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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 1986

Cassazione n. 15420/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 27/03/1986 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOidato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei quale l'imputato !annerita vizio di motivazione con particolare riferimento all'art. 129 dod, proc. p e .

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma cod. proc. pen e introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.procapen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi pineviste a ndie:ano, sia pure in modo succinto, le risi.ilanze ,Jee ind3(jr:, conducenti ai fini della pronuncia resa.

Rite.nuto che la decisione in ordine alla inammissibilità Ci& ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc pere prevede espressamente, quale unico modello procedimentaie per la dichiarazlonia inarnmissibilita del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che n ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese process,:uali e della somma ,W euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6,2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a; pagamento dee spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci‘so in data 2 aprile 2025 li Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 27/03/1986 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOidato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei quale l'imputato !annerita vizio di motivazione con particolare riferimento all'art. 129 dod, proc. p e . Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma cod. proc. pen e introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.procapen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi pineviste a ndie:ano, sia pure in modo succinto, le risi.ilanze ,Jee ind3(jr:, conducenti ai fini della pronuncia resa. Rite.nuto che la decisione in ordine alla inammissibilità Ci& ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc pere prevede espressamente, quale unico modello procedimentaie per la dichiarazlonia inarnmissibilita del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che n ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese process,:uali e della somma ,W euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6,2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a; pagamento dee spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci‘so in data 2 aprile 2025 li Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 15420/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris