CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NULANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39564/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in rdine al residuo reato satellite, anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti gene- riche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere mo- tivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ed invero, costituisce ius receptum che la richiesta di concessione delle circo- stanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita al- lorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01). Così è accaduto, laddove, ai fini della dosimetria della pena, i giudici del gra- vame del merito, hanno dato conto (pag. 7) di avere valutato negativamente per l'odierno ricorrente, le gravi modalità del fatto e le circostanze in cui si è consu- mato il porto dell'arma clandestina, nonché l'allai -mante contesto criminoso nel quale si realizzava il fatto.N. 39564/2025 R.G. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mend