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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2013

Cassazione n. 07636/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4781/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della B T MONTAGGI S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Pozzilli (IS), strada comunale Querceto; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Lima n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –resistente – [OSCURATO:PERSONA] 2007.

R.G.

N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 199/ 01/ 201 5 , depositata il 2 luglio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.Con avviso di accertamento n.

TR403T100662, notificato il 29 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Isernia accertava a carico della B T Montaggi s.r.l. ricavi non dichiarati per l’anno 2007, pari alle cessioni risultanti da Cli.Fo., di € 1.207.699,00, corrispondenti ai dati indicati nell’elenco clienti della comunicazione dei dati IVA, senza riconoscere la deduzione degli acquisiti né la detrazione dell’IVA assolta su detti acquisiti; determinava, quindi, un reddito d’impresa di € 229.463,00, ottenuto moltiplicando l’ammontare dei ricavi per la percentuale di ricarico/redditività del 19%, e un valore della produzione di € 22.463,00, con conseguente determinazione di maggiori IRES, IRAP ed IVA, e con applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Con distinto avviso di accertamento n.

TR401T100666, notificato il 29 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate accertava a carico del socio [OSCURATO:PERSONA] un reddito di capitale pari all’intero ammontare del reddito societario accertato, ritenendo che fosse socio unico, con determinazione di maggior IRPEF in applicazione della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base societaria.

2. I due avvisi di accertamenti venivano impugnati dalla società e dal socio dinanzi alla Commissione tributaria R.G.

N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Isernia la quale, con sentenza n. 220/01/2013 depositata il 7 settembre 2013, previa riunione degli stessi, li rigettava.

3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame la società B T Montaggi s.r.l. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise la quale, con sentenza n. 199/01/2015, pronunciata il 15 dicembre 2014 e depositata in segreteria il 2 luglio 2015, lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la B T Montaggi s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deducono, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, o comunque che la sua motivazione R.G.

N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe meramente apparente, essendo carente dei suoi caratteri essenziali e rendendo impossibile sia l’individuazione della materia del contendere, sia il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento svolto a sostegno della decisione.

1.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., non avendo la C.T.R. pronunciato su una serie di domande/eccezioni sollevate dai ricorrenti nel ricorso in primo grado, e successivamente riproposte nell’atto di appello.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., tra le altre, Cass. 8 febbraio 2023, n. 3799; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).

Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione apparente perché, a fronte della decisione di primo grado, il giudice di seconde cure, con riferimento all’accertamento societario,ha stabilito laconicamente che «la società non ha spiegato in alcun modo le ragioni della discrasia tra la dichiarazione presentata R.G.

N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ed i diversi dati risultati dall’interrogazione effettuata presso l’anagrafe tributaria, così legittimando l’accertamento induttivo o analitico induttivo».

Con particolare riguardo, poi, all’accertamento nei confronti del socio, la C.T.R. si è limitata ad affermare che «per costante giurisprudenza di legittimitàil maggior reddito deve essere imputato al socio, stante la ristretta base sociale dell’impresa».

La C.T.R., invero, non ha illustrato in alcun modo le critiche mosse dagli appellanti (ricorrenti in primo grado) alla sentenza impugnata, che riproponevano, peraltro, i motivi di ricorso in primo grado, né spiega perché le ha disattese.

La stessa materia del contendere, come venutasi a formare in primo grado, è descritta con la laconica frase «i contribuenti si difendevano sostenendo genericamente l’illegittimità degli accertamenti», senza ulteriori specificazioni.

La sentenza impugnata, pertanto, si risolve in una apodittica affermazione di infondatezza dell’appello, senza alcun esame nel merito delle censure sollevate dagli appellanti/ricorrenti in primo grado, e pertanto è sostanzialmente priva di una motivazione, in quanto il suo contenuto è assolutamente insufficiente per far comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato al rigetto del gravame.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il secondo motivo resta assorbito.

P. Q. M. R.G.

N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4781/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della B T MONTAGGI S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Pozzilli (IS), strada comunale Querceto; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Lima n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –resistente – [OSCURATO:PERSONA] 2007. R.G. N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 199/ 01/ 201 5 , depositata il 2 luglio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.Con avviso di accertamento n. TR403T100662, notificato il 29 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Isernia accertava a carico della B T Montaggi s.r.l. ricavi non dichiarati per l’anno 2007, pari alle cessioni risultanti da Cli.Fo., di € 1.207.699,00, corrispondenti ai dati indicati nell’elenco clienti della comunicazione dei dati IVA, senza riconoscere la deduzione degli acquisiti né la detrazione dell’IVA assolta su detti acquisiti; determinava, quindi, un reddito d’impresa di € 229.463,00, ottenuto moltiplicando l’ammontare dei ricavi per la percentuale di ricarico/redditività del 19%, e un valore della produzione di € 22.463,00, con conseguente determinazione di maggiori IRES, IRAP ed IVA, e con applicazione delle relative sanzioni amministrative. Con distinto avviso di accertamento n. TR401T100666, notificato il 29 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate accertava a carico del socio [OSCURATO:PERSONA] un reddito di capitale pari all’intero ammontare del reddito societario accertato, ritenendo che fosse socio unico, con determinazione di maggior IRPEF in applicazione della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base societaria. 2. I due avvisi di accertamenti venivano impugnati dalla società e dal socio dinanzi alla Commissione tributaria R.G. N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Isernia la quale, con sentenza n. 220/01/2013 depositata il 7 settembre 2013, previa riunione degli stessi, li rigettava. 3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame la società B T Montaggi s.r.l. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise la quale, con sentenza n. 199/01/2015, pronunciata il 15 dicembre 2014 e depositata in segreteria il 2 luglio 2015, lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la B T Montaggi s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deducono, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, o comunque che la sua motivazione R.G. N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe meramente apparente, essendo carente dei suoi caratteri essenziali e rendendo impossibile sia l’individuazione della materia del contendere, sia il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento svolto a sostegno della decisione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., non avendo la C.T.R. pronunciato su una serie di domande/eccezioni sollevate dai ricorrenti nel ricorso in primo grado, e successivamente riproposte nell’atto di appello. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., tra le altre, Cass. 8 febbraio 2023, n. 3799; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione apparente perché, a fronte della decisione di primo grado, il giudice di seconde cure, con riferimento all’accertamento societario,ha stabilito laconicamente che «la società non ha spiegato in alcun modo le ragioni della discrasia tra la dichiarazione presentata R.G. N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ed i diversi dati risultati dall’interrogazione effettuata presso l’anagrafe tributaria, così legittimando l’accertamento induttivo o analitico induttivo». Con particolare riguardo, poi, all’accertamento nei confronti del socio, la C.T.R. si è limitata ad affermare che «per costante giurisprudenza di legittimitàil maggior reddito deve essere imputato al socio, stante la ristretta base sociale dell’impresa». La C.T.R., invero, non ha illustrato in alcun modo le critiche mosse dagli appellanti (ricorrenti in primo grado) alla sentenza impugnata, che riproponevano, peraltro, i motivi di ricorso in primo grado, né spiega perché le ha disattese. La stessa materia del contendere, come venutasi a formare in primo grado, è descritta con la laconica frase «i contribuenti si difendevano sostenendo genericamente l’illegittimità degli accertamenti», senza ulteriori specificazioni. La sentenza impugnata, pertanto, si risolve in una apodittica affermazione di infondatezza dell’appello, senza alcun esame nel merito delle censure sollevate dagli appellanti/ricorrenti in primo grado, e pertanto è sostanzialmente priva di una motivazione, in quanto il suo contenuto è assolutamente insufficiente per far comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato al rigetto del gravame. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo resta assorbito. P. Q. M. R.G. N.4781/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di
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