CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Lecce; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei predetti, nonché, in qualità di sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], raccoglimento del ricorso presentato nell'interesse di quest'ultimo; sentito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agestino, ha chiesto raccoglimento del ricorso presentato nell'interesse del predetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del precedente 26/01/2021, con cui, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati penalmente responsabili dei delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di illecita cessione di stupefacenti, di tentata estorsione e di ricettazione loro rispettivamente ascritti, riducendo la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, previo assorbimento nel delitto-fine di illecita cessione, di cui al capo P, di quelli analoghi di cui ai capi B, E, Q, R, S - limitatamente alla condotta di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] - e T - limitatamente alla condotta di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso, il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di ricorso e il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato, nell'interesse del primo, due motivi di ricorso e, nell'interesse del secondo, otto motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso a sua firma il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. Rileva al riguardo che la Corte distrettuale, nel recepire le conclusioni cui era pervenuto, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto l'intraneità del predetto a un sodalizio criminoso, posto che gli elementi istruttori acquisiti inducevano a concludere, che costui, nello svolgimento dell'illecita attività di spaccio, non fosse subordinato a terze persone, fosse all'oscuro dell'esistenza di un gruppo organizzato e non avesse oltretutto consapevolezza alcuna di essere in esso stabilmente inserito. Osserva, inoltre, che risulterebbe erronea anche l'interpretazione data dai giudici del merito alla conversazione telefonica, contraddistinta dal progr. n. 49, intercettata alle ore 13,09 del 18/02/2019, non potendosi identificare nel [OSCURATO:PERSONA] il "Met" cui facevano riferimento i collocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che costui, diversamente dal soggetto di cui questi ultimi parlavano, non è il figlio di un uomo morto in mare.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA], con precipuo riguardo al delitto-fine di cui al capo X, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché di vizio di motivazione per carenza. Assume, in specie, che la Corte territoriale, sebbene espressamente investita della questione attraverso il secondo motivo di appello, avrebbe omesso di argomentare in ordine alla ritenuta configurabilità dell'indicato delitto-fine, in tesi già giudicato con sentenza del 18/06/2019. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lo stesso difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza. Sostiene in proposito che la Corte di appello di Lecce, seppur espressamente investita della questione attraverso il quarto motivo di appello, avrebbe omesso di argomentare in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche. 2.4. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa indicazione della riferibilità al fatto di reato giudicato con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi divenuta irrevocabile, dell'aumento sanzionatorio disposto, ex art. 81, comma 2, cod. pen., dal giudice di prime cure in relazione, tra le altre, alla vicenda del 20/03/2019, di cui al capo B. Assume, in particolare, che la Corte territoriale, seppur investita di specifica richiesta, formulata segnatamente con il motivo di appello 8/D, avrebbe omesso di argomentare al riguardo, dal che sarebbe derivata l'illecita applicazione dell'incremento sanzionatorio, in tesi disposto in violazione del divieto di bis in idem. 2.5. Con il secondo motivo del proprio ricorso, il predetto difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen., non essendo stato correttamente individuato il delitto ritenuto più grave, in relazione al quale erano stati, poi, effettuati gli aumenti per la continuazione. Sostiene, in specie, che la Corte di appello, in palese violazione di legge, avrebbe individuato il delitto più grave in quello di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quantunque il delitto-fine di ricettazione, per cui v'era stata del pari condanna, fosse sanzionato con pena edittale più grave, così di fatto impedendo al [OSCURATO:PERSONA] di fruire, in relazione alla sanzione inflitta per il reato-base, dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Rileva, ancora, che la dedotta violazione normativa sussisterebbe anche sotto altro profilo, essendosi operato, in relazione al delitto-fine di cui al capo P, un aumento sanzionatorio più elevato (anni 3 e mesi 9 di reclusione) rispetto alla pena stabilita per il delitto ritenuto più grave (anni 3 e mesi 6 di reclusione). 2.6. Con il primo motivo del ricorso a sua firma il difensore del [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] affiliato al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], smentendo tale conclusione sia la circostanza che il primo, uscito dal carcere 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e rimasto in libertà fino al 23/02/2019, sarebbe stato indicato come persona cui consegnare la sostanza da spacciare al minuto solo in una conversazione telefonica intercorsa, in data 18/02/2019, tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché la sua appartenenza alla consorteria sarebbe durata non più di cinque giorni, sia il dato di fatto costituito dall'accertata provenienza da un diverso fornitore (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) della marijuana trovata nella disponibilità del predetto, indicativa della sua scarsa fedeltà alla consorteria a cui è stato è ritenuto intraneo, sia, infine, la corretta interpretazione di altra conversazione telefonica, intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] e intercettata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], erroneamente intesa, nella sentenza gravata, come dimostrativa dell'affiliazione al gruppo (nella conversazione il [OSCURATO:PERSONA] discuteva con il collocutore della possibile punizione in cui sarebbe incorso, al suo ingresso in carcere, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], reo di aver avviato, di propria iniziativa, la coltivazione di alcune piante di marijuana). Conclude, quindi, che la configurabilità del delitto associativo avrebbe dovuto essere esclusa per l'insussistenza dei requisiti richiesti ex lege, invocando, in subordine, la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.7. Con il secondo motivo del proprio ricorso, il predetto difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale non avrebbe indicato i criteri utilizzati ai fini della concreta determinazione della pena. 2.8. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione. Rileva, nello specifico, che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di condanna resa in primo grado, non avrebbe valutato in alcun modo le deduzioni prospettate con l'atto di appello, non motivando l'affermata sussistenza delraffectio societatis" e obliterando la circostanza che i diversi soggetti coinvolti nella vicenda operavano in maniera indipendente e non ricevevano direttive da alcuno. Conclude, pertanto, che, in ragione del rapporto di conoscenza indubbiamente esistente tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e della sporadicità delle condotte criminose tenute dal primo, sarebbe stato più corretto qualificare i fatti in termini di concorso nell'attività di spaccio ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.9. Con il secondo, con il terzo, con il quarto e con il sesto motivo di ricorso il medesimo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità dei delitti-fine di cui ai capi I, (3, 3 e S. Assume, in specie, che, nelle indicate vicende delittuose, lo stupefacente compravenduto era rimasto quasi sempre di incerta natura, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai funto da venditore o acquirente dello stesso, ma, al più, da intermediario e che era verosimile ritenere che tali sostanze fossero destinate all'uso "di gruppo" del predetto e dei coimputati, di volta in volta, coinvolti nei traffici. 2.10. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del delitto-fine di cui al capo L. Rileva che gli elementi probatori acquisiti, sostanziatisi nel monitoraggio di un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati semplicisticamente intesi come dimostrativi dell'avvenuta cessione al secondo di un quantitativo di marijuana in seguito trovato nella sua disponibilità, non essendosi tenuto conto del non breve lasso temporale (16 ore circa) intercorso tra l'incontro e il rinvenimento della "res". 2.11. Con il settimo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del delitto-fine di cui al capo U.Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la pronunzia di condanna relativa al delitto di tentata estorsione commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], posto che il contributo offerto dall'imputato all'azione tenuta dal sodale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, in tesi, rilievo penalistico. 2.12. Con l'ottavo motivo di ricorso lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. Assume, nello specifico, che la mancata concessione dell'indicata diminuente, pur invocata con l'atto di appello, contrasterebbe con il dato normativo e risulterebbe, inoltre, immotivata, stante l'assoluta incensuratezza dell'imputato. 3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato poi, in data 01/06/2023, un motivo nuovo, con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, nella parte in cui non sarebbe stata in alcun modo argomentata la ritenuta infondatezza del motivo di appello n. 8/D, sostenendo che, se, come parrebbe evidente, l'aumento sanzionatorio disposto, ex art. 81, comma 2, cod. pen., dal primo giudice si riferisce, tra le altre, anche alla condotta di spaccio, già giudicata, verificatasi il 20/03/201.9 (compiutamente indicata al capo B), dovrebbe farsi luogo alla concreta applicazione della sanzione più lieve, ancorché successivamente inflitta, incorrendosi, in caso contrario, in una violazione del divieto del "bis in idem". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita, quindi, accoglimento nei limiti di seguito indicati. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, manifestamente infondati per le ragioni che si andranno ad esporre. 2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso proposto dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione gravata, nel confermare, nei confronti del predetto, la pronunzia di condanna di primo grado, ne avrebbe erroneamente affermato l'intraneità alla consorteria oggetto di contestazione, posto che, per un verso, gli elementi acquisiti avrebbero dovuto indurre ad escludere che costui avesse consapevolezza del proprio inserimento in un gruppo organizzato, funzionale allo spaccio di stupefacenti e, per altro verso, risulterebbe erronea l'interpretazione data alla conversazione telefonica, contraddistinta dal progr. n. 49, intercettata alle ore 13,09 del 18/02/2019, in quanto il "Met" cui facevano riferimento i collocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto indentificarsi nel prevenuto. Ritiene il Collegio che la Corte di Appello di Lecce, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, abbia esposto, con argomentazioni lineari, logiche e coerenti (rinvenibili alle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata), le ragioni della ritenuta intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui trattasi, indicandole nella comunicazione, effettuata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] al coniuge e capo dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA] durante il colloquio in carcere captato il 29/01/2019, dello svolgimento, da parte del predetto, di attività di spaccio per conto del gruppo, nella circostanza che costui fosse dedito effettivamente, in quel periodo, a tale illecito commercio, tanto da essere arrestato in flagranza di reato il 28/03/2019, nella raccomandazione fatta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] all'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], durante una conversazione telefonica captata il 02/02/2019, di incaricare "Metello" del recapito di alcune dosi di stupefacenti presso il locale circolo ricreativo "[OSCURATO:PERSONA]" e nella preoccupazione palesata dai coimputati da ultimo indicati, durante altra conversazione telefonica intercettata il 28/03/2019, per le possibili ritorsioni di cui il predetto avrebbe potuto essere fatto oggetto da parte dell'organizzazione in conseguenza di tale arresto. Orbene, gli elementi testé indicati appaiono ragionevolmente intesi come indicativi della configurabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:ello, del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, deponendo in tal senso lo stabile inserimento del predetto nella consorteria criminosa, la tipicità del ruolo di "pusher" in essa continuativamente svolto, la congrua durata della permanenza nel gruppo e l'affidamento in lui riposto dai sodali, fattori all'evidenza sintomatici della sussistenza di un'indubbia "affectio societatis". La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, perfettamente in linea con l'interpretazione dell'evocata norma incriminatrice offerta dalla giurisprudenza di legittimità e non presenta alcun vizio motivazionale. Né assume rilievo in questa sede la dedotta erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. n. 49, intercorsa tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che, nella decisione gravata, si è avuto cura c 4, di evidenziare, in maniera tutt'altro che illogica o irragionevole, l'utilizzo, da parte dei collocutori, di un linguaggio criptico e finalizzato a ccnfondere eventuali inquirenti in ascolto, sicché non v'è spazio per la prospettazione di una questione interpretativa, avendo chiarito, in più occasioni, la Suprema Corte che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (così, da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389-01, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 2581.64-01 e Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784-01). 3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo del ricorso oggetto di scrutinio, con cui ci si duole, con riguardo al delitto-fine di cui al capo X, di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché di vizio di motivazione per carenza, sostenendo che nella decisione gravata, pur a fronte dell'espressa deduzione della questione con il secondo motivo di appello, non si sarebbe argomentata la ritenuta configurabilità del menzionato illecito, in tesi già giudicato con sentenza del 18/06/2019. Osserva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha motivato, in maniera puntuale (nello specifico alla pag. 13 della sentenza gravata), la ritenuta non coincidenza dei fatti di cui al capo X, cui afferiva la decisione di conferma della sentenza di condanna di primo grado - nella stessa indicati come occorsi tra il 06/03/2019 e il 25/03/2019 - e quello formante oggetto della sentenza resa, nell'ambito di un diverso procedimento, il 18/06/2019, verificatosi, invece, in data 28/03/2019. Ne deriva l'assoluta insussistenza del dedotto vizio motivazionale e, per l'effetto, la palese infondatezza della correlata doglianza fondata sulla supposta erronea applicazione delle norme penali di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Privo di pregio risulta, infine, anche il terzo motivo del leicorso de quo, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, assumendo che la decisione gravata, a fronte della specifica richiesta di concessione dell'indicata diminuente, formulata, in specie, con il quarto motivo di appello, avrebbe omesso di motivarne il diniego. Si rileva in proposito, in contrario avviso a quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte territoriale ha puntualmente argomentato la mancata concessione al predetto delle attenuanti generiche, ancorandola, in specie, al già avvenuto ridimensionamento della gravità dei fatti merce la loro riqualificazione ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur in presenza di una vicenda delittuosa di rilievo complessivo non marginale e di un discreto traffico di stupefacenti. Tale ordito argomentativo, lungi dall'integrare una motivazione apparente, risulta chiaramente esplicativo delle ragioni poste a fondamento della denegata concessione della diminuente de qua e si conforma, peraltro, al principio di diritto enunciato, con riguardo ad essa, dalla Suprema Corte, secondo cui «In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche» (così Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, dep. 01/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265712-01). 5. Infondato è il primo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] - cui è correlato il motivo aggiunto - col quale ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di omessa indicazione della riferibilità al reato giudicato con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile, dell'aumento sanzionatorio disposto, ex art. 81, comma 2, cod. pen., dal giudice di prime cure in relazione, ex pluribus, alla vicenda del 20/03/2019, di cui al capo B, sostenendo che nella decisione gravata si sarebbe omesso di argomentare al riguardo, pur a fronte di specifica deduzione formulata con il motivo di appello 8/D, con conseguente violazione del divieto di "bis in idem". Si osserva al riguardo che l'assorbimento dei delitti di cui al capo B in quelli di cui al capo P, deciso dalla Corte di appello nella sentenza gravata, priva di qualsiasi rilevanza la dedotta questione, del cui scrutinio, per l'effetto, il Collegio è esonerato. 6. È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen., sostenendo, per un verso, che non sarebbe stato correttamente individuato il delitto ritenuto più grave, in relazione al quale sono stati effettuati gli incrementi sanzionatori per la continuazione, posto che il più aspramente sanzionato è il delitto di ricettazione e non quello di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e, per altro verso, che sarebbe stato operato, per uno dei delitti in contestazione (nella specie, quello di cui al capo P), un incremento sanzionatorio di entità maggiore rispetto alla pena stabilità.per il delitto ritenuto più grave. Rileva il Collegio, con precipuo riguardo alla prima delle articolate deduzioni, che sussiste effettivamente l'ipotizzata violazione del disposto di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., non risultando individuato in maniera corretta il delitto più grave, rispetto al quale è stata poi determinata la cd. pena base. Ciò perché, contrariamente a quanto ritenuto nella gravata sentenza, il delitto punito con pena più grave, tra quelli per i quali è intervenuta la condanna del [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello, è quello di ricettazione di cui al capo Y (punito con la reclusione da due ad otto anni) e non quello di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo A (punito con la reclusione da uno a cinque anni, per effetto del rinvio al regime sanzionatovi° previsto dall'art.416 cod. pen.). Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «In tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa» (così Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Ciccia e altri, Rv. 271031-01, nonc:hé, in precedenza, Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, P.C. e altri in proc. Carti e altri, RV. 267689- 01). È dunque una pena illegale quella inflitta in relazione al reato erroneamente ritenuto più grave, ove si consideri che il delitto di ricettazione è punito con pena congiunta e che, nel caso che ci occupa, la quantificazione della sanzione inflitta non è avvenuta nel minimo o in misura prossima al minimo edittale (la pena base è stata stabilita, infatti, in anni 3 e mesi 6 di reclusione). La circostanza da ultimo indicata rende evidente la sussistenza di un concreto interesse a ricorrere del [OSCURATO:PERSONA], peraltro ritualmente esposto dal predetto, che, nell'atto di gravame, ha avuto cura di evidenziare, per un verso, il valore estremamente contenuto del bene costituente oggetto della ricettazione, in tesi indicativo della presumibile inflizione, per tale delitto, di una pena di lieve entità e, per altro verso, la non inclusione dello stesso - diversamente da quello di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 - nel catalogo dei reati per i quali l'art. 4-bis ord. pen. esclude la fruibilità dei cd. benefici penitenziari. Risulta, viceversa, infondata l'altra deduzione fatta valere con il motivo di ricorso in disamina, posto che l'aumento di pena disposto, ex art. 81, comma 2, cod. pen., per il delitto continuato di cui al capo P, in quanto a sua volta comprensivo di un incremento sanzionatorio per la ritenuta continuazione interna, non ha comportato l'applicazione, per un reato-satellite, di una pena più elevata di quella stabilita, a monte, per il reato più grave e che, comunque, il ricorrente non si è doluto dell'entità dei singoli aumenti effettuati in relazione a ciascuna delle violazioni poste in continuazione. 7. Del tutto infondato risulta, ancora, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione, sostenendo che il predetto sarebbe stato erroneamente ritenuto affiliato al sodalizio capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], posto che smentirebbero tale conclusione sia la circostanza che il primo, uscito dal carcere 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e rimasto in libertà fino al 23/02/2019, sarebbe stato indicato come soggetto al quale consegnare la droga da commercializzare al minuto solo in una conversazione telefonica intercorsa, in data 18/02/2019, tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché la sua appartenenza al gruppo sarebbe durata in tutto cinque giorni, sia l'accertata provenienza da un diverso fornitore (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) della marijuana trovata nella sua disponibilità, indicativa di una scarsa "fedeltà" alla consorteria di cui è stato è ritenuto componente, sia, infine, la corretta interpretazione di altra conversazione telefonica, intercorsa, in data 28/03/2019, con il [OSCURATO:PERSONA] e in cui si discuteva della punizione che sarebbe stata verosimilmente riservata al coimputato [OSCURATO:PERSONA], all'atto del suo ingresso in carcere, che si vuole, invece, erroneamente intesa come dimostrativa dell'affiliazione all'associazione. Ritiene il Collegio che la Corte di Appello di Lecce, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, abbia esposto, con argomentazioni lineari, logiche e per nulla contraddittorie (rinvenibili alle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata), le ragioni della ritenuta affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio capeggiato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], indicandole, in specie, nella manifestata intenzione del primo di spacciare droga per conto del gruppo in oggetto nell'immediatezza della sua uscita dal carcere, nell'accoglienza prontamente riservatagli dal leader della consorteria e nell'interessamento alle sorti di un coimputato ritenuto colpevole di alcune "leggerezze" nello svolgimento dell'illecita attività di cessione, palesato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a seguito del proprio arresto, ovvero in circostanze emerse all'esito dell'espletata attività di captazione telefonica, ragionevolmente valutate come indicative della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti piuttosto che del mero concorso in singole attività di cessione, alla luce dell'indiscutibile stabilità del vincolo e dell'evidente "affectio societatis".La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, perfettamente in linea con l'interpretazione dell'evocata norma incriminatrice offerta dalla giurisprudenza di legittimità e non presenta alcun vizio motivazionale. Emerge, per converso, l'evidente inconsistenza della doglianza in disamina, che, a ben vedere, si risolve nella mera riproposizione di lamentazioni filo tempore prospettate con il primo motivo di appello. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza c:adere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 8. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso in disamina, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 132 e 133 cod. pen., sostenendo che nella decisione gravata non sarebbero stati indicati i criteri utilizzati ai fini della concreta determinazione della pena. Osserva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale ha ritualmente indicato, seppur in maniera sintetica, il criterio utilizzato nella quantificazione della pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA], peraltro ridotta di un quarto rispetto a quella inflitta in primo grado, individuandolo nella durata contenuta della sua affiliazione. Tale circostanza rende palese l'infondatezza dell'agitata doglianza, avendo chiarito da tempo la Suprema Corte che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se - com'è avvenuto nel caso che ci occupa - la decisione assunta è sorretta da una motivazione sufficiente e logica, idonea a supportare in misura congrua la valutazione relativa all'adeguamento della sanzione inflitta alla concreta gravità del reato e alla personalità del reo (così Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01).9. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso a firma del difensore del [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione, sostenendo che la decisione gravata, nel confermare, nei confronti del predetto, la pronunzia di condanna di primo grado, avrebbe obliterato lo scrutinio delle deduzioni formulate con l'atto di appello, posto che non avrebbe motivato l'affermata sussistenza delraffectio societatis" e non avrebbe tenuto conto della circostanza che i soggetti coinvolti nella vicenda operavano in maniera indipendente, senza ricevere direttive da alcuno, sicché sarebbe stato più corretto qualificare i fatti in termini di concorso nell'attività di spaccio ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva in proposito che la Corte di Appello di Lecce, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, ha esposto, con argomentato sintetico, ma lineare, coerente e tutt'altro che illogico, le ragioni della ritenuta affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso dedito allo spaccio di droga operante in Tuglie, indicandole, in specie, nella raccomandazione, rivolta al predetto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] durante una telefonata intercettata il 02/02/2019, di incaricare l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] del recapito di alcune dosi di stupefacenti presso il locale circolo ricreativo "[OSCURATO:PERSONA]" e nella preoccupazione palesata dai menzionati collocutori, durante altra conversazione telefonica captata il successivo 28/03/2019, per le possibili ritorsioni di cui il citato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere fatto oggetto da parte dell'organizzazione in conseguenza di un arresto in flagranza per possesso di stupefacenti. Tali elementi, in uno alla continuativa attività di spaccio svolta nel medesimo lasso temporale da [OSCURATO:PERSONA], sono stati ragionevolmente intesi dai giudici di merito come indicativi della configurabilità, nei suoi confronti, del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riscontrandosi lo stabile inserimento nel gruppo malavitoso del predetto e un'indubbia "affectio societatis", testimoniata dall'attenzione in più occasioni manifestata al buon esito delle singole operazioni e, più in generale, alla stessa sopravvivenza dell'organismo. La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, conforme all'ermeneusi che la giurisprudenza di legittimità ha offerto della disposizione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non presenta vizi motivazionali di sori:a. 10. Del tutto destituiti di fondamento risultano poi, per un verso, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso di cui trattasi, con i quali si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità dei delitti-fine di cui ai capi I, G, 3, L e S e, per altro verso, il settimo motivo del medesimo atto d'impugnativa, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 56 e 629 cod. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del delitto-fine di cui al capo U. Si ritiene, infatti, che le doglianze fatte valere con i menzionati motivi si risolvano nella pedissequa riproposizione di lamentazioni illo tempore prospettate con il terzo, con il quarto, con il quinto, con il sesto, con il settimo e con l'ottavo di motivo appello, che la Corte territoriale ha esaustivamente esaminato alle pagg. 15, 16 e 17 della sentenza gravata e confutato con argomentazioni che hanno esplicitato le ragioni della ritenuta illiceità delle plurime cessioni di stupefacenti di cui ai capi I, G, 3 ed S, dell'affermata coincidenza con un'ulteriore partita di droga venduta dall'imputato della marijuana sequestrata a terzi di cui al capo L e del ritenuto diretto coinvolgimento dello stesso nella commissione della tentata estorsione di cui al capo U, con le quali, tuttavia, non si è confrontato l'atto di impugnativa. Come già detto, tale evenienza rende i motivi in oggetto aspecifici o viziati da genericità estrinseca, con conseguente inammissibilità in parte qua del proposto ricorso. 11. Infondato risulta, infine, anche l'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che tale statuizione contrasterebbe con l'indicato dato normativo e risulterebbe, inoltre, immotivata, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato. Si osserva in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello di Lecce ha motivato la mancata concessione al predetto della diminuente generica, fondandola - come nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - sul già avvenuto ridimensionamento della gravità dei fatti mediante la loro riqualificazione ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur a fronte di un rilievo complessivo della vicenda tutt'altro che marginale. Orbene, l'argomento utilizzato, oltre che congruo e non manifestamente illogico, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale, avendo chiarito la Suprema Corte che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (così Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01). 12. Alla luce delle considerazioni complessivamente esposte, deve farsi luogo, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], all'annullamento, nei confronti del predetto, della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce e 'rigetto dell'azionata impugnativa in parte residua. Devono essere, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente onere per gli anzidetti ricorrenl:i di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei menzionati ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Annu