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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 agosto 2024

Cassazione n. 36474/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Torino ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 maggio 2020 al 26 ottobre in stato di custodia cautelare in carcere e dal 26 ottobre e 2020 al 22 dicembre 2020 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui agi artt. 56-575 cod. pen. per aver colpito [OSCURATO:PERSONA] 3avier Charcape con un coccio di vetro di bottiglia al giugolo e all'emicostato sinistro. 1.1.A seguito di convalida del fermo, [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla applicazione della misura cautelare su indicata, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, da cui era emerso che Charcape, nel corso di una lite, in una serata fra amici, era stato colpito con un coccio di bottiglia dal ricorrente, il quale, a sua volta, nel corso della colluttazione aveva riportato lesioni, anche se molto più lievi. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Gup del Tribunale di Torino con sentenza del 22 dicembre 2020, divenuta definitiva, in cui si era dato atto che dalle risultanze in atti emergeva un quadro complessivo incerto, probabile conseguenza della situazione mentale dei protagonisti che avevano trascorso la notte a bere e che avevano dato luogo a un violento scontro fisico con verosimili elementi di reciprocità e, dunque, un quadro per il quale non poteva escludersi che l'imputato avesse agito in stato di legittima difesa. 1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita nell'avere partecipato ad uno scontro fisico, nell'avere negato, con i carabinieri intervenuti presso la sua abitazione, di chiamarsi Enrique e, infine, nell'ave tentato di ripulire un coltello nel quale erano state rinvenute tracce ematiche.

2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa della colpa grave.

Il difensore osserva che la Corte avrebbe tratto il convincimento circa la sussistenza di una grave colpa del [OSCURATO:PERSONA] dall'entità delle lesioni riportate da entrambi i contendenti, più gravi per la persona offesa.

In tal modo, tuttavia, la Corte aveva sostituito il proprio giudizio a quello del giudice di merito che, pur a fronte di tale diversa gravità delle lesioni, aveva escluso profili di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di eccesso colposo ed aveva ritenuto sussistente la scriminante della legittima difesa.

In altri termini, il giudice della riparazione ha ravvisato nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] profili di colpa che il giudice della cognizione aveva escluso.

La Corte, inoltre, avrebbe desunto la colpa grave dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di chiamarsi Enrique, quando gli operanti si erano recati presso l'alloggio in cui si trovava, senza tenere conto che tale comportamento era dettato dal timore di essere ingiustamente incriminato per le lesioni cagionate alla persona offesa, poi scriminate dalla causa di giustificazione, e dal timore di essere arrestato.

L'iniziale reticenza del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al nome di battesimo non può essere considerata comportamento che ha dato causa alla restrizione della libertà personale, trattandosi di reticenza inquadrabile in una strategia difensiva volta ad evitare l'incriminazione e l'arresto, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte d'appello, laddove ha affermato che tale reticenza non poteva che spiegarsi con il fatto che lo stesso, ben sapendo di essere stato coinvolto nella colluttazione e di aver provocato lesioni al suo antagonista, cercava di sottrarsi al controllo.

La Corte, infine, avebbe fondato il rigetto della domanda sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di ripulire un coltello con tracce ematiche, rinvenuto all'interno dell'abitazione.

Tale affermazione era frutto di un evidente travisamento da parte della Corte d'appello, in quanto nella perizia medico legale redatta dal professor Rubino si dà atto che tra il materiale sequestrato vi era sì un coltello da cucina rinvenuto nello scolapiatti, ma anche che su tale coltello non erano state evidenziate tracce di sangue.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritardato accertamento delle circostanze poste dal [OSCURATO:PERSONA] all'attenzione dell' inquirente decisive per il suo proscioglimento o quantomeno rilevanti per l'attenuazione del quadro indiziario.

Il difensore ricorda che già a far data dal 1 luglio 2020 la difesa dell'imputato aveva richiesto al gip di disporre perizia in incidente probatorio in relazione all'esclusiva riconducibilità al proponente del sangue rinvenuto sul coccio di bottiglia sequestrato e ritenuto arma del delitto.

Non vi è dubbio che se tale perizia, poi disposta dal Gup in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, fosse stata espletata subito, non sarebbe stato giustificato il mantenimento della custodia cautelare in carcere, stante che con la stessa era stato accertata l'appartenenza del sangue sul coccio di bottiglia al solo [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato in data 8 agosto 2024 memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo, attinente alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa, è infondato, 'pur dovendosi effettuare alcune precisazioni. 2.1 In linea generale, va ribadito che il Giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizi; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350).

Il giudice deve esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).2.2 Ciò premesso, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente sotto tre differenti profili: i) l' essere rimasto coinvolto [OSCURATO:PERSONA] in un violento scontro fisico con [OSCURATO:PERSONA] lavier Charcape con "importanti elementi di reciprocità" a seguito del quale, peraltro, egli aveva riportato conseguenze molto più lievi rispetto a quelle patite dal contendente; ii)l'avere egli, in un primo tempo, negato alle forze dell'ordine, che si erano recate nel suo alloggio per cercare l'aggressore di Charcape, di chiamarsi Enrique; iii) l'avere egli tentato di ripulire dalle tracce di sangue un coltello rinvenuto nella sua abitazione sopra il lavandino.

L'ultimo dei profili individuati dalla Corte della riparazione, come evidenziato nel ricorso, ovvero il tentativo di nascondere le tracce del reato attraverso la pulizia del coltello, è stato smentito dagli accertamenti effettuati nel giudizio di merito, posto che nella perizia allegata al ricorso (effettuata in sede di giudizio abbreviato condizionato proprio per rilevare tracce ematiche sui reperti in sequestro) si dà atto che su tale coltello non vi erano tracce di sangue.

Avendo, dunque, il giudizio di merito escluso il verificarsi della condotta ascritta al ricorrente nei primi accertamenti di polizia giudiziaria, in coerenza con i principi su indicati, la Corte della riparazione non avrebbe potuto ravvisare in essa la condizione ostativa. 2.3.Epurato di tale profilo, che come detto non avrebbe potuto essere valorizzato, l'apparato argomentativo della ordinanza impugnata, appare, invece, esente da censure.

Innanzitutto, occorre precisare che la sentenza di assoluzione non ha affermato in senso positivo che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per legittima difesa, bensì si è limitata a registrare (pag. 3 della sentenza assolutoria del G.U.P) "un quadro complessivo molto incerto e nebuloso più che probabile conseguenza di una situazione di confusione mentale dei protagonisti che avevano passato la notte a bere (dato incontroverso) e che avevano questo violento scontro fisico in piena notte con verosimili importanti elementi di reciprocità" e a rilevare che, in tale quadro, "la legittima difesa da parte dell'imputato non può essere con ragionevole certezza esclusa".

Parimenti non contestata nel suo accadimento è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], ai carabinieri entrati nella sua abitazione alla ricerca di una persona di nome Enrique, avesse negato che quello fosse il suo nome.

Il ricorrente non censura la valutazione sulla connotazione colposa di tali condotte, ma si limita, sotto il primo profilo, ad evidenziare che non era stato chiarito chi avesse agito per primo e, sotto il secondo profilo, a ricordare come addirittura la fuga non possa essere ritenuta rilevante al fine di escludere la riparazione, quando risulti che essa sia stata determinata dall'intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze.

Entrambi i rilievi sono infondati.

In primo luogo, il passaggio su indicato della sentenza assolutoria suggerisce che è lo stesso giudice della cognizione a confermare il coinvolgimento del ricorrente, in stato di ubriachezza, in un violento alterco con elementi di reciprocità e con uso di armi, sicché la sottolineatura di tale condotta come gravemente colposa appare coerente.

Inoltre, una volta chiarito che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla violenta colluttazione è stata ritenuta provata e che l'assoluzione è stata determinata dalla impossibilità di valutare come attendibile la ricostruzione della vittima a proposito della genesi dell'alterco, anche la valorizzazione del mendacio al momento del controllo da parte delle forze dell'Ordine appare sorretta da motivazione non illogica.

La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera.

Si è così stabilito che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

L'orientamento giurisprudenziale evocato nel ricorso secondo cui "la fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale " (Sez. 4, n. del 03/06/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211648) non è conferente rispetto al caso di specie, nel quale, come si è visto, il mendacio era volto a non farsi identificare come colui che aveva partecipato alla lite con passaggio a vie di fatto, nella quale il contendente aveva riportato lesioni ben più gravi.3.

Il secondo motivo, incentrato sulla mancata motivazione in relazione al ritardato accertamento della riconducibilità del sangue rinvenuto nel coccio di bottiglia a [OSCURATO:PERSONA], è infondato.

Vero è che la richiesta di disporre perizia in incidente probatorio per analizzare le tracce rilevate sui reperti in sequestro, era stata rigettata nel corso delle indagini preliminari e poi accolta in sede di giudizio abbreviato; altrettanto vero è che tale perizia aveva consentito di accertare che il sangue sul coccio di bottiglia rinvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] apparteneva proprio all'allora imputato.

Il ricorrente, nel segnalare tali circostanze e nel rilevare come per effetto del mancato espletamento tempestivo dell'accertamento richiesto sia derivato un ritardo nella scarcerazione del ricorrente, non si confronta né con il percorso argomentativo della sentenza di assoluzione, né con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Invero il giudice della cognizione è pervenuto alla pronuncia assolutoria, avendo sì rilevato un quadro probatorio confuso in ordine all'esordio della colluttazione, ma avendo, comunque, ritenuto accertata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale colluttazione.

Nell'indicare le ragioni per cui difettava la prova della responsabilità penale dell'imputato, il giudice, infatti, non ha neppure menzionato le risultanze dell'indagine peritale, sicchè può affermarsi che la assoluzione del ricorrente e la contestuale revoca della misura nei suoi confronti non siano state, neppure in parte, fondate, sulle conclusioni cui era pervenuto il perito.

Il giudice della riparazione, invece, ha valutato la condotta del ricorrente nella prospettiva ex ante del giudice della cautela e, con un ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che tale condotta, gravemente colposa nel senso già detto, avesse contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero resistente, che appare congruo liquidare in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 maggio 2020 al 26 ottobre in stato di custodia cautelare in carcere e dal 26 ottobre e 2020 al 22 dicembre 2020 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui agi artt. 56-575 cod. pen. per aver colpito [OSCURATO:PERSONA] 3avier Charcape con un coccio di vetro di bottiglia al giugolo e all'emicostato sinistro. 1.1.A seguito di convalida del fermo, [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla applicazione della misura cautelare su indicata, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, da cui era emerso che Charcape, nel corso di una lite, in una serata fra amici, era stato colpito con un coccio di bottiglia dal ricorrente, il quale, a sua volta, nel corso della colluttazione aveva riportato lesioni, anche se molto più lievi. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Gup del Tribunale di Torino con sentenza del 22 dicembre 2020, divenuta definitiva, in cui si era dato atto che dalle risultanze in atti emergeva un quadro complessivo incerto, probabile conseguenza della situazione mentale dei protagonisti che avevano trascorso la notte a bere e che avevano dato luogo a un violento scontro fisico con verosimili elementi di reciprocità e, dunque, un quadro per il quale non poteva escludersi che l'imputato avesse agito in stato di legittima difesa. 1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita nell'avere partecipato ad uno scontro fisico, nell'avere negato, con i carabinieri intervenuti presso la sua abitazione, di chiamarsi Enrique e, infine, nell'ave tentato di ripulire un coltello nel quale erano state rinvenute tracce ematiche. 2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore osserva che la Corte avrebbe tratto il convincimento circa la sussistenza di una grave colpa del [OSCURATO:PERSONA] dall'entità delle lesioni riportate da entrambi i contendenti, più gravi per la persona offesa. In tal modo, tuttavia, la Corte aveva sostituito il proprio giudizio a quello del giudice di merito che, pur a fronte di tale diversa gravità delle lesioni, aveva escluso profili di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di eccesso colposo ed aveva ritenuto sussistente la scriminante della legittima difesa. In altri termini, il giudice della riparazione ha ravvisato nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] profili di colpa che il giudice della cognizione aveva escluso. La Corte, inoltre, avrebbe desunto la colpa grave dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di chiamarsi Enrique, quando gli operanti si erano recati presso l'alloggio in cui si trovava, senza tenere conto che tale comportamento era dettato dal timore di essere ingiustamente incriminato per le lesioni cagionate alla persona offesa, poi scriminate dalla causa di giustificazione, e dal timore di essere arrestato. L'iniziale reticenza del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al nome di battesimo non può essere considerata comportamento che ha dato causa alla restrizione della libertà personale, trattandosi di reticenza inquadrabile in una strategia difensiva volta ad evitare l'incriminazione e l'arresto, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte d'appello, laddove ha affermato che tale reticenza non poteva che spiegarsi con il fatto che lo stesso, ben sapendo di essere stato coinvolto nella colluttazione e di aver provocato lesioni al suo antagonista, cercava di sottrarsi al controllo. La Corte, infine, avebbe fondato il rigetto della domanda sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di ripulire un coltello con tracce ematiche, rinvenuto all'interno dell'abitazione. Tale affermazione era frutto di un evidente travisamento da parte della Corte d'appello, in quanto nella perizia medico legale redatta dal professor Rubino si dà atto che tra il materiale sequestrato vi era sì un coltello da cucina rinvenuto nello scolapiatti, ma anche che su tale coltello non erano state evidenziate tracce di sangue. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritardato accertamento delle circostanze poste dal [OSCURATO:PERSONA] all'attenzione dell' inquirente decisive per il suo proscioglimento o quantomeno rilevanti per l'attenuazione del quadro indiziario. Il difensore ricorda che già a far data dal 1 luglio 2020 la difesa dell'imputato aveva richiesto al gip di disporre perizia in incidente probatorio in relazione all'esclusiva riconducibilità al proponente del sangue rinvenuto sul coccio di bottiglia sequestrato e ritenuto arma del delitto. Non vi è dubbio che se tale perizia, poi disposta dal Gup in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, fosse stata espletata subito, non sarebbe stato giustificato il mantenimento della custodia cautelare in carcere, stante che con la stessa era stato accertata l'appartenenza del sangue sul coccio di bottiglia al solo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato in data 8 agosto 2024 memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, attinente alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa, è infondato, 'pur dovendosi effettuare alcune precisazioni. 2.1 In linea generale, va ribadito che il Giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizi; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). Il giudice deve esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).2.2 Ciò premesso, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente sotto tre differenti profili: i) l' essere rimasto coinvolto [OSCURATO:PERSONA] in un violento scontro fisico con [OSCURATO:PERSONA] lavier Charcape con "importanti elementi di reciprocità" a seguito del quale, peraltro, egli aveva riportato conseguenze molto più lievi rispetto a quelle patite dal contendente; ii)l'avere egli, in un primo tempo, negato alle forze dell'ordine, che si erano recate nel suo alloggio per cercare l'aggressore di Charcape, di chiamarsi Enrique; iii) l'avere egli tentato di ripulire dalle tracce di sangue un coltello rinvenuto nella sua abitazione sopra il lavandino. L'ultimo dei profili individuati dalla Corte della riparazione, come evidenziato nel ricorso, ovvero il tentativo di nascondere le tracce del reato attraverso la pulizia del coltello, è stato smentito dagli accertamenti effettuati nel giudizio di merito, posto che nella perizia allegata al ricorso (effettuata in sede di giudizio abbreviato condizionato proprio per rilevare tracce ematiche sui reperti in sequestro) si dà atto che su tale coltello non vi erano tracce di sangue. Avendo, dunque, il giudizio di merito escluso il verificarsi della condotta ascritta al ricorrente nei primi accertamenti di polizia giudiziaria, in coerenza con i principi su indicati, la Corte della riparazione non avrebbe potuto ravvisare in essa la condizione ostativa. 2.3.Epurato di tale profilo, che come detto non avrebbe potuto essere valorizzato, l'apparato argomentativo della ordinanza impugnata, appare, invece, esente da censure. Innanzitutto, occorre precisare che la sentenza di assoluzione non ha affermato in senso positivo che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per legittima difesa, bensì si è limitata a registrare (pag. 3 della sentenza assolutoria del G.U.P) "un quadro complessivo molto incerto e nebuloso più che probabile conseguenza di una situazione di confusione mentale dei protagonisti che avevano passato la notte a bere (dato incontroverso) e che avevano questo violento scontro fisico in piena notte con verosimili importanti elementi di reciprocità" e a rilevare che, in tale quadro, "la legittima difesa da parte dell'imputato non può essere con ragionevole certezza esclusa". Parimenti non contestata nel suo accadimento è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], ai carabinieri entrati nella sua abitazione alla ricerca di una persona di nome Enrique, avesse negato che quello fosse il suo nome. Il ricorrente non censura la valutazione sulla connotazione colposa di tali condotte, ma si limita, sotto il primo profilo, ad evidenziare che non era stato chiarito chi avesse agito per primo e, sotto il secondo profilo, a ricordare come addirittura la fuga non possa essere ritenuta rilevante al fine di escludere la riparazione, quando risulti che essa sia stata determinata dall'intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze. Entrambi i rilievi sono infondati. In primo luogo, il passaggio su indicato della sentenza assolutoria suggerisce che è lo stesso giudice della cognizione a confermare il coinvolgimento del ricorrente, in stato di ubriachezza, in un violento alterco con elementi di reciprocità e con uso di armi, sicché la sottolineatura di tale condotta come gravemente colposa appare coerente. Inoltre, una volta chiarito che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla violenta colluttazione è stata ritenuta provata e che l'assoluzione è stata determinata dalla impossibilità di valutare come attendibile la ricostruzione della vittima a proposito della genesi dell'alterco, anche la valorizzazione del mendacio al momento del controllo da parte delle forze dell'Ordine appare sorretta da motivazione non illogica. La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera. Si è così stabilito che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). L'orientamento giurisprudenziale evocato nel ricorso secondo cui "la fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale " (Sez. 4, n. del 03/06/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211648) non è conferente rispetto al caso di specie, nel quale, come si è visto, il mendacio era volto a non farsi identificare come colui che aveva partecipato alla lite con passaggio a vie di fatto, nella quale il contendente aveva riportato lesioni ben più gravi.3. Il secondo motivo, incentrato sulla mancata motivazione in relazione al ritardato accertamento della riconducibilità del sangue rinvenuto nel coccio di bottiglia a [OSCURATO:PERSONA], è infondato. Vero è che la richiesta di disporre perizia in incidente probatorio per analizzare le tracce rilevate sui reperti in sequestro, era stata rigettata nel corso delle indagini preliminari e poi accolta in sede di giudizio abbreviato; altrettanto vero è che tale perizia aveva consentito di accertare che il sangue sul coccio di bottiglia rinvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] apparteneva proprio all'allora imputato. Il ricorrente, nel segnalare tali circostanze e nel rilevare come per effetto del mancato espletamento tempestivo dell'accertamento richiesto sia derivato un ritardo nella scarcerazione del ricorrente, non si confronta né con il percorso argomentativo della sentenza di assoluzione, né con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Invero il giudice della cognizione è pervenuto alla pronuncia assolutoria, avendo sì rilevato un quadro probatorio confuso in ordine all'esordio della colluttazione, ma avendo, comunque, ritenuto accertata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale colluttazione. Nell'indicare le ragioni per cui difettava la prova della responsabilità penale dell'imputato, il giudice, infatti, non ha neppure menzionato le risultanze dell'indagine peritale, sicchè può affermarsi che la assoluzione del ricorrente e la contestuale revoca della misura nei suoi confronti non siano state, neppure in parte, fondate, sulle conclusioni cui era pervenuto il perito. Il giudice della riparazione, invece, ha valutato la condotta del ricorrente nella prospettiva ex ante del giudice della cautela e, con un ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che tale condotta, gravemente colposa nel senso già detto, avesse contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero resistente, che appare congruo liquidare in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 36474/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris