CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di Milano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sabrina MariaLicciardo, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 655/2022 depositata il 25/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con sentenza n. 655/2022, depositata il 25/02/2022, la CTR dellaLombardia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 626/2021, con cui la CTP diMilano aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso diaccertamento relativo all’IMU dovuta per l’anno di imposta 2017,concernente immobili ricompresi nel distinto patrimonio del Fondoimmobiliare di investimento gestito dalla SGR, avendo la CTP ravvisato incapo alla ricorrente il presupposto impositivo della titolarità formale degliimmobili tassati. Il giudice d’appello, sulla scorta di quanto affermato daquesta Corte nella sentenza n. 12062/2019, ha disatteso l’eccezione didifetto di legittimazione passiva della SGR, conseguente alla suasostituzione con altra società nella gestione del Fondo, considerato che lasoggettività passiva tributaria presuppone il possesso degli immobilitassati, sicchè correttamente il comune di Milano aveva individuato ilresponsabile dell’imposta nel titolare dell’immobile nel 2017,indipendentemente dal successivo subingresso di altra società di gestione.Evidenziava che il legislatore, a fronte dell’attribuzione alla SGR dellaproprietà dei beni, aveva introdotto delle regole per garantire i terzi e ipartecipanti al Fondo. La CTR inoltre rigettava, “per difetto di prova,l’eccezione di carenza di risorse per il pagamento dell’imposta ai sensidell’art. 36, comma 4, del T.U.F.”.2. Avverso la sentenza della CTR, l’[OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.a. proponeva ricorso per cassazione, a seguito del quale ilGiudice delegato formulava proposta di definizione del giudizio ex art.380-bis c.p.c.. Quanto al primo motivo, nella proposta si ribadiva l’assenzadi soggettività giuridica tributaria del Fondo ai fini IMU, al cui pagamentoera, pertanto, tenuta la società di gestione, legittimata ad agire in rivalsa,nel caso di incapienza temporanea del patrimonio del Fondo, nei confrontiNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026dello stesso. Quanto al secondo motivo, si evidenziava che il datorilevante ai fini impositivi IMU era costituito dalla titolarità del benenell’anno di imposta (2017) oggetto di accertamento, con conseguenteininfluenza del successivo avvicendamento della ricorrente con altra SGR,essendo “Accademia” SGR intestataria catastale degli immobili in dettoanno, rilevandosi che la CTR si era pronunciata in conformitàall’orientamento consolidato della Corte e che la ricorrente non avevaofferto elementi utili a determinane il mutamento.3.La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..4.Il Comune di Milano resisteva con controricorso.5. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.6. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio del giudizio sub n.r.g. 21589/22 tra lemedesime parti (comunque trattato alla medesima udienza, comerichiesto in via alternativa), in quanto relativi all’impugnazione di sentenzediverse e di avvisi di accertamento concernenti tributi di annualità diverse.Del pari deve essere respinta l’istanza di trattazione del ricorso in pubblicaudienza avanzata dalla ricorrente, considerato che esso riproponequestioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale. Nemmeno giustifica la trattazione in pubblicaudienza la sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che haNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026escluso la soggettività passiva tributaria a fini IVA della SGR in un caso diestinzione del Fondo, stante la dirimente diversità dei presuppostiimpositivi dei due tributi (come già evidenziato da questa Corte nellacitata ordinanza n. 16421/2025), rilevando per l’IVA la cessione di beni ola prestazione di servizi e per l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o dialtro diritto reale e del correlato “ius possidendi” su un immobile (v. Cass.,n. 2966/2022, che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), inrelazione al quale l’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fattostesso dell’iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentementecon la natura patrimoniale dell’imposta.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con il primo articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del fondo.La ricorrente, segnatamente, rappresenta di non essere proprietariadegli immobili del Fondo, con conseguente insussistenza del presuppostosoggettivo dell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, aisensi dell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni eall’esecuzione degli adempimenti connessi all’attività gestoria, la qualenon la rende soggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata neiNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026fini e nei mezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere edisporre dei beni, che connota il diritto di proprietà. Afferma pertanto laricorrente che la SGR sarebbe mera titolare formale dei beni immobilimentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati apercepirne i frutti (richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n.16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggettogiuridico o comunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive opassive (richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni delfondo in capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019).Ad escludere la soggettività passiva IMU della SGR concorrerebbeinoltre l’autonomia del patrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipantie della SGR, prevista dall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni delgestiti dalla stessa, nonché alle pretese dei creditori dei partecipanti alchiamata a rispondere, col proprio personale patrimonio, dei debitispecificamente imputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbeun’inevitabile lesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i qualivedrebbero irrimediabilmente compromessa la regolare continuitàdell’attività di gestione”. A sostegno dell’attività di mera gestione svoltadalla SGR e dell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di dirittireali su beni ricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamatala sentenza del Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di ungiudizio in cui l’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante ilsubentro di una nuova SGR nell’attività gestoria. A fronte di tale richiestail Consiglio di Stato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla societàodierna ricorrente per partecipare al processo, il cui esito riguardava soloil Fondo immobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suopatrimonio, sostenendo che tra il Fondo e la SGR esisterebbe un rapportoNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026assimilabile a quello di rappresentanza organica tra una società di capitalie la persona fisica del suo amministratore.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo in tal caso la SGR più disporre delpatrimonio gestito e nulla spettandole a seguito della liquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, in base alla normativa secondariain materia contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo eNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026spese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaperiodica valutazione dei beni nel portafoglio del Fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei Fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione. Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta. Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).2.1 Il motivo è infondato e pertanto va respinto, confermandosi lecondivisibili argomentazioni svolte nella proposta di definizione anticipata,che applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei agiustificare il mutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2013,riferita ad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune diinvestimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quantoincontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, adecorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedente gestore) sino al27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione del piano dismobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberata dall’AssembleaNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026dei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia” era statasostituita nella gestione del Fondo dalla società di diritto britannicoPetricca Co. Capital ltd.. Nell’anno di imposta 2017 la SGR era, pertanto,ancora intestataria catastale degli immobili tassati, trattandosi delsoggetto il cui codice fiscale, secondo quanto rappresentato dalla stessaricorrente, era riportato in catasto (“dalla consultazione delle visurecatastali relative agli immobili di cui si discute,…, si ricava l’intestazione inproprietà al Fondo, con apposita indicazione del vincolo di gestione e delcodice fiscale della società ratione temporis investita del potere di gestione(i.e. Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione alternativa del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025). Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v. Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”. Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1. Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento. 2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazioneNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39. 3. [OSCURATO:PERSONA] che haistituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario. 4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartodi uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario. Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedereintaccato il patrimonio del Fondo. In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.Numero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/202616605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeesso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diimputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023). Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, unaproprietà collettiva, una proprietà fiduciaria della società di gestione, unaproprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, una proprietà funzione, unaassociazione od una fondazione atipica od una associazione inpartecipazione) risulta più convincente della suddetta ricostruzione delgiuridica (v. Cass., n. 7116/2023; Cass., n. 33895/2024; Cass., n.16605/2010), valorizzando dette teorie solo taluno degli aspetti delcomplesso ed atipico strumento in esame, che ha una valenza anzituttoeconomica. In particolare, quanto all’assunto, pure prospettato dallaricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibile all’istituto dellacomunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del fondo, va ribadito cheesso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico del(Cass. n. 10990/2003), non possono disporre della res o amministrarla,né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezza creatadall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota in natura(Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010). Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108 delNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/20261999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti (associazioninon riconosciute, società di persone) privi di personalità giuridica maritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questa Corte ha giàevidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimento talericonoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddetti enti,ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto. A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo). L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compiereNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026correlati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune possonoritenersi superati (come prospettato dalla ricorrente nella istanza difissazione della pubblica udienza e nella memoria illustrativa) dallasentenza n 16285/2024 di questa Corte, che, con riferimento al mancatopagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilità diretta della SGR che haamministrato un fondo estinto, ribadendosi la diversità già sopraevidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA e dell’IMU. Trattasi dipronuncia che, peraltro, comunque ribadisce che “non v’è dubbio che lasoggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla SGR che gestisceil fondo comune”. La ininfluenza della suddetta sentenza rispetto allafattispecie concreta in esame risulta, peraltro, già condivisibilmenterilevata da questa Corte nella successiva pronuncia 16421/2025, laddoveevidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale era conclusa…” e che “inogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sono all’evidenzacompletamente diversi, rilevando – per la prima – la cessione dei beni o laprestazione di un servizio e – per la seconda – la realità del possesso,vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamento la SGR èobbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobili gravatidall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettività passivatributaria. A tal proposito, questa Corte, premesso che “appare difficile –da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolarità formaledei beni inclusi nel fondo spetti alla società costituente: non avrebbe,infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni, rispetto alresiduo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero alla medesimaintestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolare l’attivitàgestoria nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto la strada diNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026preso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà) rispetto allasostanza economica del rapporto (di mera gestione nell’interesse altrui),abbia introdotto regole volte a limitare il rischio di abuso da parte delgestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardo alla sua “effettiva”consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimento delle “sue”obbligazioni. In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzolimitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteri dei terzi disottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n. 33895/2024; Cass., n.7116/2023). Pertanto, partendo dalla titolarità formale in capo alla SGRdei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v. Cass. n. 12062/2019), nonavendo il Fondo una propria soggettività giuridica imprescindibile perpoterlo ritenere titolare di un diritto reale, nè potendo ravvisarsi in capo aiquotisti, per le ragioni sopra dette, una comproprietà dei beni del Fondo, iquali, inoltre, rientrano nel patrimonio, sia pur “separato” da quellogenerale, della società di gestione, questa Corte ha riconosciuto lasoggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR (Cass. n. 29888/2020;7116/2023, 33895/2024), conclusione che non si ritiene superata dairilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato, avanzati dallaricorrente. A tal proposito, va aggiunto, che non appare condivisibilel’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata a rispondere, col propriopersonale patrimonio, dei debiti specificamente imputabili ad uno dei fondida essa gestiti, si creerebbe un’inevitabile lesione degli interessi facenticapo agli altri fondi, i quali vedrebbero irrimediabilmente compromessa laregolare continuità dell’attività di gestione”, atteso che si tratterebbe diuna mera eventualità, da cui evidentemente non può farsi dipendere lasussistenza o meno di una obbligazione tributaria, che si radica in capoalla SGR in quanto formale intestataria dell’immobile nell’anno di impostaa cui si riferisce il debito tributario inerente a tale bene, a prescinderedalla circostanza, rappresentata in ricorso, che nel nuovo Regolamento delNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026posti a carico del Fondo “tutti gli oneri fiscali di pertinenza dello stesso, ivicompresa l’[OSCURATO:PERSONA] sugli immobili…””, trattandosi di previsionenon opponibile all’[OSCURATO:PERSONA], che individua il soggettopassivo tributario in base ai presupposti impositivi stabiliti dalla legge.Nemmeno l’esclusione della soggettività passiva IMU della SGR appareargomentabile sulla scorta della sentenza n. 5558/2022 del Consiglio diStato, richiamata dalla ricorrente, che limita la legittimazione processualequalifica, atteso che tale pronuncia si fonda sull’assimilazione del rapportotra Fondo e SGR ad una forma di rappresentanza organica quale quellaintercorrente tra una società di capitali e il suo amministratore, la qualenon è congruente con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui il Fondo di investimento è privo di soggettivitàgiuridica.Inoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa ha esplicato l’attività gestoria, nonché dellaintestazione degli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità chedalla loro fruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anchela SGR abbia tratto un utile economico, sia pure indiretto. Alla luce di taliultime considerazioni, nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrentesecondo cui la persistente soggettività passiva tributaria della SGR in unperiodo in cui sia stata già sostituita da altra società di gestione o sia incorso la liquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost eNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026l’art. 36 del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenzadell’obbligazione tributaria in capo alla società e considerato altresì chel’impossibilità di accesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza nonsarebbero comunque circostanze opponibili all’AmministrazioneInfine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire argomento idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.Con il secondo motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’art. 1, co. 161 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dell’art. 36TUF e dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c.”, sull’assunto che l’accertamento non dovesse essere notificato allaricorrente, in quanto antecedentemente alla notifica aveva cessato il suorapporto gestorio con il Fondo. A tal proposito, la ricorrente ha dedotto diaver “ampiamente censurato il vizio di notifica dell’atto impositivo di cui ècausa”, nei precedenti gradi di giudizio, trascrivendo i passi del ricorso inprimo grado e in appello ritenuti idonei a corroborare l’assunto. Ribadiscedi non essere l’effettiva destinataria della pretesa erariale, come inveceaffermato dal giudice d’appello, essendo gli immobili tassati di pertinenzadel Fondo di investimento, il quale costituisce un centro di imputazione disituazioni giuridiche soggettive attive e passive autonomo sia rispetto allaSGC sia rispetto agli altri fondi dalla stessa gestiti e che, a seguito dellasostituzione con altra SGR, era venuto meno il rapporto gestorio che lalegava al Fondo e al suo patrimonio immobiliare. A conferma dell’assunto,la ricorrente evidenzia che la SGR subentrante aveva preso in carico anchei debiti tributari pregressi riportati in contabilità, inserendo anzi nelleNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026scritture contabili del Fondo anche il debito IMU sugli immobili del Fondo,rimasto impagato. Ha quindi rilevato che l’erronea indicazionedell’intestazione dell’atto impositivo, riferita ad un soggetto diverso daltitolare dell’obbligazione, ha determinato la “radicale inesistenza, primaancora che la nullità dell’atto stesso” e comunque la indeterminatezza delrapporto obbligatorio in contestazione, con conseguente invalidità dell’attoimpugnato, per assenza di “specificazione circa la riferibilitàdell’obbligazione tributaria alla SGR in proprio, piuttosto che in qualità disocietà di gestione di uno dei diversi fondi immobiliari dalla stessa gestiti”.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.La sentenza della CTR non contiene alcuna statuizione in merito alladedotta invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, né all’asseritainvalidità dell’atto. Il passo dell’atto di appello in cui la suddetta censurasarebbe stata riproposta, come trascritto nel ricorso, si limita invero adargomentare solo in merito alla esclusiva titolarità in capo al nuovogestore, in caso di sostituzione del precedente, dei poteri diamministrazione, rappresentanza e disposizione dei beni del Fondo,nonché di cura di tutti i rapporti ad esso riconducibili, compresi i rapportitributari, sorti antecedentemente al subentro, senza riproporreespressamente l’eccezione di invalidità della notifica dell’avviso diaccertamento, da intendersi pertanto rinunciata ai sensi dell’art. 56, d.lgs.n. 546/1992 (vedi Cass. 8269/2025).In ogni caso, anche a voler ritenere che l’eccezione, spiegata in primogrado (per come riportata), di ”invalidità della notifica in quanto effettuatain capo a soggetto (Accademia) che alla data dell’invio a mezzo pec del 6novembre 2019 risultava privo di ogni potere di amministrazione e dirappresentanza del Fondo” fosse invece sostanzialmente volta a far valereil difetto di soggettività passiva tributaria di “Accademia” SGR, in quantocessata dal rapporto gestorio per effetto dell’intervenuto subentro dellanuova società gerente, l’eccezione sarebbe comunque infondata, alla luceNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026di quanto rilevato nella proposta di definizione anticipata del giudizio esopra ribadito in merito alla persistenza della suddetta soggettività passivatributaria della ricorrente in relazione all’ICI per l’anno di imposta 2017,trattandosi di pretesa impositiva maturata allorquando la predetta gestivail Fondo, compresi gli immobili in questione, di cui era formaleintestataria. Quanto alle censure relative all’inesistenza/invalidità dell’attodi accertamento, esse risultano inammissibilmente proposte per la primavolta in questa sede e sono da ritenersi comunque infondate, atteso che ilsoggetto destinatario dell’avviso di accertamento (allegato al ricorso) èstato correttamente individuato nella SGR ricorrente, in ragione di quantosopra evidenziato.Il ricorso va pertanto rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500,00 euro percompensi professionali ed euro € 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese nella misura del 15% e agli altri accessori di legge,nonché al pagamento della ulteriore somma di 2.750,00 euro ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000,00 euro aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parteNumero registro generale 22825/2022Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17903/2026Data pubblicazione 04/06/2026della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo