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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 48167/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 6 dicembre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 novembre 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] GUERRERA e Francesco GUERRERA alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 582 e 56 - 629 cod. pen. 2.

Con l'unico motivo di ricorso gli imputati lamentano la violazione degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello stante la tempestività del suo deposito, il travisamento del dies a quo del termine per l'impugnazione e, di conseguenza, chiedono la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. in quanto l'impugnazione è stata tardivamente depositata per causa di forza maggiore.

Secondo la difesa la motivazione della sentenza tempestivamente depositata in data 26 febbraio 2018 è stata caricata nei registri di cancelleria solo in data 11 aprile 2018 a causa di un disguido o di un errore della cancelleria con conseguente impossibilità per la difesa di avere conoscenza della decorrenza del termine per impugnare; tale affermazione trova fondamento nel fatto che il difensore recatosi in più occasioni in Tribunale ha sempre avuto risposta negativa in ordine all'avvenuto deposito e nel fatto che solo in data 11 aprile 2018 i ricorrenti hanno ricevuto notifica dell'avviso di deposito della motivazione.

3. L'eccepita violazione egli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. è manifestamente infondata, i giudici di appello hanno correttamente ravvisato la tardività dell'appello proposto dagli imputati; dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2017, ha dato lettura del dispositivo di sentenza con il quale ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati, con contestuale indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; • il giudice di primo grado ha depositato la motivazione in data 26 febbraio 2018 e, quindi, entro il termine indicato nel dispositivo; • il termine di 45 giorni per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza è iniziato a decorrere, quindi, 27 febbraio 2018 ed è spirato in data 12 aprile 2018; • L'atto di appello proposto dai GUERRERA è stato depositato in data 25 maggio 2018; L'analisi degli atti comprova, pertanto, che l'appello è depositato in data (25 maggio 2018) successiva alla scadenza del termine per proporre impugnazione (12 aprile 2018), termine individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) cod. proc. pen., in 45 giorni dalla data di scadenza del termine di 90 giorni indicato per il deposito della, motivazione della sentenza di primo grado.ì

4. La doglianza avente ad oggetto il travisamento dei fatti processuali e la conseguente restituzione nei termini per proporre impugnazione è aspecifica.

I ricorrenti non hanno allegato alcuna documentazione idonea a dimostrare l'asserita tardiva annotazione del deposito della motivazione nei registri di cancelleria proposito limitandosi a richiamare quanto riferito dal difensore e, di conseguenza, sono venuti meno al loro onere di provare rigorosamente il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, nel caso di specie l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito (vedi Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059) con conseguente inammissibilità del ricorso in considerazione della sua aspecificità.

5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 6 dicembre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 novembre 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] GUERRERA e Francesco GUERRERA alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 582 e 56 - 629 cod. pen. 2. Con l'unico motivo di ricorso gli imputati lamentano la violazione degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello stante la tempestività del suo deposito, il travisamento del dies a quo del termine per l'impugnazione e, di conseguenza, chiedono la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. in quanto l'impugnazione è stata tardivamente depositata per causa di forza maggiore. Secondo la difesa la motivazione della sentenza tempestivamente depositata in data 26 febbraio 2018 è stata caricata nei registri di cancelleria solo in data 11 aprile 2018 a causa di un disguido o di un errore della cancelleria con conseguente impossibilità per la difesa di avere conoscenza della decorrenza del termine per impugnare; tale affermazione trova fondamento nel fatto che il difensore recatosi in più occasioni in Tribunale ha sempre avuto risposta negativa in ordine all'avvenuto deposito e nel fatto che solo in data 11 aprile 2018 i ricorrenti hanno ricevuto notifica dell'avviso di deposito della motivazione. 3. L'eccepita violazione egli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. è manifestamente infondata, i giudici di appello hanno correttamente ravvisato la tardività dell'appello proposto dagli imputati; dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2017, ha dato lettura del dispositivo di sentenza con il quale ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati, con contestuale indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; • il giudice di primo grado ha depositato la motivazione in data 26 febbraio 2018 e, quindi, entro il termine indicato nel dispositivo; • il termine di 45 giorni per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza è iniziato a decorrere, quindi, 27 febbraio 2018 ed è spirato in data 12 aprile 2018; • L'atto di appello proposto dai GUERRERA è stato depositato in data 25 maggio 2018; L'analisi degli atti comprova, pertanto, che l'appello è depositato in data (25 maggio 2018) successiva alla scadenza del termine per proporre impugnazione (12 aprile 2018), termine individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) cod. proc. pen., in 45 giorni dalla data di scadenza del termine di 90 giorni indicato per il deposito della, motivazione della sentenza di primo grado.ì 4. La doglianza avente ad oggetto il travisamento dei fatti processuali e la conseguente restituzione nei termini per proporre impugnazione è aspecifica. I ricorrenti non hanno allegato alcuna documentazione idonea a dimostrare l'asserita tardiva annotazione del deposito della motivazione nei registri di cancelleria proposito limitandosi a richiamare quanto riferito dal difensore e, di conseguenza, sono venuti meno al loro onere di provare rigorosamente il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, nel caso di specie l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito (vedi Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059) con conseguente inammissibilità del ricorso in considerazione della sua aspecificità. 5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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