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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30511/2026

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riforma della sentenza di condanna pronunciata dalG.i.p del Tribunale di Napoli, preso atto della rinuncia a tutti i motivi diappello tranne quello relativo al trattamento sanzionatorio, harideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen. e 10, 12 e 14 l. 497 del 1974;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione inordine alla individuazione della pena base, superiore al minimo edittale;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate inquanto il giudice d’appello, pure rinviando alla motivazione sul punto delgiudice di primo grado e pure considerato che la quantificazione è dipoco superiore al minimo edittale, ha dato adeguato conto dell’eserciziodel potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazionedella pena, così che la decisione appare logica e coerente e non è quindisindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censurein questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura,non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riforma della sentenza di condanna pronunciata dalG.i.p del Tribunale di Napoli, preso atto della rinuncia a tutti i motivi diappello tranne quello relativo al trattamento sanzionatorio, harideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen. e 10, 12 e 14 l. 497 del 1974;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione inordine alla individuazione della pena base, superiore al minimo edittale;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate inquanto il giudice d’appello, pure rinviando alla motivazione sul punto delgiudice di primo grado e pure considerato che la quantificazione è dipoco superiore al minimo edittale, ha dato adeguato conto dell’eserciziodel potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazionedella pena, così che la decisione appare logica e coerente e non è quindisindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censurein questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura,non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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