita, alcuni dei quali caratterizzati dall'uso di violenza). 4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e conseguente erronea esclusione della legittima difesa putativa. Il giudice di appello ha errato laddove ha ritenuto che le modalità di verificazione dei fatti relativi al giorno dell'omicidio non integrassero una situazione nuova. Infatti, il giudice di appello non ha adeguatamente tenuto conto delle seguenti prove: le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; la relazione del consulente tecnico dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; il numero consistente di telefonate effettuate da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA], nell'ultimo periodo, era divenuto rancoroso per un credito vantato da costui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver notato che, poco prima dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] sembrava alterato da sostanze alcoliche, circostanza confermata dalla relazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali elementi, era evidente che [OSCURATO:PERSONA], al momento delle minacce rivolte ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo era adirato, ma era anche alterato dalla precedente assunzione di una considerevole quantità di alcool, che lo aveva portato a tenere comportamenti più aggressivi. Perciò, il giudice di appello ha errato, laddove ha ritenuto la reazione di [OSCURATO:PERSONA] sproporzionata, fondando la propria valutazione sia sulla distanza materiale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia sull'assenza di novità della situazione. Il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto, invece, delle condizioni precarie di salute di [OSCURATO:PERSONA]; delle minacce di morte proferite da [OSCURATO:PERSONA] anche il giorno dell'omicidio; del fatto che, quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a salire per la scala a chiocciola; della richiesta di intervento alle Forze dell'Ordine da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Tutti questi elementi, infatti, hanno determinato in [OSCURATO:PERSONA] la convinzione di trovarsi esposto al pericolo attuale e imminente di una offesa ingiusta. Perciò, il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere la legittima difesa putativa. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione ,à degli artt. 55 e 59 cod. pen. e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa putativa. L'ipotesi dell'eccesso colposo nella legittima difesa può configurarsi sia in relazione alla valutazione del pericolo, sia con riguardo alla reazione. Il giudice di appello è incorso in errore laddove ha escluso l'eccesso colposo in riferimento ad entrambe le ipotesi. L'affermazione del giudice di appello, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non era esposto ad alcun pericolo, è totalmente disancorata dalle concrete modalità del fatto, priva di adeguata e congrua motivazione e contrastata dalle circostanze evidenziate nel primo motivo di ricorso. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto fortemente spaventato dalla situazione e, perciò, si era determinato a reagire. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 62-bis e 99 cod. pen. e per contraddittorietà della motivazione. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione evidenziando come [OSCURATO:PERSONA], in reazione alle gravi e ripetute minacce, aveva deciso di esplodere dei colpi di arma da fuoco in direzione di Paggi. Questi stessi elementi erano stati indicati nell'atto di appello per fondare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Se è vero che la concessione delle predette circostanze attenuanti deve fondarsi sulla indicazione di elementi di segno positivo, al tempo stesso l'esclusione delle medesime necessita di congrua e adeguata motivazione. Il giudice di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti penali numerosi, recenti e caratterizzati da condotte violente. In realtà, dal certificato del Casellario giudiziale non emergono precedenti recenti - il più prossimo risale a nove anni prima dei fatti ora in esame -, né tantomeno precedenti caratterizzati dall'uso di violenza. Altrettanto erronea è la motivazione circa la recidiva, in quanto il giudice di appello fonda la propria valutazione su precedenti penali asseritannente recenti e caratterizzati dall'uso di violenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207376-01). È stato quindi precisato che l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634-01). La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401-01). 1.2. Nel caso ora in esame, la motivazione resa dal giudice di appello non è contraddittoria, laddove afferma che non si ravvisano elementi obiettivi e di fatto che potevano giustificare una erronea rappresentazione della realtà in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello ha ricostruito, sulla base delle dichiarazioni di vari testimoni - tra cui anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] -, i rapporti conflittuali esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tra i vari testimoni richiamati deve intendersi anche [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito sia sui rancori nutriti da [OSCURATO:PERSONA] nell'ultimo periodo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia circa i pregressi dissidi, rimasti solamente sul piano verbale. Infatti, seppur non indicata nominativamente dal giudice di appello, quest'ultimo riporta le circostanze riferite proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello ha inoltre sottolineato come i pregressi rapporti conflittuali non erano mai sfociati in un effettivo pericolo di vita per [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno tale pericolo era stato percepito come sussistente e concreto. Infatti, i giudici di merito hanno precisato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano continuato a frequentarsi, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse spesso proferito minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello, inoltre, ha evidenziato come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non si era affatto preoccupato della telefonata di [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno delle minacce da questo proferite sotto l'abitazione dei Catalano. Alla luce di tali elementi, il giudice di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse di fronte a una situazione nuova, che potesse indurlo a ritenersi esposto a un pericolo per la vita o l'incolumità fisica propria o anche del figlio. Né possono integrare le condizioni per l'applicazione della legittima difesa putativa l'alterazione di Paggi per uso di sostanza alcolica o le telefonate effettuate da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio, in assenza di elementi obiettivi che potessero giustificare una erronea rappresentazione di una imminente aggressione fisica. Infatti, già il giudice di primo grado aveva escluso l'ipotesi di una erronea rappresentazione della realtà, tenuto conto sia della impossibilità per lo stesso Paggi di accedere all'abitazione dei Catalano attraverso il terrapieno, sia dell'assenza di un serio tentativo di accedere alla predetta abitazione attraverso l'ingresso principale da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Anche il giudice di appello ha escluso la sussistenza di un concreto e imminente pericolo, proprio sulla base dell'impossibilità di accedere all'abitazione dal terrapieno. Tale impossibilità di entrare in contatto non può essere superata dalla sola circostanza dell'alterazione di [OSCURATO:PERSONA] per uso di sostanza alcolica o dal numero di telefonate effettuate. I giudici di merito hanno perciò tenuto conto di tutti gli elementi probatori indicati nel primo motivo del ricorso per cassazione, e non si riscontra perciò un vizio di travisamento nella esclusione della ipotesi della legittima difesa putativa. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017-01). È stato inoltre precisato che la legittima difesa putativa e l'eccesso colposo in legittima difesa postulano gli identici presupposti, con la differenza peraltro che, nella prima, la situazione di pericolo non esiste, ma è erroneamente e giustificatamente supposta dall'agente, mentre nel secondo tutti i requisiti della difesa legittima reale sono presenti, eccedendosi colposamente da parte dell'agente nella difesa del diritto verso il quale si rivolge l'offesa (Sez. 1, n. 672 del 26/10/1989, dep. 1990, Busnelli, Rv. 183097-01). 2.2. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia errato laddove non ha riconosciuto l'ipotesi dell'eccesso colposo, nella forma o della erronea valutazione del pericolo, o della erronea realizzazione della reazione. In realtà, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccesso colposo nelle esimenti presuppone che si siano ecceduti i limiti di una esimente, reale o putativa, comunque ricorrente nel caso concreto. Ne consegue che è configurabile l'eccesso colposo nella legittima difesa solamente quando, in presenza di un imminente pericolo effettivamente esistente o erroneamente rappresentato, l'agente abbia colposamente superato i limiti della predetta esimente. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno escluso, come già precisato nella analisi del precedente motivo, sia l'effettiva sussistenza di un pericolo per la incolumità dei Catalano, sia elementi che potessero indurre [OSCURATO:PERSONA] a ritenere erroneamente l'esistenza del predetto pericolo. Ne consegue che, nel caso in esame, in assenza di un pericolo esistente o erroneamente ritenuto tale e, quindi, della esimente invocata, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'eccesso colposo. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). È stato inoltre stabilito che, in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è formulato in modo generale ed assoluto. Ne consegue che tale divieto riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche, sia le circostanze attenuanti speciali (Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, Pellegrino, Rv. 241780-01). 3.2. Nel caso in esame, il giudice di appello ha motivato la conferma dell'applicazione della recidiva reiterata facendo riferimento a precedenti penali recenti e caratterizzati dall'uso della violenza. Il ricorrente evidenzia che, dal certificato del Casellario giudiziale, non risultano affatto precedenti penali con le predette caratteristiche. Il ricorrente evidenzia correttamente che il giudice di appello è incorso in errore, in quanto il giudice di primo grado aveva fatto riferimento a precedenti condanne per reati dolosi, e non per reati caratterizzati dall'uso della violenza. Né dal certificato del Casellario giudiziale emergono precedenti penali con la predetta caratteristica. Tuttavia, si deve qui notare che il giudice di appello ha fondato la conferma dell'applicazione della recidiva reiterata non solo sulla natura dei predetti precedenti penali, ma anche sul fatto che la commissione dell'omicidio manifestava una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere. Quest'ultima, in particolare, era evidenziata anche dal numero di precedenti penali emergenti dal certificato del Casellario giudiziale e caratterizzanti l'intera vita di [OSCURATO:PERSONA]. Perciò, l'apparato motivazionale indicato dal giudice di appello si fondava non solo su un dato meramente temporale o sulla natura dei precedenti penali, erroneamente ritenuti caratterizzati dalla violenza, ma anche su ulteriori elementi. Il giudice di appello ha infatti evidenziato come la condotta del caso in esame evidenziava una maggiore colpevolezza e capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre evidenziato come il passato di [OSCURATO:PERSONA] - e per tutta la durata della sua vita - è stato caratterizzato dalla realizzazione di numerosi reati, anche contro il patrimonio. Di conseguenza, dovendosi comunque valutare le doglianze avanzate dal ricorrente alla luce del principio della resistenza, deve notarsi che la censura in esame non è in grado di incidere sulla complessiva struttura logica della motivazione della sentenza sul punto. Infatti, il giudice di appello ha fondato la propria valutazione su una molteplicità di elementi, solo in parte contestati dal ricorrente. Tra l'altro, la presenza di precedenti condanne per delitti non colposi della medesima indole non era condizione necessaria per l'applicazione della recidiva. Infatti, la recidiva contestata non era quella reiterata specifica, ma quella reiterata semplice. L'inammissibilità del profilo di censura circa l'applicazione della recidiva contestata comporta l'inammissibilità della questione circa la concessione delle secondo quanto disposto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno già riconosciuto l'equivalenza dell'attenuante della provocazione rispetto alla recidiva applicata. Di conseguenza, essendo già stato effettuato un giudizio di equivalenza tra le circostanze, non si potrebbe comunque determinare un miglioramento del giudizio di comparazione. In ogni caso, la censura riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anche manifestamente infondata, perché il giudice di appello, nell'affermare di dover condividere la valutazione negativa espressa dal giudice di primo grado, ha reso sufficiente motivazione, nella parte in cui ha fatto riferimento all'estrema gravità della condotta e all'uso di arma non denunciata, oltre che ai precedenti penali per i quali valgono le superiori precisazioni. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio per la difesa delle parti civili che hanno concluso in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], spese che si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo, in considerazione dell'attività svolta. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente g
Sentenza Cassazione n. 20422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris