CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 09242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17955-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Messina ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n.126, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina giusta procurain calce al ricorso , ed elettivamente domiciliata inRoma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, 180 (Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Merenda, elettivamente domiciliato in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura in atti. - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 249/2021 pronunciato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato il 20/05/2021 e comunicato tramite pec in data21.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha respinto l’opposizione ex art.98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a contro il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., col quale il G.D. aveva ammesso solo in parte i crediti insinuati dall’opponente, ritenendoli per il resto prescritti stante il decorso del quinquennio fra la data di notifica delle cartelle e quella di deposito della domanda. Il giudice del merito ha condiviso la decisione impugnata, rilevando che il termine di prescrizione non poteva ritenersi interrotto né dall’avvenuta comunicazione degli atti adottati(in parte, peraltro, già oltre il quinquennio dalla notifica della relativa cartella) ai sensi dell’art. 77 co. 1 e 2 d.P.R. 602/73 (preavviso e avviso di iscrizione ipotecaria), in quanto privi dei connotati richiesti dagli artt. 2943 co. 4 e 1219 c.c., né dai pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, per come risultanti dall’estratto formato unilateralmente dall’opponentee dunque privo di qualsivoglia elemento atto a desumere una volontà della debitrice valevole ai sensi dell’art. 2944 c.c. e inconciliabile con il disconoscimento della pretesa creditoria, non essendo stato prodotto l’accordo intervenuto fra le parti per la rateizzazione del debito. 2.Il decreto, pubblicato il 20 maggio 2021 , è stat o impugnat o da R iscossione [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattro m otivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,degli artt. 25, comma 2, d.P.R.n.602/73, 1 e 6D.M. n. 321 del 1999, 2718 e 2944 c.c. , per aver il tribunale negato valenza di atti interruttivi della prescrizione ai pagamenti rateali da essa documentati attraverso la produzione di estratti di ruolo inerenti a ciascuna cartella/avviso di addebito, prodotti sub. doc. 4 insieme ad un prospetto riepilogativo. Osserva che, come evincibile da detti documenti, i pagamenti erano stati eseguiti dalla società poi fallita a seguito dell’accoglimento delle istanze di rateizzazione presentate nel luglio del 2010 e nell’ottobre del 2011 e che il giudice ha, da un lato, erroneamente ritenuto tali estratti privi di valenza probatoria in mancanza di produzione dell’accordo di rateizzazione e, dall’altro, altrettanto erroneamente affermato che, perché possa ritenersi integrato un atto interruttivo di riconoscimento del debito, è necessaria un’espressa manifestazione di volontà, laddove è invece sufficiente che il debitore abbia consapevolezza del debito e ponga in essere una condotta incompatibile con la volontà di disconoscerlo. 1.2Il motivo è fondato. Indipendentemente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia prodotto a fondamento dell’opposizione dei veri e propri estratti di ruolo, non risulta che il curatore abbia contestato che la società poi fallita a vesse presentato istanze di rateizzazione del debito ed eseguito i pagamenti elencati negli “estratti” a seguito dell’accoglimento delloro accoglimento. Lo stesso tribunale, del resto, ha dato per pacifiche tali circostanze (comunque provate ai sensi dell’art. 115, 1° comma, c.p.c.), pur escludendo che fossero sufficienti aritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 2944 c.c. in difetto di produzione dell’accordo o di qualsivoglia altro elemento dal quale desumere una volontà della debitrice inconciliabile col disconoscimento della pretesa creditoria. 1.3.In realtà, il contenuto dell’accordo o delle istanze non è rilevante al fine di riconoscere, o escludere, la valenza di atto interruttivodi queste ultime. Quel che conta è che le istanze siano state presentate e, per di più, siano state seguite da parziali pagamenti. Questa Corte è difatti ferma nell’affermare che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22). 1.4. E’ poi principio consolidato che gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sull’organo della procedura – della sua inesistenza o invalidità (tra le ultime, Cass. n. 12567/23; nn. 34608-34609/23, 34611/23, 34624/23, 34692/23). 1.5. E’, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprieragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l’istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22). 2. All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 3.Restano assorbiti il secondo e il terzo motiv o , con i quali si deducono questioni logicamente subordinate al mancato accoglimento del primo (valenza interruttiva della comunicazione di avviso di iscrizione ipotecaria; mancato rilievo d’ufficio della sospensione del termine di prescrizione nel periodo8 marzo/31 maggio 2020) nonché il quarto, con il quale si chiede una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti ; cassa il decreto impugnato in relazione almotivo accolt o e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in diversa composizione,