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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20466/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.36282/2023 depositata il 28/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;1.

Con ordinanza resa in data 28/12/2023, la Terza Sezione civiledella Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso propostoNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/2026da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello diAncona in data 12/1/2022 con la quale la corte marchigiana hadichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società P.C.

Planets.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) avversola decisione con la quale il primo giudice aveva accolto l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura diespropriazione mobiliare promossa in suo danno dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e condannato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alrimborso delle spese del giudizio, avendo rilevato l’inesistenza dialcuna valida procura per il giudizio di appello in favore dello stessoavvocato da parte della società rappresentata, essendo stataquest’ultima cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriorealla proposizione dell’impugnazione.2.

A sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione harilevato come il ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dovesseritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c., siccomeinosservante dei requisiti della sommaria esposizione dei fatti di causae della specificazione dei motivi volti a sollecitare la cassazione delprovvedimento impugnato.3.

Avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, CarloAngelini propone ricorso per revocazione sulla base di due motivi diimpugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.

Con atto in data 29/10/2024, il consigliere delegato dalPresidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizioneaccelerata del ricorso mediante la relativa dichiarazione diinammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.6.

Con istanza in data 15/12/2024, il ricorrente ha avanzato istanzadi decisione del ricorso.Adunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/20267.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimentoimpugnato per «errore di fatto relativo alla ritenuta inammissibilità delricorso per violazione dei requisiti formali inerenti alla sommariaesposizione dei fatti, la qualificazione della domanda, la specificità deimotivi, la identificazione dei giudicati», in relazione all’art. 391-bis e395 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di cassazione erroneamente ritenutoinsufficiente la sommaria esposizione dei fatti di causa e laspecificazione dei motivi contenuti nel ricorso per cassazione propostoavverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, in contrasto con ilchiaro tenore di detto ricorso per cassazione, attraverso il qualel’odierno istante aveva contestato la sentenza della corte d’appellomarchigiana nella parte in cui aveva omesso di attenersi agli effetti delgiudicato relativi a ben quattro sentenze rese tra le parti, conparticolare riguardo alla questione dell’avvenuta estinzione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e alla conseguente carenzadi legittimazione dell’odierno istante.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per «manifesta contrarietà a ben 4 sentenze passate ingiudicato e rese tra le parti sulla medesima eccezione, in ordine alrigetto della eccezione di carenza di jus postulandi per sopravvenutaestinzione della società in corso di causa, ex art. 395 n. 5 c.p.c.».Osserva il ricorrente come, attraverso il provvedimento impugnatoin questa sede, la Corte di cassazione avrebbe illegittimamente rilevatol’estinzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. incontrasto con il contenuto dei quattro giudicati formatisi tra le parti sulpunto, con la conseguente erroneità della declaratoria di carenza dilegittimazione dell’Angelini.Adunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/20263.

Il ricorso è inammissibile.4.

Osserva, al riguardo, il Collegio come entrambe le censureavanzate dall’odierno ricorrente - congiuntamente esaminabili perragioni di connessione - non risultino in alcun modo destinate adenunciare alcun errore di fatto in cui sarebbe (in ipotesi) incorsa laCorte di cassazione con l’adozione del provvedimento impugnato inquesta sede.Varrà sul punto evidenziare come, attraverso la proposizione didette censure, l’odierno ricorrente si sia piuttosto limitato a denunciareil ricorso di specifici errori di diritto, in ipotesi consistiti nella (asserita)erronea interpretazione del ricorso per cassazione proposto avverso lasentenza della Corte d’appello di Ancona, non cogliendone la (pretesa)chiarezza espositiva e la ritenuta agevole comprensibilità dei contenuticritici illustrati nei motivi d’impugnazione proposti avverso la sentenzad’appello.Al riguardo, è appena il caso di sottolineare come, secondo ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, intema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, laconfigurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto,che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione diesistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce adescludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Cortesia conseguenza di una pretesa errata valutazioneo interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusadall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizioformatisi sulla base di una valutazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20635del 31/8/2017, Rv. 645048 - 01).In particolare, nel caso di specie, l’odierno ricorrente (oltre a nonmisurarsi compiutamente con tutte le ragioni di decisione fatte proprieAdunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/2026nel provvedimento impugnato) risulta essersi limitato a contestare unpreteso errore di giudizio nella valutazione degli atti processualicompiuta dalla Corte di cassazione, nonché a criticare il preteso erroredi diritto in ordine alla legittimazione all’impugnazione da parte deldifensore condannato alle spese con il provvedimento di meritocontestato in sede di legittimità per ritenuta inesistenza della procura.Si tratta, in ogni caso (non già della contestazione dell’avvenutaassunzione di una decisione sul presupposto dell’affermata esistenza oinesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere oad affermare, quanto invece) di una critica concernente la pretesaerrata valutazione o interpretazione dell’originario ricorso percassazione proposto dall’Angelini e, dunque, di una contestazionepropriamente concernente la commissione, da parte della Corte dicassazione, di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.5.

Sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’esserepertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condannadel ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.6.

Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odiernadecisione alla proposta di definizione accelerata illo temporecomunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato alrisarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensidell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.7.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MAdunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alrimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge.Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore delcontroricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importoequitativamente determinato di euro 600,00.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 16/6/2026.La PresidenteChiara GraziosiAdunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.36282/2023 depositata il 28/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;1. Con ordinanza resa in data 28/12/2023, la Terza Sezione civiledella Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso propostoNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/2026da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello diAncona in data 12/1/2022 con la quale la corte marchigiana hadichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società P.C. Planets.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) avversola decisione con la quale il primo giudice aveva accolto l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura diespropriazione mobiliare promossa in suo danno dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e condannato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alrimborso delle spese del giudizio, avendo rilevato l’inesistenza dialcuna valida procura per il giudizio di appello in favore dello stessoavvocato da parte della società rappresentata, essendo stataquest’ultima cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriorealla proposizione dell’impugnazione.2. A sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione harilevato come il ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dovesseritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c., siccomeinosservante dei requisiti della sommaria esposizione dei fatti di causae della specificazione dei motivi volti a sollecitare la cassazione delprovvedimento impugnato.3. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, CarloAngelini propone ricorso per revocazione sulla base di due motivi diimpugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5. Con atto in data 29/10/2024, il consigliere delegato dalPresidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizioneaccelerata del ricorso mediante la relativa dichiarazione diinammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.6. Con istanza in data 15/12/2024, il ricorrente ha avanzato istanzadi decisione del ricorso.Adunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/20267. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimentoimpugnato per «errore di fatto relativo alla ritenuta inammissibilità delricorso per violazione dei requisiti formali inerenti alla sommariaesposizione dei fatti, la qualificazione della domanda, la specificità deimotivi, la identificazione dei giudicati», in relazione all’art. 391-bis e395 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di cassazione erroneamente ritenutoinsufficiente la sommaria esposizione dei fatti di causa e laspecificazione dei motivi contenuti nel ricorso per cassazione propostoavverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, in contrasto con ilchiaro tenore di detto ricorso per cassazione, attraverso il qualel’odierno istante aveva contestato la sentenza della corte d’appellomarchigiana nella parte in cui aveva omesso di attenersi agli effetti delgiudicato relativi a ben quattro sentenze rese tra le parti, conparticolare riguardo alla questione dell’avvenuta estinzione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e alla conseguente carenzadi legittimazione dell’odierno istante.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per «manifesta contrarietà a ben 4 sentenze passate ingiudicato e rese tra le parti sulla medesima eccezione, in ordine alrigetto della eccezione di carenza di jus postulandi per sopravvenutaestinzione della società in corso di causa, ex art. 395 n. 5 c.p.c.».Osserva il ricorrente come, attraverso il provvedimento impugnatoin questa sede, la Corte di cassazione avrebbe illegittimamente rilevatol’estinzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. incontrasto con il contenuto dei quattro giudicati formatisi tra le parti sulpunto, con la conseguente erroneità della declaratoria di carenza dilegittimazione dell’Angelini.Adunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/20263. Il ricorso è inammissibile.4. Osserva, al riguardo, il Collegio come entrambe le censureavanzate dall’odierno ricorrente - congiuntamente esaminabili perragioni di connessione - non risultino in alcun modo destinate adenunciare alcun errore di fatto in cui sarebbe (in ipotesi) incorsa laCorte di cassazione con l’adozione del provvedimento impugnato inquesta sede.Varrà sul punto evidenziare come, attraverso la proposizione didette censure, l’odierno ricorrente si sia piuttosto limitato a denunciareil ricorso di specifici errori di diritto, in ipotesi consistiti nella (asserita)erronea interpretazione del ricorso per cassazione proposto avverso lasentenza della Corte d’appello di Ancona, non cogliendone la (pretesa)chiarezza espositiva e la ritenuta agevole comprensibilità dei contenuticritici illustrati nei motivi d’impugnazione proposti avverso la sentenzad’appello.Al riguardo, è appena il caso di sottolineare come, secondo ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, intema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, laconfigurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto,che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione diesistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce adescludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Cortesia conseguenza di una pretesa errata valutazioneo interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusadall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizioformatisi sulla base di una valutazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20635del 31/8/2017, Rv. 645048 - 01).In particolare, nel caso di specie, l’odierno ricorrente (oltre a nonmisurarsi compiutamente con tutte le ragioni di decisione fatte proprieAdunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/2026nel provvedimento impugnato) risulta essersi limitato a contestare unpreteso errore di giudizio nella valutazione degli atti processualicompiuta dalla Corte di cassazione, nonché a criticare il preteso erroredi diritto in ordine alla legittimazione all’impugnazione da parte deldifensore condannato alle spese con il provvedimento di meritocontestato in sede di legittimità per ritenuta inesistenza della procura.Si tratta, in ogni caso (non già della contestazione dell’avvenutaassunzione di una decisione sul presupposto dell’affermata esistenza oinesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere oad affermare, quanto invece) di una critica concernente la pretesaerrata valutazione o interpretazione dell’originario ricorso percassazione proposto dall’Angelini e, dunque, di una contestazionepropriamente concernente la commissione, da parte della Corte dicassazione, di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.5. Sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’esserepertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condannadel ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odiernadecisione alla proposta di definizione accelerata illo temporecomunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato alrisarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensidell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MAdunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 14883/2024Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 20466/2026Data pubblicazione 17/06/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alrimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge.Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore delcontroricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importoequitativamente determinato di euro 600,00.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 16/6/2026.La PresidenteChiara GraziosiAdunanza del 16 giugno 2026 – R.G. n. 14883/2024 - Cons. 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