CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 03431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 9 SC C - 2 [OSCURATO:PERSONA]. 2 - 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2576/2020 depositata il 26/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri sessantatré medici, diplomatici presso le Scuole di specializzazione fra gli anni accademici 1991/1992 e 2005/2006, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo, in relazione agli anni di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione, la condanna al versamento dei relativi contributi ed al risarcimento del danno pari alla differenza fra quanto percepito e quanto corrisposto ai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 a titolo di adeguata remunerazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda,compensando le spese nella misura dei tre quarti e condannando ciascuno degli attori al pagamento delle spese in relazione al restante quarto nella misura di Euro 1.300,50 pro capite (sul valore di ciascuna lite pari ad Euro 13.000,00, previo aumento per il numero delle parti convenute). Avverso detta sentenza propose appello una parte degli attori. Con ordinanza di data 26 maggio 2021 la Corte d’appello di Roma dichiarò l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese nella misura di Euro 10.557,00 per compensi. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri dodici medici sia nei confronti dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, sia nei confronti della sentenza del Tribunale; resistono con unico controricorso le parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: muovendo dal motivo di ricorso proposto nei confronti dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservala parte ricorrente che in base all’art. 348 ter il giudice dichiara inammissibile l’appello «sentite le parti» e che la corte territoriale ha reputato di avere sentito le parti non dando notizia agli appellanti dell’intenzione di procedere ai sensi dellanorma citata, dando apposito termine per note, ma sulla base delle semplici note scritte ai fini della trattazione dell’udienza in forma cartolare ai sensi dell’art. 221, comma 4, d. l. n. 34 del 2020, nelle quali era stato replicato alla richiesta della difesa erariale di definire l’appello con l’ordinanza di inammissibilità. Il motivo è infondato. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, adottata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri, tra i quali rientra l'inosservanza della specifica previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l'appellato abbia richiesto nella propria comparsa l'applicazione di detta ordinanza definitoria (Cass. n. 6589 del 2023).Avendo la parte appellata, nella propria comparsa di risposta, chiesto la pronuncia dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il tema in questione è entrato a far parte del dibattito processuale, senza la necessità di una sollecitazione del giudice al riguardo, e le parti possono ritenersi «sentite» sul punto in quanto vi è stato contraddittorio su di esso. Passando al ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale, proposto in via subordinata, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, rimasto fermo l’obbligo di completare il recepimento della direttiva 93/16/CEE, spetta la maggiore remunerazione, di cui hanno invece goduto gli specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 132 cod. proc. civ., violazione delle direttive 75/363/CEE, degli artt. 5, 10 e 189 del Trattato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che deve essere riconosciuto il diritto alla copertura previdenziale, in considerazione della natura subordinata del rapporto di lavoro relativo alla specializzazione medica. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il blocco dell’incremento della remunerazione al tasso annuo programmato di inflazione è in contrasto con l’art. 13 direttiva n. 82/76/CEE, che prevede la corresponsione di un’adeguata remunerazione. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 13 direttiva n. 82/76/CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che spetta la rideterminazione triennale prevista dalla norma citata, come pure previsto da Cass. n. 16385 del 2008. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 267 TFUE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine alla spettanza del diritto alla copertura previdenziale. Con il sesto motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 d. lgs. n. 368/1999, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., in relazione alla subordinazione del diritto alla copertura previdenziale al futuro stanziamento legislativo delle somme necessarie. Con il settimo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 d. lgs. n. 368 del 1999 in relazione agli artt. 1, protocollo addizionale Cedu, e 14 Cedu, per violazione dell’art. 117 Cost., quanto alla sospensione del diritto alla copertura previdenziale. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La parte ricorrente richiama, in relazione alla domanda di arricchimento senza causa, proposta anche in relazione alla copertura previdenziale, la natura di lavoro subordinato della prestazione. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza. Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medicispecializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole dispecializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie dispecializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i dettispecializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503 del 2020e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023). L'attività svolta daimedici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore deglispecializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessispecializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 18670 del 2017). Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n.257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto (Cass. n. 11761 del 2022; n. 40473 del 2021). Consolidato è poi il principio di diritto secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36,comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023 ) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3,comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22e della L. n. 289 del 2002, art. 36 ; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui "le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 36così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3,comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013") danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale. E' stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, abbia stabilito che "a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998- 2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1", con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione. Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale. Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). Da ultimo, va rammentato che l'attività svolta nell'ambito delle scuole di specializzazione da laureati "non medici" (ossia, laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) ha come corrispettivo la fruizione dell'attività formativa ed è espletata in base ad una "giusta causa", secondo la disciplina della legge e in forza non già di un obbligo di iscrizione, ma di una scelta libera del personale non medico, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore delle università che gestiscono dette scuole di specializzazione (Cass.n. 40473 del 2021; si veda anche in motivazione da ultimo Cass. n. 23122 del 2023).Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. cod. civ., 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c, e violazione del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’importo liquidato per spese di Euro 1.300,50 pro capite, che moltiplicato per i sessantaquattro attori ascende ad Euro 86.400, appare del tutto spropositato, avuto riguardo alle poche udienze del processo e alle questioni di puro diritto, e che non vi è alcuna motivazione in relazione all’ammontare della liquidazione. Aggiunge che in altro giudizio è stata disposta la compensazione. Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. cod. civ., 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c, e violazione del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, sulla base delle stesse ragioni di cui al precedente motivo, deve essere disposto l’annullamento della liquidazione delle spese processuali prevista dall’ordinanza di inammissibilità dell’appello. I due motivi sulle spese processuali sono inammissibili. Va premesso che la motivazione in sede di liquidazione delle spese processuali è prevista soltanto ove vengano ulteriormente diminuiti o aumentati, rispettivamente, gli importi minimi e massimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (Cass. n. 89 del 2021). Per il resto le censure difettano di specificità, non risultando denunciato in modo specifico il mancato rispetto dello scaglione tariffario, ma essendo denunciato in modo generico un carattere sproporzionato della liquidazione, mentre, quanto alla compensazione, la sua valutazione è riservata, come è noto, al giudice del merito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso nei confronti dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello e dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale. Condanna i ricorrenti in solido fra di loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d