CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 19399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1909/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Velletri n. 21; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 84; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Potenza del 26/10/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,4 luglio 2023 La