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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05655/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1989 avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 16 giugno 2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di riciclaggio continuato e di ricettazione di parti di veicoli, provento di furto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 546,125,192,195 e 533 cod. proc.pen. e dei criteri legali della prova liberatoria perché la corte di appello ha formulato una motivazione carente, travisando una serie di prove, e ha affermato la responsabilità dell'imputato in assenza dell'elemento soggettivo e dei presupposti del delitto contestato.

L'imputato è stato ritenuto responsabile soltanto perché fermato mentre guidava l'autovettura del Mattei, ricco proprietario della villa in cui si svolgevano le attività illecite, e osservato mentre con le chiavi del proprietario apriva il cancello della villa, in cui venivano rinvenuti diversi pezzi di autovettura di provenienza illecita.

Dan ha giustificato la propria presenza in quanto giardiniere incaricato di aprire il cancello e all'oscuro dei traffici da parte dei componenti della banda.

Tale condotta certamente non integra un concorso nel reato di riciclaggio.

Gli stessi carabinieri avevano modo di assistere ad un'operazione di trasporto di una carcassa di autovettura e l'imputato non è mai stato osservato mentre partecipava ad operazioni di smantellamento di autoveicoli rubati, limitandosi a svolgere le funzioni di autista del proprietario della villa.

Il ricorrente, in sede di interrogatorio, ha ammesso di avere compreso che i veicoli trasportati nella villa erano di provenienza illecita, ma tale espressione non comporta un suo concorso morale nel delitto realizzato da altri.

Il ricorrente invoca inoltre una rideterminazione del trattamento sanzionatorio poiché la sentenza omette di motivare al riguardo, richiamandosi genericamente all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato. 2.2 Mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla omessa valutazione della attendibilità oggettiva. 2.3 Mancanza della motivazione in ordine al motivo di gravame avanzato con l'atto di appello con cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputato per l'assenza di elementi probatori a suo carico. 3.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, la quale ha respinto l'alternativa ricostruzione della vicenda offerta dall'appellante, fondata sulla pretesa inconsapevolezza da parte dell'imputato dell'attività illecita che si svolgeva all'interno della villa e sull'assenza di un qualunque contributo a tale attività, e ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputato stesso, il quale ha riconosciuto di possedere le chiavi del cancello d'ingresso della villa e dei box al cui interno erano custodite le auto e ha spiegato che veniva chiamato di volta in volta da coloro che dovevano depositare le auto, per aprire il cancello della villa e consentire l'ingresso.

Dan ha peraltro ammesso che inizialmente non aveva compreso la provenienza illecita delle autovetture, ma poi aveva capito che si trattava di auto rubate che venivano smontate e ridotte a carcasse, così fornendo, come evidenziato a pagina sei della sentenza, la piena prova della propria consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei pezzi di autovettura e la volontarietà di agevolare la detta attività illecita, consentendo agli altri correi di avere accesso alla villa per depositarvi le auto da ca nni ba lizza re.

Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte ha evidenziato che l'appellante ha beneficiato del minimo edittale e del riconoscimento di due attenuanti, nonostante abbia già due precedenti condanne.

Il ricorso non si confronta con questa motivazione e invoca una diversa interpretazione delle dichiarazioni dell'imputato ed una alternativa ricostruzione della vicenda, introducendo censure di merito che non possono trovare ingresso in questo giudizio, in quanto oggetto del sindacato di questa Corte è la valutazione della manifesta illogicità e contraddittorietà dell'iter argomentativo dei giudici di merito.4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA] i C) I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1989 avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 16 giugno 2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di riciclaggio continuato e di ricettazione di parti di veicoli, provento di furto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 546,125,192,195 e 533 cod. proc.pen. e dei criteri legali della prova liberatoria perché la corte di appello ha formulato una motivazione carente, travisando una serie di prove, e ha affermato la responsabilità dell'imputato in assenza dell'elemento soggettivo e dei presupposti del delitto contestato. L'imputato è stato ritenuto responsabile soltanto perché fermato mentre guidava l'autovettura del Mattei, ricco proprietario della villa in cui si svolgevano le attività illecite, e osservato mentre con le chiavi del proprietario apriva il cancello della villa, in cui venivano rinvenuti diversi pezzi di autovettura di provenienza illecita. Dan ha giustificato la propria presenza in quanto giardiniere incaricato di aprire il cancello e all'oscuro dei traffici da parte dei componenti della banda. Tale condotta certamente non integra un concorso nel reato di riciclaggio. Gli stessi carabinieri avevano modo di assistere ad un'operazione di trasporto di una carcassa di autovettura e l'imputato non è mai stato osservato mentre partecipava ad operazioni di smantellamento di autoveicoli rubati, limitandosi a svolgere le funzioni di autista del proprietario della villa. Il ricorrente, in sede di interrogatorio, ha ammesso di avere compreso che i veicoli trasportati nella villa erano di provenienza illecita, ma tale espressione non comporta un suo concorso morale nel delitto realizzato da altri. Il ricorrente invoca inoltre una rideterminazione del trattamento sanzionatorio poiché la sentenza omette di motivare al riguardo, richiamandosi genericamente all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato. 2.2 Mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla omessa valutazione della attendibilità oggettiva. 2.3 Mancanza della motivazione in ordine al motivo di gravame avanzato con l'atto di appello con cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputato per l'assenza di elementi probatori a suo carico. 3.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, la quale ha respinto l'alternativa ricostruzione della vicenda offerta dall'appellante, fondata sulla pretesa inconsapevolezza da parte dell'imputato dell'attività illecita che si svolgeva all'interno della villa e sull'assenza di un qualunque contributo a tale attività, e ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputato stesso, il quale ha riconosciuto di possedere le chiavi del cancello d'ingresso della villa e dei box al cui interno erano custodite le auto e ha spiegato che veniva chiamato di volta in volta da coloro che dovevano depositare le auto, per aprire il cancello della villa e consentire l'ingresso. Dan ha peraltro ammesso che inizialmente non aveva compreso la provenienza illecita delle autovetture, ma poi aveva capito che si trattava di auto rubate che venivano smontate e ridotte a carcasse, così fornendo, come evidenziato a pagina sei della sentenza, la piena prova della propria consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei pezzi di autovettura e la volontarietà di agevolare la detta attività illecita, consentendo agli altri correi di avere accesso alla villa per depositarvi le auto da ca nni ba lizza re. Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte ha evidenziato che l'appellante ha beneficiato del minimo edittale e del riconoscimento di due attenuanti, nonostante abbia già due precedenti condanne. Il ricorso non si confronta con questa motivazione e invoca una diversa interpretazione delle dichiarazioni dell'imputato ed una alternativa ricostruzione della vicenda, introducendo censure di merito che non possono trovare ingresso in questo giudizio, in quanto oggetto del sindacato di questa Corte è la valutazione della manifesta illogicità e contraddittorietà dell'iter argomentativo dei giudici di merito.4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA] i C) I
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