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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42921/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdet-e—avviso_alle_parti;_, udita la relazione svoltavdal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, dPR 309/1990.

Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) in quanto lo stupefacente detenuto, gr. 11,2 netti di hashish era destinato all'esclusivo uso personale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina oltre che dell'hashish e, dunque, in un contesto che non rinvia alla manifesta evidenza della prova dell'innocenza e che risolve il vizio denunciato, in presenza del consenso dell'imputato alla definizione con il patteggiamento, in un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdet-e—avviso_alle_parti;_, udita la relazione svoltavdal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, dPR 309/1990. Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) in quanto lo stupefacente detenuto, gr. 11,2 netti di hashish era destinato all'esclusivo uso personale. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina oltre che dell'hashish e, dunque, in un contesto che non rinvia alla manifesta evidenza della prova dell'innocenza e che risolve il vizio denunciato, in presenza del consenso dell'imputato alla definizione con il patteggiamento, in un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re
Sentenza Cassazione n. 42921/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris