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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46596/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente la mancata applicazione dell'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato, con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori, le ragioni che escludono la particolare tenuità del fatto (spaccio in un parco pubblico, anche nei confronti di soggetti di giovane età); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il trattamento sanzionatorio, dovendosi in particolare sottolineare come l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stata già ritenuta subvalente rispetto alle generiche in primo grado, non aveva comportato alcun aumento di pena suscettibile di eliminazione a seguito dell'esclusione della predetta aggravante, inoltre, la quantificazione finale della pena è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente la mancata applicazione dell'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato, con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori, le ragioni che escludono la particolare tenuità del fatto (spaccio in un parco pubblico, anche nei confronti di soggetti di giovane età); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il trattamento sanzionatorio, dovendosi in particolare sottolineare come l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stata già ritenuta subvalente rispetto alle generiche in primo grado, non aveva comportato alcun aumento di pena suscettibile di eliminazione a seguito dell'esclusione della predetta aggravante, inoltre, la quantificazione finale della pena è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'de
Sentenza Cassazione n. 46596/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris