CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05589QC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina quattro della sentenza impugnata); considerato che la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche, tenuto conto «della gravità della condotta, perpetrata per sei giorni consecutivi e a poca distanza di tempo dall'ottenimento della misura alternativa della detenzione domiciliare, nonché della negativa valutazione sulla personalità dell'imputato anche in ragione dei precedenti penali a suo carico», così correttamente conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); rilevato — quanto alla censura afferente all'omessa esclusione della recidiva — che risulta parimenti corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti penali del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del medesimo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. 2 P.Q.Mc t _ 3