CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso R.G.N. 32067/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Musa 12/A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 369/2018, pubblicata il 27.08.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Monfalcone, con decreto n. 34/2014, ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] l'importo di euro 4.392, a titolo di provvigione dovuta in relazione alla compravendita di un locale commerciale. Barbariccia ha proposto opposizione avverso il decreto, anzitutto eccependo la prescrizione del diritto alla provvigione, avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto la domanda di pagamento dopo oltre un anno dalla conclusione dell'affare, e poi contestando la debenza della somma. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Gorizia, con sentenza n. 739/2014, ha respinto l'opposizione ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione, essendo il relativo termine decorso a partire dalla data del rogito notarile e non da quella della stipulazione del contratto preliminare" e ritenendo poi fondata, sulla base dei documenti prodotti, la pretesa fatta valere. 2. La sentenza è stata impugnata da Barbariccia, che ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 2950 e 2932 c.c. in relazione alla data da cui decorreva il termine della prescrizione del diritto al pagamento della provvigione, la violazione del principio del contraddittorio (per non avere il Giudice di pace previamente sottoposto alle parti il rilievo d'ufficio di una questione decisiva per la decisione) e comunque l'errata valutazione dei documenti prodotti dall'appellata agenzia immobiliare. Il Tribunale di Gorizia - con sentenza 27 agosto 2018, n. 369 - ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione. L'intimata non ha proposto difese. Il ricorrente ha presentato memoria in prossimità dell'udienza.[OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi fra loro strettamente connessi. 1. Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1755, 2950 e 2932 c.c., in merito alla data da cui decorre il termine di prescrizione del diritto al pagamento della provvigione del mediatore e all'efficacia obbligatoria del contratto, e degli artt. 2725 e 2729 c.c., in merito alla prova della stipulazione del contratto preliminare, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": il Tribunale di Gorizia ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il termine di prescrizione di un anno, previsto dall'art. 2950 c.c., vada individuato nella data in cui è stato stipulato il contratto definitivo, non potendo essere considerato il diverso termine in cui è stato stipulato il contratto preliminare, non risultando tale contratto essere stato sottoscritto da Barbariccia, promittente alienante, che l'ha prodotto nel processo; in tal modo, il Tribunale non ha considerato che il contratto preliminare è stato fatto valere in un processo che vede quali parti il soggetto che non lo ha sottoscritto e un terzo, con la conseguenza che la prova poteva essere desunta anche da presunzioni, non operando nel caso di specie le limitazioni previste dall'art. 2725 c.c. 2. Il secondo motivo denuncia "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., in relazione ai principi del contraddittorio, dell'onere della prova e del diritto di difesa, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": il giudice di secondo grado ha erroneamente respinto le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di primo grado laddove, invece di rimettere la causa in istruttoria per acquisire la prova della sottoscrizione del contratto preliminare del ricorrente e quindi la prova della sua validità ed efficacia, ha rigettato l'opposizione.I motivi sono fondati. Questo è il ragionamento seguito dal Tribunale: - il diritto alla provvigione del mediatore sorge con la "conclusione dell'affare", che la giurisprudenza della Corte di cassazione identifica con la stipulazione di un contratto preliminare; - nel caso in esame Barbariccia ha allegato l'avvenuta conclusione del contratto preliminare e ha dedotto che dalla data del medesimo va individuato il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto alla provvigione di controparte; - l'atto prodotto da Barbariccia non può ritenersi documento idoneo a dimostrare, nel presente processo, l'avvenuta conclusione di un contratto preliminare, non essendo l'atto sottoscritto dal medesimo Barbariccia, ma unicamente dalle parti acquirenti; - è vero che secondo la Corte di cassazione, per i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, ma il perfezionamento del contratto ha efficacia ex nunc e non ex tunc e, in ogni caso, si verifica solo qualora la produzione intervenga in un processo proposto nei confronti delle altri parti che l'hanno sottoscritto; - nel caso in esame, ove il processo si svolge tra l'agenzia e il promittente venditore e non ne sono parte i promissari acquirenti, la scrittura privata non può pertanto dirsi perfezionata, anche solo ex nunc, con la produzione in giudizio da parte di Barbariccia, il contraente che non l'aveva sottoscritta; - il preliminare in questione, non essendo stata offerta prova del suo effettivo perfezionamento, non può rappresentare l'operazione utile a far sorgere il diritto alla provvigione per il mediatore; il momento dal quale fare decorrere il dies a quo per il calcolo del termine annuale di prescrizione, pertanto, non può che farsi coincidere con la data del rogito del contratto di compravendita, ossia con il primo momento in cui è stato dimostrato l'incontro di volontà tra la parte venditrice e la parte acquirente. Il Tribunale, basando la propria decisione sulla mancanza di prova dell'effettivo perfezionamento della stipulazione del preliminare unicamente perché l'atto depositato in giudizio non è sottoscritto dalla parte che l'ha prodotto, non considera che nel processo in esame - come ha sottolineato il ricorrente - l'avvenuta conclusione del contratto preliminare è semplice fatto storico, necessario per individuare il dies a quo della prescrizione del diritto alla provvigione. La giurisprudenza di questa Corte evidenzia come i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam operino "esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo e il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse e un terzo" (così Cass. n. 3336/2015; cfr. anche Cass. n. 5880/2021 e Cass. n. 566/2001). Nel caso in esame la conclusione del contratto preliminare non è stata invocata dalla parte promittente venditrice nei confronti delle promissarie acquirenti quale fonte di un proprio diritto, come il diritto alla conclusione del contratto definitivo, ma è stata fatta valere dalla parte debitrice della provvigione nei confronti del mediatore quale fatto storico giustificatore della propria eccezione di prescrizione del credito. Il Tribunale, pertanto, non poteva limitarsi a rilevare la mancata sottoscrizione dell'atto depositato, ma doveva - in base al principio per cui quale fatto storico la conclusione del contratto preliminare poteva essere fornita con qualsiasi mezzo (cfr., in particolare, Cass. n. 566/2001) - valutare gli altri elementi di prova, anche indiziari, forniti dal ricorrente (quale l'avvenuto pagamento della caparra confirmatoria, v. p. 13 del ricorso). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Gorizia che deciderà la causa alla luce del principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in persona di dive