CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 giugno 2019
Cassazione n. 36617/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 34854-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - • avverso la sentenza n. 2969/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 34854 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza dell'Il giugno 2019, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre, non diversamente dal primo giudice, dichiarava dovuto nell'importo indicato il credito azionato a titolo di retribuzione mensile per il periodo marzo 2001/aprile 2003, determinava in riduzione il credito per TFR; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata la pretesa creditoria del Graniero quanto alle differenze vantate a titolo di retribuzione mensile per aver disconosciuto l'efficacia probatoria delle buste paga prodotte dalla Società a comprova della correttezza dell'erogazione in quanto sottoscritte solo "per ricevuta" e non per quietanza e, al contrario, solo in parte sussistente il credito per TFR avendo la Società provato l'erogazione in contanti di un acconto; che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il Graniero; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 I. n. 4/1953 e 2697 c.c., lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale, che ha disconosciuto l'efficacia probatoria delle buste paga prescindendo dall'onere, gravante sul lavoratore e da questi nella specie non osservato, di contestare puntualmente la mancata corrispondenza tra buste paga e retribuzione effettivamente erogata; - che il rilievo attinente all'intervenuta "non contestazione" delle buste paga da parte del lavoratore non è assistito da idonee allegazioni, posto che "in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione corr‘cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20637) - che, di conseguenza, il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24.6.2016 n. 13150 e Cass. 1.9.2015 n. 17413) per cui la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non comporta una lettura della suddetta espressione nel senso letterale dell'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, potendo pertanto il giudice del merito, con un apprezzamento in fatto, insindacabile in questa sede, negare ai prospetti paga, privi di alcuna indicazione ulteriore oltre alla dicitura "firma per ricevuta", elemento di fatto che, in difetto di qualsiasi rilievo in senso contrario fatto constare in questa sede dalla Società ricorrente, deve ritenersi rispondente alla realtà, il valore di quietanza e, quindi, di prova, riguardo alla concreta corresponsione delle somme in esso riportate (espressamente in tal senso Cass. 27.4.2018, n. 10306); - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza cameral