CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla misura della pena, perché non applicata nel minimo, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto, ha giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti e confermato la pena inflitta,- erroneamente indicata nel minimo, in realtà pari a mesi nove di reclusione, richiamando, comunque, le particolari e accorte modalità della condotta dell'imputato per trovare il nascondiglio della droga (nella fessura di un muro, ove si recava per prelevare la droga di volta in volta consegnata agli acquirenti). Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]