CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Bari del 29/8/2014, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla giustificazione di una breve assenza, è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, con la quale è stata posta in evidenza l'insussistenza di ragioni idonee a spiegare il protrarsi dell'assenza, a fronte della necessità di recarsi in rosticceria. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sorrima di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente