CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] pronunciato dal Tribunale di Torino con sentenza del 18.2.2016. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. La questione inerente alla misura della diminuzione di pena, conseguente al riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, è stata correttamente esaminata dalla sentenza impugnata, mettendo in rilievo gli elementi che deponevano per una riduzione inferiore alla misura massima consentita, così fornendo giustificazione logica e razionale secondo il costante insegnamento di legittimità atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 0). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]/ ente . Sergio E4 la - • Imperiali DEPOS