CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 15716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4598-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé medesima; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 633/2020 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA, depositata il 20/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude affinché la Corte rigetti il ricorso. Ric. 2021 n. 04598 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- Rilevato che: in relazione ad una procedura espropriativa promossa dal Comune di Capizzi su un terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nella quale il decreto di esproprio era stato emesso oltre il termine finale stabilito per l'occupazione di urgenza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato la sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania che, provvedendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Olga e [OSCURATO:PERSONA] (eredi della Saggio), aveva rigettato la richiesta di restituzione del terreno e aveva accolto la domanda risarcitoria, stabilendo che il danno patrimoniale dovesse essere quantificato in una somma pari al valore venale del bene alla data del decreto di esproprio, maggiorato di rivalutazione e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno; avverso la pronuncia del C.G.A., ha proposto ricorso per cassazione -ex artt. 110 c.p.a. e 362 c.p.c.- il Comune di Capizzi, affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], Olga e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato un atto denominato controricorso, dichiarando di proporlo personalmente «per cercare di tutelarsi dai gravissimi danni subiti e subendi, non essendo riuscita a trovare un avvocato disposto ad assisterla»; il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: il primo motivo denuncia «violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo. Violazione degli artt. 103 e 111 della Costituzione. Violazione degli artt. 110 C.p.a. e 362 C.p.c.»; premesso che nell'anno 2001 la Saggio aveva proposto avanti al T.A.R. una domanda di restituzione dei terreni e/o risarcimento dei danni e che il giudizio si era concluso con sentenza n. 376/2005 che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. e che era divenuta definitiva a 'seguito della dichiarazione di irricevibilità dell'appello da parte del C.G.A., il ricorrente evidenzia che la causa non era stata tempestivamente riassunta avanti al giudice ordinario; aggiunge che la medesima domanda era stata riproposta nel 2010 avanti al Tribunale di Nicosia e che, a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione del G.O., la causa era stata riassunta dinnanzi al T.A.R., il quale aveva emesso la sentenza che, impugnata avanti al C.G.A., aveva dato luogo alla decisione oggetto dell'attuale ricorso; tanto premesso, assume che la sentenza è viziata, «per violazione dei limiti esterni del giudicato già formatosi sulla presente fattispecie», sotto un duplice profilo: ossia per aver ritenuto che le Cuva potessero far «rivivere un'azione ed un rapporto processuale, d'identico petitum e causa petendi, da cui le stesse erano già decadute, per effetto, appunto, della mancata riassunzione dell'azione medesima, nei termini di legge» e -altresì- per non avere dichiarato «l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, introduttivo del giudizio avanti al Tar, per difetto di giurisdizione in capo allo stesso, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza originaria n. 376/2005 del [OSCURATO:PERSONA], indicante, appunto, il Giudice ordinario quale giudice oramai competente a decidere la presente controversia»; conclude che il C.G.A. non si sarebbe potuto pronunciare «su una controversia per la quale era stata affermata incontrovertibilmente la competenza a decidere del Giudice ordinario»; la censura deducente l'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione del G.O. ostativo alla trattazione della medesima causa avanti al G.A. è infondata; al riguardo, va infatti ribadito il principio secondo cui «le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione - diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere dì adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito» (Cass., S.U. n. 15208/2015, conforme a Cass., S.U. n. 16779/2005; cfr., altresì, Cass., S.U. n. 4997/2018 e Cass., S.U. n. 16458/2020); deve pertanto escludersi che il passaggio in giudicato della sentenza n. 376/2005 del T.A.R. Sicilia (che aveva pronunciato esclusivamente sulla giurisdizione senza rapportarsi con statuizioni di merito) avesse determinato un giudicato sostanziale sulla giurisdizione del G.O. tale da impedire il successivo esame della identica domanda da parte del G.A.; l'ulteriore censura -concernente l'omesso rilievo della decadenza delle Cuva dall'azione a causa della mancata riassunzione del giudizio avanti al G.O. dopo che era divenuta definitiva la sentenza del giudice amministrativo sul proprio difetto di giurisdizione- è inammissibile, in quanto non attiene ai limiti esterni della giurisdizione, ma concerne un asserito errore "interno" alla decisione del giudice speciale, che esula dal controllo rimesso a questa Corte dagli artt. 111, 8° co. Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a.; il secondo motivo deduce la «violazione sotto secondo profilo dei limiti della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. Violazione degli articoli 103 e 111 della Costituzione. Violazione degli artt. 110 C.p.a. e 362 C.p.c.»; premesso che l'occupazione temporanea ed urgente disposta dal Comune aveva riguardato le particelle n. 82 e n. 85 e che la domanda proposta dalle Cuva era diretta ad ottenere sia il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione illegittima dei loro immobili (poiché non seguita da tempestivo provvedimento definitivo di esproprio) sia la condanna dell'Ente per le opere necessarie a consentire l'accesso a particelle non occupate (la n. 84 e la n. 86), il ricorrente assume che con tale domanda non era stata radicata, «oltre a quella di risarcimento e di restituzione dei beni, una contestuale e concomitante azione di annullamento degli atti amministrativi presupposti», con la conseguenza che la cognizione della domanda risarcitoria sarebbe spettata al giudice ordinario, atteso che, «nel caso di occupazione di fatto di un immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA], in carenza di una procedura espropriativa legittimante, la domanda del proprietario per il risarcimento del danno e il ripristino dell'area illegittimamente occupata va proposta al G.0.»; il motivo va disatteso poiché le censure svolte dal Comune non tengono conto del fatto che i terreni occupati sono stati oggetto sia di dichiarazione di pubblica utilità sia di decreto di esproprio che, benché emesso tardivamente, non era nullo, ma annullabile a seguito di un'impugnazione che tuttavia non era stata proposta; va esclusa, pertanto, la possibilità di affermare la giurisdizione del giudice ordinario a fronte di un'occupazione che non ha costituito un comportamento di mero fatto della pubblica amministrazione integrante un'occupazione usurpativa (cfr. Cass., S.U. n. 3723/2007, Cass. S.U. n. 25044/2016 e Cass., S.U. n. 18272/2019); una tale possibilità va esclusa anche in relazione alla domanda concernente il pregiudizio asseritamente provocato alle particelle non occupate, giacché lo stesso sarebbe comunque conseguito all'attività svolta sulle particelle occupate a seguito della dichiarazione di pubblica utilità (e, quindi, ad un comportamento non di mero fatto della pubblica amministrazione); il terzo motivo censura la sentenza -sotto una rubrica identica a quella dei due precedenti- per avere «il Giudice di appello affermato ed esercitato un potere giurisdizionale su una pretesa sostanziale, non solo estinta per mancata riassunzione dell'azione giudiziaria ordinaria, ma anche nel frattempo prescritta»; sostiene il ricorrente che «si ha una questione di giurisdizione nel caso anche di assenza di tutela giurisdizionale per una specifica pretesa» e ribadisce che, nel caso in esame, il diritto delle Cuva si era «definitivamente prescritto, per la mancata riassunzione della causa nei termini di legge»; aggiunge che, peraltro, si era determinata anche una «decadenza da ogni azione delle odierne controricorrenti» in quanto anche la prima pretesa proposta avanti al T.A.R. (quella di cui al ricorso notificato il 21.6.2001) era stata azionata oltre il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnativa del decreto di esproprio;il motivo è inammissibile in quanto è volto a proporre surrettiziamente una censura concernente il merito della decisione impugnata (nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione e non ha accertato la decadenza) che attiene alle concrete modalità dell'esercizio della giurisdizione ed esula, pertanto, dal sindacato rimesso a queste Sezioni Unite, concernente unicamente il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione; va ribadito, infatti, che il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali «è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende - neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale» (Cass. S.U. n. 19085/2020), sicché non può concernere "errores in procedendo" o "errores in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (cfr., ex multis, Cass. n. 29285/2018 e Cass., S.U. n. 32773/2018); il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Olga e [OSCURATO:PERSONA]; nulla può essere riconosciuto per spese ad [OSCURATO:PERSONA], il cui controricorso è inammissibile per avere la stessa resistito personalmente, senza essere assistita da un difensore e senza rivestire la qualità di avvocato cassazionista che l'avrebbe abilitata a difendersi "in proprio" (cfr. Cass.n. 39551/2021); sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Olga e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00), alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del