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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04403/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha ritenuto ostativi i plurimi precedenti dell'imputato, la sua sottoposizione a misura di prevenzione personale e la violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione per due volte nell'arco temporale di 15 giorni (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.NI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha ritenuto ostativi i plurimi precedenti dell'imputato, la sua sottoposizione a misura di prevenzione personale e la violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione per due volte nell'arco temporale di 15 giorni (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 04403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris