CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 17668/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITACIVILE P A* * Consigliere Ud 09/04/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 2054/2022 R G proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE o presso ildomicilio digitale del difensore rappresentato e difeso dall avvocato* * ricorrentecontroCOMUNE DI * * in persona del * protempore domiciliato presso il domicilio digitale del difensorerappresentato e difeso dall avvocato * * controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n 1997/2021depositata il 17/06/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dalla * * ** imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/20241 * * conveniva in giudizio il Comune di * ppuabcblcicaiozio ne 26/06/2024* esponendo che nel novembre 2014 mentre si accingevaad attraversare a piedi Via Della Repubblica cadeva procurandosilesioni personali a causa di buche presenti sulla stradaIl Comune costituitosi eccepiva il difetto di legittimazione passivaper essere la strada luogo dei fatti di proprietà della * diSalerno SP 277Il Giudice di * di Salerno con la sentenza n 5435/2016riconosceva la legittimazione passiva del Comune e accoglieva ladomanda attorea dichiarando la responsabilità del Comune econdannandolo al risarcimento del danno2 Il Tribunale di Salerno con la sentenza n 1997/2021 del 17giugno 2021 ha accolto il primo motivo di appello del Comuneritenendo dimostrata la proprietà della * sulla strada dovesi è verificato l incidente come desumibile dalla documentazioneprodotta dal Comune circostanza peraltro non soggetta acontestazione tra le partiInoltre il Tribunale ha anche escluso che il Comune potesse essereresponsabile del fatto sotto altri profili non essendo stato provatoné che i lavori sulla strada fossero stati eseguiti dal Comune néche la disconnessione del piano stradale fosse dipesa proprio dadetti lavoriIl Giudice di appello quindi assorbiti gli altri motivi ha accoltol impugnazione rigettando l originaria domanda di controparte3 Avverso tale sentenza * * propone ricorso perCassazione sulla base di un motivo3 1 Il Comune di * * resiste con controricorso ericorso incidentale illustrato da memoriaIl Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorniRAGIONI DELLA DECISIONE4 Ricorso *2 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/20244 1 Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente principalelamenta ai sensi dell art 360 comma 1 n 3 c p c la violazionee falsa applicazione dell art 2 comma 7 d lgs n 285/1992* che il Tribunale accogliendo il gravame proposto dalComune avrebbe fornito una lettura erronea di tale norma inquanto a suo avviso essa qualificherebbe come comunali le stradeche percorrono il centro abitato di un comune con popolazionecomplessiva superiore a 10mila abitanti e non già come statuitonella pronuncia gravata quando il solo centro abitato ha una taledensità di popolazioneNel caso poiché l incidente si è verificato in una via del centrostorico del Comune di * * che ha una popolazionesuperiore a 10mila abitanti detta via avrebbe automaticamentenatura comunale a prescindere quindi dal numero di abitanti diquel centro storico4 1 1 Il motivo è infondatoLa questione sottoposta all esame del collegio riguarda la nozionedi centro abitato contenuta nell art 2 comma 7 d lgs n285/1992Sul punto la giurisprudenza di legittimità partendo dal datoletterale di tale norma ha chiarito che “le strade urbane di cui alcomma 2 lett D E ed F del medesimo articolo sono semprecomunali quando siano situate nell interno dei centri abitatieccettuati i tratti interni di strade statali regionali o provinciali chediecimila abitanti ne consegue che ai fini dell individuazionedell ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di unComune non è sufficiente il mero dato topografico ma è necessarioaccertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore oinferiore a diecimila” v principio affermato da Cass civ Sez III10 marzo 2006 n 5235 poi Cass civ Sez II 30 marzo 2010 n3 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/20247742 da ultimo richiamato in Cass civ Sez III * 2 febbraio2023 n 3144Poi con specifico riferimento al comma 7 ha precisato in modoinequivoco che il limite di 10mila abitanti “non dev essere riferitoal comune nella sua interezza ma alla singola frazione attraversatadalla strada e topograficamente separata dal comune diappartenenza” cfr Cass civ n 3144/2023 cit Cass civ n7742/2010 Cass civ n 5235/2006 citDa tali coerenti argomentazioni e convincenti conclusioni non offreil ricorso elementi idonei per discostarsiNel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata emergeche il Comune depositando la deliberazione della * *n 96/1996 ha fornito puntuale prova sia della ripartizione del suoterritorio in 13 centri abitati sia della densità di popolazione di talisingoli centri ciascuno non superiore ai 10mila abitanti * ilTribunale ha correttamente interpretato il comma 7 del citato art2 motivando la sua decisione in modo chiaro lineare e rispettosodel c d “minimo costituzionale” atteso che ha indicato le ragionidel suo convincimento e spiegato l iter logico argomentativo delsuo ragionamento fondato sulle risultanze probatorie in atti chedimostravano per l appunto la citata divisione del Comune in piùfrazioni ciascuna con meno di 10mila abitanti v pp 7 11sentenza impugnata n 1997/2021* che quello sui presupposti dei limiti dimensionali per laconfigurazione della titolarità del bene integra un apprezzamento dimerito riservato al solo giudice del gravame sicché l esame dellecensure sarebbe comunque precluso in questa sede potendo ilgiudice di legittimità controllare la sola congruenza della decisionegravata ai principi di diritto che regolano la prova cfr da ultimoCass civ Sez II 22 marzo 2024 n 7721 Cass civ Sez II* 6 marzo 2024 n 5976 Cass civ Sez II 27 febbraio 20244 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024n 5202 Cass civ Sez lav 31 gennaio 2024 n 2872 [OSCURATO:PERSONA] II * 27 novembre 2023 n 32798 Cass civ SezII 27 settembre 2023 n 27432* che sono stati ampiamente rispettati dal Tribunale5 Ricorso incidentale5 1 il Comune propone ricorso incidentale con cui denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt 91 e 92 c p c e il difettoassoluto di motivazione in relazione agli artt 111 Cost e 132 c p c art 360 comma 1 n 3 c p c* che la statuizione in punto di compensazione delle spesedi lite sarebbe apodittica e incomprensibile atteso che nonsussisterebbe alcuna giurisprudenza ondivaga sull interpretazionedella disciplina normativa applicata al caso de quo per cui il giudicedel gravame avrebbe in modo inammissibile esercitato il suopotere discrezionale di compensazione cfr pp 16 e 17controricorso con ricorso incidentale5 1 1 Il ricorso incidentale del Comune è fondatoIl vizio di motivazione della sentenza ricorre quando il giudice inviolazione di un obbligo di legge costituzionalmente impostoomette di illustrare l iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta ossia di chiarire su quali prove o motivi ha fondato ilproprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazionePertanto la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze chesiano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico oquelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” Cassazione [OSCURATO:PERSONA] n8053/2014 ma anche quelle che ne contengono una meramenteapparente perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta la stessa non consente di “comprendere le5 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024ragioni e quindi le basi della sua genesi e l iter logico seguito perpervenire da essi al risultato enunciato” non assolvendo in talmodo alla finalità di esternare un “ragionamento che partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimentoenunciativo” logico e consequenziale “a spiegare il risultato cui siperviene sulla res decidendi” Cassazione [OSCURATO:PERSONA] n 22232/2016non potendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con lepiù varie ipotetiche congettureCon la sentenza n 20849/2020 la Corte di Cassazione haaffermato che secondo il precedente insegnamento della massimagiurisprudenza di legittimità “la motivazione è solo apparente e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quandobenché graficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture” Cass n 1756/2006 Cass n16736/2007 Cass [OSCURATO:PERSONA] 22232/2016 e n 9105/2017 secondocui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza nelladuplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazioneapparente quando il giudice di merito ometta di indicare nellasentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logicae giuridica rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamentoNel caso di specie il giudice dell appello si è sottratto a taliindicazioni limitandosi a riferirsi ad una “ondivaga giurisprudenzadi merito sull interpretazione della disciplina normativa applicata”di cui non fornisce peraltro indicazioni e che quindi lascia solovagamente ipotizzata senza rendere in alcun modo comprensibile il6 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024percorso logico seguito o indicare la giurisprudenza ondivaga cuifaceva riferimentoLa motivazione pertanto non attinge il minimo costituzionaleidoneo a sottrarla alle critiche mossele ed il motivo di doglianzadeve essere accolto con cassazione della decisione del giudice diappello in punto di spese di litePeraltro poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto edalla luce degli elementi a disposizione può provvedersi al riguardoil carico delle spese va regolato complessivamente in ragione dellasoccombenza dell originario attore secondo la liquidazione per igradi di merito ed il presente giudizio di legittimità reputata equacome in dispositivo6 Il ricorso principale va quindi rigettato mentre quelloincidentale va accolto con decisione nel merito e rideterminazionedel carico delle spese di lite7 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione delle generalità e degli altri datiidentificativi del ricorrente principale ai sensi dell art 52 d lgs 196del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITACIVILE P A* * Consigliere Ud 09/04/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 2054/2022 R G proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE o presso ildomicilio digitale del difensore rappresentato e difeso dall avvocato* * ricorrentecontroCOMUNE DI * * in persona del * protempore domiciliato presso il domicilio digitale del difensorerappresentato e difeso dall avvocato * * controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n 1997/2021depositata il 17/06/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dalla * * ** imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/20241 * * conveniva in giudizio il Comune di * ppuabcblcicaiozio ne 26/06/2024* esponendo che nel novembre 2014 mentre si accingevaad attraversare a piedi Via Della Repubblica cadeva procurandosilesioni personali a causa di buche presenti sulla stradaIl Comune costituitosi eccepiva il difetto di legittimazione passivaper essere la strada luogo dei fatti di proprietà della * diSalerno SP 277Il Giudice di * di Salerno con la sentenza n 5435/2016riconosceva la legittimazione passiva del Comune e accoglieva ladomanda attorea dichiarando la responsabilità del Comune econdannandolo al risarcimento del danno2 Il Tribunale di Salerno con la sentenza n 1997/2021 del 17giugno 2021 ha accolto il primo motivo di appello del Comuneritenendo dimostrata la proprietà della * sulla strada dovesi è verificato l incidente come desumibile dalla documentazioneprodotta dal Comune circostanza peraltro non soggetta acontestazione tra le partiInoltre il Tribunale ha anche escluso che il Comune potesse essereresponsabile del fatto sotto altri profili non essendo stato provatoné che i lavori sulla strada fossero stati eseguiti dal Comune néche la disconnessione del piano stradale fosse dipesa proprio dadetti lavoriIl Giudice di appello quindi assorbiti gli altri motivi ha accoltol impugnazione rigettando l originaria domanda di controparte3 Avverso tale sentenza * * propone ricorso perCassazione sulla base di un motivo3 1 Il Comune di * * resiste con controricorso ericorso incidentale illustrato da memoriaIl Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorniRAGIONI DELLA DECISIONE4 Ricorso *2 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/20244 1 Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente principalelamenta ai sensi dell art 360 comma 1 n 3 c p c la violazionee falsa applicazione dell art 2 comma 7 d lgs n 285/1992* che il Tribunale accogliendo il gravame proposto dalComune avrebbe fornito una lettura erronea di tale norma inquanto a suo avviso essa qualificherebbe come comunali le stradeche percorrono il centro abitato di un comune con popolazionecomplessiva superiore a 10mila abitanti e non già come statuitonella pronuncia gravata quando il solo centro abitato ha una taledensità di popolazioneNel caso poiché l incidente si è verificato in una via del centrostorico del Comune di * * che ha una popolazionesuperiore a 10mila abitanti detta via avrebbe automaticamentenatura comunale a prescindere quindi dal numero di abitanti diquel centro storico4 1 1 Il motivo è infondatoLa questione sottoposta all esame del collegio riguarda la nozionedi centro abitato contenuta nell art 2 comma 7 d lgs n285/1992Sul punto la giurisprudenza di legittimità partendo dal datoletterale di tale norma ha chiarito che “le strade urbane di cui alcomma 2 lett D E ed F del medesimo articolo sono semprecomunali quando siano situate nell interno dei centri abitatieccettuati i tratti interni di strade statali regionali o provinciali chediecimila abitanti ne consegue che ai fini dell individuazionedell ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di unComune non è sufficiente il mero dato topografico ma è necessarioaccertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore oinferiore a diecimila” v principio affermato da Cass civ Sez III10 marzo 2006 n 5235 poi Cass civ Sez II 30 marzo 2010 n3 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/20247742 da ultimo richiamato in Cass civ Sez III * 2 febbraio2023 n 3144Poi con specifico riferimento al comma 7 ha precisato in modoinequivoco che il limite di 10mila abitanti “non dev essere riferitoal comune nella sua interezza ma alla singola frazione attraversatadalla strada e topograficamente separata dal comune diappartenenza” cfr Cass civ n 3144/2023 cit Cass civ n7742/2010 Cass civ n 5235/2006 citDa tali coerenti argomentazioni e convincenti conclusioni non offreil ricorso elementi idonei per discostarsiNel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata emergeche il Comune depositando la deliberazione della * *n 96/1996 ha fornito puntuale prova sia della ripartizione del suoterritorio in 13 centri abitati sia della densità di popolazione di talisingoli centri ciascuno non superiore ai 10mila abitanti * ilTribunale ha correttamente interpretato il comma 7 del citato art2 motivando la sua decisione in modo chiaro lineare e rispettosodel c d “minimo costituzionale” atteso che ha indicato le ragionidel suo convincimento e spiegato l iter logico argomentativo delsuo ragionamento fondato sulle risultanze probatorie in atti chedimostravano per l appunto la citata divisione del Comune in piùfrazioni ciascuna con meno di 10mila abitanti v pp 7 11sentenza impugnata n 1997/2021* che quello sui presupposti dei limiti dimensionali per laconfigurazione della titolarità del bene integra un apprezzamento dimerito riservato al solo giudice del gravame sicché l esame dellecensure sarebbe comunque precluso in questa sede potendo ilgiudice di legittimità controllare la sola congruenza della decisionegravata ai principi di diritto che regolano la prova cfr da ultimoCass civ Sez II 22 marzo 2024 n 7721 Cass civ Sez II* 6 marzo 2024 n 5976 Cass civ Sez II 27 febbraio 20244 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024n 5202 Cass civ Sez lav 31 gennaio 2024 n 2872 [OSCURATO:PERSONA] II * 27 novembre 2023 n 32798 Cass civ SezII 27 settembre 2023 n 27432* che sono stati ampiamente rispettati dal Tribunale5 Ricorso incidentale5 1 il Comune propone ricorso incidentale con cui denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt 91 e 92 c p c e il difettoassoluto di motivazione in relazione agli artt 111 Cost e 132 c p c art 360 comma 1 n 3 c p c* che la statuizione in punto di compensazione delle spesedi lite sarebbe apodittica e incomprensibile atteso che nonsussisterebbe alcuna giurisprudenza ondivaga sull interpretazionedella disciplina normativa applicata al caso de quo per cui il giudicedel gravame avrebbe in modo inammissibile esercitato il suopotere discrezionale di compensazione cfr pp 16 e 17controricorso con ricorso incidentale5 1 1 Il ricorso incidentale del Comune è fondatoIl vizio di motivazione della sentenza ricorre quando il giudice inviolazione di un obbligo di legge costituzionalmente impostoomette di illustrare l iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta ossia di chiarire su quali prove o motivi ha fondato ilproprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazionePertanto la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze chesiano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico oquelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” Cassazione [OSCURATO:PERSONA] n8053/2014 ma anche quelle che ne contengono una meramenteapparente perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta la stessa non consente di “comprendere le5 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024ragioni e quindi le basi della sua genesi e l iter logico seguito perpervenire da essi al risultato enunciato” non assolvendo in talmodo alla finalità di esternare un “ragionamento che partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimentoenunciativo” logico e consequenziale “a spiegare il risultato cui siperviene sulla res decidendi” Cassazione [OSCURATO:PERSONA] n 22232/2016non potendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con lepiù varie ipotetiche congettureCon la sentenza n 20849/2020 la Corte di Cassazione haaffermato che secondo il precedente insegnamento della massimagiurisprudenza di legittimità “la motivazione è solo apparente e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quandobenché graficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture” Cass n 1756/2006 Cass n16736/2007 Cass [OSCURATO:PERSONA] 22232/2016 e n 9105/2017 secondocui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza nelladuplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazioneapparente quando il giudice di merito ometta di indicare nellasentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logicae giuridica rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamentoNel caso di specie il giudice dell appello si è sottratto a taliindicazioni limitandosi a riferirsi ad una “ondivaga giurisprudenzadi merito sull interpretazione della disciplina normativa applicata”di cui non fornisce peraltro indicazioni e che quindi lascia solovagamente ipotizzata senza rendere in alcun modo comprensibile il6 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Data pubblicazione 26/06/2024percorso logico seguito o indicare la giurisprudenza ondivaga cuifaceva riferimentoLa motivazione pertanto non attinge il minimo costituzionaleidoneo a sottrarla alle critiche mossele ed il motivo di doglianzadeve essere accolto con cassazione della decisione del giudice diappello in punto di spese di litePeraltro poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto edalla luce degli elementi a disposizione può provvedersi al riguardoil carico delle spese va regolato complessivamente in ragione dellasoccombenza dell originario attore secondo la liquidazione per igradi di merito ed il presente giudizio di legittimità reputata equacome in dispositivo6 Il ricorso principale va quindi rigettato mentre quelloincidentale va accolto con decisione nel merito e rideterminazionedel carico delle spese di lite7 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione delle generalità e degli altri datiidentificativi del ricorrente principale ai sensi dell art 52 d lgs 196del 2003 P Q MLa Corte rigetta il ricorso principale accoglie il ricorso incidentale ecassa la sentenza gravata in ordine alle spese di lite decidendo nelmerito condanna l odierno ricorrente principale al pagamento dellespese in favore della controparte che liquida in euro 1205 per ilgiudizio di primo grado in euro 2430 per il giudizio di appello ed ineuro 1486 oltre 200 per esborsi per il giudizio di legittimità inogni caso oltre rimborso forfetario per spese generali ed altriaccessori previsti per leggeDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità edaltri dati identificativi del ricorrente principale7 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 dDeatla p2u0bb0lic2az io ne 26/06/2024inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del soloricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma delcomma 1 bis del citato art 13Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte suprema di cassazione in data 9 aprile 2024Il Presidente8 di 8P Q MLa Corte rigetta il ricorso principale accoglie il ricorso incidentale ecassa la sentenza gravata in ordine alle spese di lite decidendo nelmerito condanna l odierno ricorrente principale al pagamento dellespese in favore della controparte che liquida in euro 1205 per ilgiudizio di primo grado in euro 2430 per il giudizio di appello ed ineuro 1486 oltre 200 per esborsi per il giudizio di legittimità inogni caso oltre rimborso forfetario per spese generali ed altriaccessori previsti per leggeDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità edaltri dati identificativi del ricorrente principale7 di 8* imposto dalla legge Numero registro generale 2054/2022Numero sezionale 1304/2024Numero di raccolta generale 17668/2024Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 dDeatla p2u0bb0lic2az io ne 26/06/2024inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del soloricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma delcomma 1 bis del citato art 13Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte suprema di cassazione in data 9 aprile 2024Il Presidente8 di 8