CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 16254/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 15 aprile 2022 del Tribunale di Salerno, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 300 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 61 n. 2 e 544-ter cod. pen. (capo 1), e 1 comma 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (capo 2), fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] in data 16 settembre 2015. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, con cui si è dedotta la carenza di motivazione rispetto alla sussistenza dei reati contestati. 3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, invero, con congruo e non illogico percorso argomentativo, ha rappresentato in modo chiaro e completo gli elementi dai quali può desumersi la ritenuta responsabilità a carico del ricorrente. In particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto che la sostanza accertata (difillina) come presente nelle urine dell'animale fosse di per sé da reputarsi dopante e vietata in quanto farmaco broncodilatatore indipendentemente dalla soglia di assunzione, sì da compromettere la salute del cavallo ed il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale il medesimo deve prendere parte. La Corte territoriale, in modo pertinente, ha richiamato l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 38647 del 09/06/2017, Rv. 270896), em secondo‘{la condotta di somministrazione a un cavallo delle sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento UNIRE, approvato con d.m. n. 797 del 16.10.2002, a prescindere dalle relative quantità, integra sia il reato previsto dall'art. 1, legge n. 401 del 1989, che quello di cui all'articolo 544-ter cod. pen., in quanto non solo compromette il corretto e leale svolgimento della competizione cui l'animale deve prendere parte, ma, inoltre, mette a rischio la salute del medesimo. Ciò posto, è stato ribadito che il D.M. 797/2002 prevede all'art. 2 il divieto assoluto di somministrazione delle sostanze di cui all'allegato 1, tra le quali rientrano quelle che agiscono sul sistema respiratorio, quale appunto si configura la difillina, farmaco broncodilatatore, che va annoverato tra le sostanze dopanti vietate a prescindere dalla quantità e dal dosaggio della somministrazione, non essendo del resto tale sostanza menzionata nell'elenco indicato nell'allegato 2, ossia delle sostanze per le quali assume rilievo l'entità della dose somministrata. 3.1. In presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che ripropongono una differente lettura della normativa di settore, invero distonica rispetto al suo tenore letterale, per cui la manifesta infondatezza dei moti i di impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il p