CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di minaccia; considerato che il primo motivo - con cui si sono addotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a censurare, con assunti del tutto generici e senza addurre il travisamento della prova, la ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo- con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'esclusione della sostituzione della pena detentiva - è privo della necessaria specificità in quanto: anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); la Corte di merito ha fondato il proprio diniego sulla spiccata capacità a delinquere dell'imputato; sul punto il ricorso contiene censure del tutto generiche; considerato che il terzo motivo- con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alle statuizioni civili, avendo la Corte riconosciuto il diritto al risarcimento al Vaccher, cui non dovrebbe attribuirsi la qualità di persona offesa dal reato bensì quella di danneggiato - è manifestamento infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato anche colui che non è persona offesa dello stesso (Sez. 2, n. 4816 del 15/01/2010, Bertozzi, Rv. 246280 - 01; Sez. 4, n. 20231 del 03/04/2012, Piazze, Rv. 252683 - 01); e nel resto l'impugnazione si affida ad asserti del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.