CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5385/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio eletto in Roma, via Fibreno n. 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3979/2017, depositata il 3 luglio 2017, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; CATASTO [OSCURATO:PERSONA] e sul ricorso iscritto al n. 9034/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] , S.a.s. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Fibreno n. 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5213/17, depositata il 14 settembre2017, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione delle cause svolta , nella camera di consiglio del 25 marzo 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 3979/2017, depositata il 3 luglio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. RM0214789/2014 ) recante rettifica (in € 40.500,00) della rendita catastale proposta (per € 19.500,00) con dichiarazione di variazione docfa presentata «per un'unità immobiliare a destinazione commerciale trasformata da cinema apalestra»; 1.1 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;2. –con sentenza n. 5213/17, depositata il 14 settembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], S.a.s., avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 2014RM0214789 ) recante rettifica (in € 40.500,00) della rendita catastale proposta (per € 19.500,00) con dichiarazione di variazione docfa presentata «a seguito di ampliamento, diversa distribuzione spazi interni e cambio destinazione d'uso da cinema a palestra» della medesima unità immobiliare di cui al giudizio definito con la sentenza n. 3979/2017, cit.; 2.1 - [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], S.a.s. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], S.a.s., iscritto al n. 9034/2018 di R.G.,va riunito al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed iscritto al n. 5385/2018 di R.G. , seppur i ricorsi non risultano proposti avverso la stessa sentenza; -come, difatti, deducono i ricorrenti - e come, del resto, emerge dal congiunto esame delle gravate pronunce - vengono in considerazione la medesima unità immobiliare, in comproprietà della [OSCURATO:PERSONA], nonché avvisi di accertamento che, di identico contenuto dispositivo, hanno formato oggetto di impugnazioni che i giudici dei gradi di merito hanno trattato separatamente, senza con ciò procedere ad una loro formale riunione; - la riunione va, quindi, disposta in ragione del ricorrere di un’ipotesi di litisconsorzio necessario ancor prima che di una comunanza delle questioni dedotte, e suscettibili di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause (v. Cass. Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cui adde Cass., 10 febbraio 2021, n. 3225; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4595; Cass., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass., 30 giugno 2010, n. 15582; Cass., 7 maggio 2010, n. 11186); 2. – in via pregiudiziale – così come i ricorrenti deducono nelle depositate memorie –va, poi, rilevata la nullità dei giudizi; 2.1 - difatti, secondo un costante orientamento della Corte, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario originario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento -vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura della medesima unità immobiliare ( v., ex plurimis , Cass. , 14 giugno 2023, n. 16988; Cass., 13 agosto 2020, n. 17020; Cass., 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., 30 giugno 2010, n. 15489); 2.2 –è stata, poi, affermata la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, del difetto di integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato (Cass., 12 aprile 2017, n. 9394; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3024; Cass., 3 novembre 2008, n. 26388), seppur, più di recente, le Sezioni Unite della Corte - nel «dare preminenza al principio di effettività nella valutazione dell'esercizio e della lesione del diritto di difesa» - hanno statuito che il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, qualora il litisconsorte pretermesso spieghi intervento volontario nel giudizio di cassazione, aderendo in pieno alle difese svolte dal litisconsorte presente nel giudizio e, così, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti (così Cass. Sez. U., 31 marzo 2021, n. 9006); 2.3- nella fattispecie , però, – per come risulta dagli stessi avvisi di accertamento– l’unità immobiliare in contestazione (in catasto al fol. 901, p.lla 81, sub 506) risulta intestata – non solo alle parti, odierne ricorrenti (in ragione della proprietà, per 3/6, della Realcine, e dell’usufrutto, sui 3/6, di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche – a t ale [OSCURATO:PERSONA], per la nuda proprietà dei 3/6; -e, come la Corte ha avuto modo di rilevare, al titolare di un diritto reale deve riconoscersi la qualità di litisconsorte così che sussiste il litisconsorzio necessario (anche) tra usufruttario e nudo proprietario (Cass., 13 agosto 2020, n. 17020, cit.; Cass., 13 dicembre 2019, n. 32836;Cass., 28 dicembre 2012, n. 24101, cit.); 3. –non risultando, dunque, che nei confronti del comproprietario pretermesso ([OSCURATO:PERSONA]) si sia già formato un autonomo giudicato (Cass., 14 giugno 2023, n. 16988, cit.; Cass., 25 novembre 2021, n. 36760), e non avendo i giudici del merito disposto l'integrazione del contraddittorionei confronti di detto comproprietario, le impugnate sentenze vanno cassate in ragione della nullità dell'intero giudizio; - l e caus e va nno, pertanto, rinviate , anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che , in diversa composizione, procederà al riesame della controversia previamente disponendol’ integrazione del contraddittorio nei confronti del nudo proprietario pretermesso (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14). P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 5385/2018e 9034/2018;dichiara la nullità dei giudizi e cassa le sentenze impugnate; rinvia le causeriunite, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tr