CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 35048/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20728/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ignazio, rappresentato e difes o dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle E ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilian. 714/21/20 16, depositata il 22. 02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caltanissetta dichiarava inammissibileil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento di pagamento emessa nei suoi confronti per il recupero di IVA, IRPEF eIRAP per l’anno 2004; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal contribuente , rilevandoche l’avviso di accertamento - atto prodromico alla cartella impugnata – era stato regolarmente notificato mediante spedizione postale, come risultava dall’avviso di ricevimento, consegnato il 5.12.2009 a manidi [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’A genzia delle Entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , il ricorrente deduce la violazione de ll’ ar t . 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi su alcune questioni prospettate nel ricorso introduttivo, e segnatamente sul vizio di notificazione determinatosi a seguito di consegna dell’avviso di accertamento presso un indirizzo diverso dalla residenza del contribuente e a persona diversa dal contribuente, senza l’invio della prescritta raccomandata informativa; - con il secondo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., formulando la medesima censura sotto altro profilo ed evidenziando di avere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno dipendente del destinatario dell’atto; -con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss.cod. proc. civ., 7 della l. n. 890 del 1992 e 60, lett. b- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 3 cod. proc. civ., prospettando, anche in questo caso, sotto altro profilo la medesima censura denunciata con i precedenti motivi; - i motivi sono innanzitutto inammissibil i , perché priv i di autosufficienza, non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere nel ricorso il contenuto delle relate di notifica degli atti impugnati; - sul punto va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013); - in ogni caso, l e censur e , così come propost e , contrasta no con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario nell’eseguire la notificazione, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione del prima richiamato principio; - il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s