CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gele OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona; 2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, i quali contestano — con argomentazioni largamente versate in fatto - la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 del codice di procedura penale, sono inammissibili poiché rivalutativi della piattaforma probatoria, invece posta alla base della logica e coerente motivazione del provvedimento impugnato, sicchè si rivelano anche manifestamente infondati quanto alle conclusioni alle quali giungono i giudici di merito con una doppia pronuncia conforme; 3. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena inflitta, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); anche con riguardo al diniego delle circostanze di cui all'art 62 bis c.p., la Corte territoriale, tenendo in considerazione il disvalore del fatto e la caratura criminale del soggetto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuti gli altri da tale valutazione; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammend