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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1308/2021

ECLI:EU:C:2021:682
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0086

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑86/20 Vinařství U Kapličky s.r.o. contro [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca)] «Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Norme applicabili alla commercializzazione – Articolo 80 – Pratiche enologiche – Articolo 90 – Importazioni di vino – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articolo 43 – Documento V I 1 – Attestato – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino ottenuto secondo pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Sanzioni effettive e dissuasive»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vinařství U Kapličky s.r.o., una società ceca, e lo [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Ufficio di ispezione centrale dell’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Repubblica ceca; in prosieguo: l’«ispettorato centrale») relativa alla sanzione che è stata inflitta a tale società a seguito dell’immissione in circolazione di partite di vino provenienti dalla Moldavia ottenute secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione Europea.

2. Tale domanda verte, in sostanza, sull’interpretazione del regolamento (UE) n 1308/2013 ( 2 ) nonché del regolamento (CE) n 555/2008 ( 3 ) e riguarda, da un lato, la questione della rilevanza dei documenti, redatti da un organismo del paese terzo di provenienza delle partite di vino di cui sopra, che attestano la conformità di queste ultime alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione all’atto della loro importazione, ai fini dell’esame della responsabilità di un commerciante di vino che non rispetti tali pratiche enologiche, e, dall’altro, la questione se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale in base alla quale un soggetto può essere esentato da responsabilità per immissione sul mercato di partite di vino importate da un paese terzo e prodotte secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, qualora le autorità nazionali non riescano a confutare la «presunzione di rispondenza» di tali partite di vino alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, data da un documento V I 1.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Norme sulle pratiche enologiche: il regolamento n. 1308/2013

3. Il regolamento n. 1308/2013, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli e, in particolare, per il vino ( 4 ).

4. I considerando 4 e 71 del regolamento n. 1308/2013 così recitano: «(4) È opportuno chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 5 ) (...) e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento.

In particolare il regolamento [n. 1306/2013] stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla [politica agricola comune] PAC, come la realizzazione di controlli e l’applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti. (...) (71) Lo scopo dell’applicazione di norme di commercializzazione è garantire l’agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l’etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d’uso e lo smaltimento».

5. Il titolo II del regolamento n. 1308/2013 include, nel suo capo I, che comprende gli articoli da 73 a 123, le norme applicabili alla commercializzazione.

Ai sensi dell’articolo 80, intitolato «Pratiche enologiche e metodi di analisi»: «1.

Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, nell’Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all’allegato VIII e previste dall’articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall’articolo 83, paragrafi 2 e 3 [ ( 6 ) ] . (...) Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, sono ottenuti nell’Unione nel rispetto delle norme stabilite nell’allegato VIII [ ( 7 ) ] .

2. I prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell’Unione se: a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate; b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o c) non rispettano le regole stabilite nell’allegato VIII (...)».

6. L’articolo 90 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Disposizioni particolari per le importazioni di vino», è così formulato: «1.

Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, ai prodotti dei codici NC 200961, 200969 e 2204 [ ( 8 ) ] importati nell’Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all’articolo 78 del presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del presente regolamento o, prima dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’[Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)].

3. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di: a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un’autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA]; b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto».

2. Norme sulla documentazione relativa all’importazione di vino nell’Unione a) Regolamento n. 555/2008

7. Il regolamento n. 555/2008 ( 9 ), come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008 ( 10 ), relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine agli scambi con i paesi terzi (titolo IV).

8. Il considerando 40 del regolamento n. 555/2008 così recita: «Per prevenire le frodi è necessario controllare l’attestato e, se del caso, il bollettino di analisi per ogni partita di prodotto importato.

A tal fine è indispensabile che tale documento o tali documenti scortino ogni partita fino al momento in cui è assoggettata al regime di controllo comunitario».

9. Il titolo III del regolamento, che comprende gli articoli da 38 a 54, disciplina gli scambi con i paesi terzi.

L’articolo 40 di detto regolamento, intitolato «Documenti richiesti», contenuto nel capo II di tale titolo, intitolato «Attestato e bollettino di analisi dei vini, dei succhi e dei mosti di uve per l’importazione», così dispone: «L’attestato e il bollettino di analisi di cui, rispettivamente, all’articolo 82, paragrafo 3, lettere a) e b), del [regolamento n. 479/2008 ( 11 )] sono contenuti in un unico documento nel quale: a) la parte “attestato” è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti; b) la parte “bollettino di analisi” è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti».

10. L’articolo 41 del regolamento n. 555/2008, intitolato «Contenuto del bollettino di analisi», prevede quanto segue: «Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni: a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati: i) il titolo alcolometrico volumico totale, ii) il titolo alcolometrico volumico effettivo; b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità; c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve: i) l’estratto secco totale, ii) l’acidità totale, iii) l’acidità volatile, iv) l’acidità citrica, v) l’anidride solforosa totale, (...)».

11. L’articolo 43 del regolamento, intitolato «documento V I 1», contenuto nella sezione 2 del titolo III, capo II, intitolata «Condizioni da rispettare, modalità di redazione ed utilizzazione dell’attestato e del bollettino di analisi per l’importazione di vini, succhi e mosti di uve», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «L’attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità.

Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato

IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’articolo 48».

12. L’articolo 44 di detto regolamento, intitolato «Descrizione dei documenti» così dispone: «1.

I formulari V I 1 sono costituiti da un originale e da una copia dattiloscritta o manoscritta ottenuta contemporaneamente, in quest’ordine.

2. Il formulario V I 2 è un estratto conforme al modello contenuto nell’allegato X, recante i dati riportati in un documento V I 1 o in un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità.

I formulari V I 2 sono costituiti da un originale e da due copie, in quest’ordine.

3. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 sono conformi alle disposizioni tecniche riportate nell’allegato XI.

4. L’originale e la copia accompagnano il prodotto.

I formulari V I 1 e V I 2 sono compilati a macchina, a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale.

Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello.

I formulari non devono contenere raschiature o alterazioni.

Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute.

Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall’organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali. (...)».

13. L’articolo 47 del regolamento, intitolato «Uso», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’originale e la copia del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sono consegnati, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale operazione. (...)».

14. L’articolo 48 del regolamento n. 555/2008, dal titolo «Elenco degli organismi competenti», così prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I

1. [OSCURATO:PERSONA] rende pubblici su internet i nomi e gli indirizzi di tali organismi e laboratori.

2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano: a) i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per la redazione dei documenti V I 1; b) i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a redigere i documenti V I

1. Negli elenchi di cui al paragrafo 1 sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo a fornire, su richiesta, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri, tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento.

3. Gli elenchi sono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori».

15. Il titolo VI del regolamento, che comprende gli articoli da 96 a 104, riguarda le disposizioni generali, transitorie e finali.

Ai sensi dell’articolo 98, rubricato «Sanzioni nazionali»: «Fatte salve le sanzioni previste dal [regolamento n. 479/2008] o dal presente regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del [regolamento n. 479/2008] e del presente regolamento; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità».

16. I riquadri 9 e 10 del modulo di cui all’allegato IX del regolamento n. 555/2008, intitolato «Documento V I 1 di cui all’articolo 43, paragrafo 1», così recitano:

«9. ATTESTATO

Il prodotto sopra designato (...) ☐ è/ ☐ non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie comunitarie dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l’impiego di pratiche enologiche (...) ☐ raccomandate e pubblicate dall’OIV /☐ autorizzate dalla Comunità. (...)

10. BOLLETTINO D’ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato) (...)

PER I VINI (...)

– Titolo alcolometrico totale: – Titolo alcolometrico effettivo: (...)». b) Regolamento (CE) n. 607/2009

17. Il regolamento (CE) n. 607/2009 ( 12 ), come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, rubricato «Oggetto», reca le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di cui al capo VI del medesimo titolo, relative all’etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

18. L’articolo 56 del regolamento n. 607/2009, rubricato «Indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore e del venditore» ( 13 ), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento [n. 479/2008] [ ( 14 ) ] e del presente articolo si intende per: (...) d) “ importatore ”, la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 15 ) (…); (...)».

3. Norme in materia di sanzioni a) Regolamento (CE) n. 178/2002

19. Il regolamento (CE) n. 178/2002 ( 16 ), come risulta dall’articolo 1, costituisce la base della normativa in materia, in particolare, di sicurezza alimentare, a livello dell’Unione e a livello nazionale.

20. L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Obblighi», prevede quanto segue: «1.

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. (...) [OSCURATO:PERSONA] membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi.

Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». b) Regolamento n. 1306/2013

21. Il regolamento n. 1306/2013, come risulta dall’articolo 1, stabilisce le regole applicabili, in particolare, al finanziamento delle spese connesse alla PAC e ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

22. Il considerando 39 di tale regolamento così recita: «(...) È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell’Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative».

23. Il titolo V di detto regolamento, intitolato «Sistemi di controllo e sanzioni», all’articolo 64, rubricato «Applicazione di sanzioni amministrative», prevede quanto segue: «(...)

2. Non sono imposte sanzioni amministrative: (...) d) se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile; (...)».

24. L’articolo 89 del medesimo regolamento, rubricato «Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione», ai paragrafi 3 e 4 così dispone: «3. [OSCURATO:PERSONA] membri eseguono controlli, in base ad un’analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all’allegato I del [regolamento (UE) n. 1308/2013] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, [di tale] regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.

4. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell’articolo 64, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive.

Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 2 [lettere da a) a d)], e se l’inadempienza è di scarsa entità».

B. Diritto ceco 25.

L’articolo 39, paragrafo 1, lettera ff), dello zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (legge n. 321/2004 sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura; in prosieguo: la «legge n. 321/2004»), nella sua versione in vigore fino al 31 marzo 2017, prevede quanto segue: «Una persona giuridica o una persona fisica, in qualità di produttore o di persona che immette un prodotto in circolazione commette un illecito amministrativo allorquando (…) viola un obbligo stabilito da una norma dell’[Unione] in materia di viticoltura, vitivinicoltura o commercio di prodotti».

26. L’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004 così recita: «Una persona giuridica non risponde di un illecito amministrativo se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell’obbligo».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

27. Con decisione del 14 gennaio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně (autorità nazionale di controllo agroalimentare, sezione di Brno, Repubblica ceca) ha riconosciuto la responsabilità della Vinařství U Kapličky, attiva nel commercio di vino, per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera ff), della legge n. 321/2004, ha inflitto alla stessa una sanzione di importo pari a 2100000 corone ceche (CZK) (circa EUR 80000), e ha ordinato il rimborso delle spese per le analisi di laboratorio per un importo di 86420 CZK (circa EUR 3000), a motivo dell’immissione in circolazione, da parte della società, nella Repubblica ceca, di partite di vino provenienti dalla Moldavia (in prosieguo: i «prodotti in questione») ottenute mediante pratiche enologiche non autorizzate, in violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 o che non erano conformi alle norme relative all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento (in prosieguo: gli «illeciti controversi»).

28. A seguito di una serie di procedimenti amministrativi e giudiziari, nell’ambito dei quali i ricorsi della Vinařství U Kapličky sono stati talvolta accolti, per il motivo che non era possibile escludere, in linea di principio, che la stessa potesse essere esentata da responsabilità per gli illeciti controversi sulla base dei documenti V I 1 redatti dalle autorità moldave competenti, in applicazione del regolamento n. 555/2008, e talvolta rigettati, per il motivo che i documenti V I 1 costituivano una mera formalità amministrativa ai fini dell’ingresso dei prodotti in questione nell’Unione e non erano sufficienti a escludere la responsabilità della società per gli illeciti controversi, l’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca), con decisione del 5 settembre 2019, ha accertato la violazione del diritto della Vinařství U Kapličky a un processo equo, in ragione del fatto che il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) aveva rigettato l’argomentazione basata sul carattere vincolante dell’attestato di cui al documento V I 1 senza aver preliminarmente sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

29. In tale contesto, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali: «1) Se rappresenti una mera condizione amministrativa per l’ingresso del vino nel territorio dell’[Unione] il documento V I 1, rilasciato a norma del [regolamento n. 555/2008], contenente un attestato dell’organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall’OIV o approvate dal[l’Unione]. 2) Se il diritto dell’Unione europea osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per l’illecito amministrativo consistente nell’immissione sul mercato di vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate nel[l’Unione], qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, secondo la quale il vino è stato ottenuto mediante l’impiego di pratiche enologiche approvate dal[l’Unione], che egli poteva ricavare dal documento V I 1, rilasciato dalle autorità moldave, ai sensi del [regolamento n. 555/2008]».

30. La Repubblica ceca e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte.

Entrambe hanno altresì risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte.

Il governo italiano, che non aveva presentato osservazioni scritte, ha altresì risposto a tali quesiti.

La Corte ha deciso di statuire senza tenere un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura.

IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale

1. Considerazioni preliminari

31. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’attestato di cui all’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, contenuto nel documento V I 1 redatto ai sensi dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008, e secondo il quale i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo pratiche enologiche approvate dall’Unione, costituisca una mera «condizione amministrativa» per l’ingresso di tali prodotti nel territorio dell’Unione europea o se, invece, lo stesso rilevi ai fini dell’accertamento della responsabilità del commerciante per aver commercializzato tali prodotti qualora essi non siano conformi a tali pratiche ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013.

32. Nel caso di specie, nell’esaminare la responsabilità della Vinařství U Kapličky per gli illeciti controversi, l’ispettorato centrale ha ritenuto che non fosse necessario esaminare i documenti V I 1 relativi ai prodotti in questione, per il motivo che tali documenti non avrebbero consentito alla società di liberarsi dalla propria responsabilità per tali illeciti, mentre, secondo il giudice del rinvio, la normativa dell’Unione riconosce senz’altro gli attestati rilasciati dagli organismi autorizzati a redigere i documenti V I 1, salva l’ipotesi di abuso di fiducia.

Pertanto, l’attestato di cui al documento V I 1 non rappresenterebbe una mera formalità amministrativa a fini doganali, bensì potrebbe suscitare, in capo ad un commerciante di vino, l’impressione che il vino importato soddisfi determinati standard qualitativi.

33. A tal riguardo, il governo ceco sostiene che il documento V I 1 serve unicamente all’espletamento delle formalità doganali necessarie all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione, e che non rileva ai fini della successiva commercializzazione di tali prodotti nel territorio dell’Unione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un siffatto documento assuma una certa rilevanza per stabilire le caratteristiche di detti prodotti, benché non garantisca automaticamente la conformità del vino importato alle norme dell’Unione, che dovrebbe essere verificata mediante controlli supplementari effettuati dallo Stato membro interessato o dall’importatore.

Il governo italiano condivide altresì, in sostanza, quest’ultima posizione.

34. Nei punti successivi delle presenti conclusioni, mi pare utile presentare una panoramica del quadro normativo applicabile, per poi esaminare la rilevanza del documento V I 1 nell’ambito dell’analisi della responsabilità del commerciante, come sostenuta nel procedimento principale.

2. Sul contesto normativo applicabile

35. In primo luogo, il regolamento n. 1308/2013 stabilisce, in particolare, le norme relative alle pratiche enologiche e ai metodi di analisi nonché le condizioni per l’importazione dei prodotti della vite.

L’articolo 80, paragrafo 2, di tale regolamento dispone, in sostanza, che tali prodotti non sono commercializzabili nell’Unione se sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate.

L’articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento stabilisce che l’importazione dei prodotti di cui sopra è soggetta alla presentazione dei due elementi seguenti: – da un lato, un certificato che attesta il rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione o raccomandate e pubblicate dall’OIV nel paese di origine del prodotto, redatto da un’autorità competente del paese terzo di origine del prodotto, figurante in un elenco pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA]; – dall’altro, un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto.

36. In secondo luogo, il regolamento n. 555/2008 prevede in particolare i documenti richiesti al momento dell’importazione dei prodotti in questione.

L’articolo 40 del regolamento precisa che l’attestato e il bollettino di analisi summenzionati sono contenuti in un unico documento, definito dall’articolo 43 di detto regolamento il «documento V I 1».

Quest’ultima disposizione prevede altresì, al paragrafo 1, secondo comma, che tale documento è redatto, per ciascuna partita destinata ad essere importata nell’Unione, su un «formulario V I 1» conforme al modello contenuto nell’allegato IX del regolamento stesso.

Tale formulario, riprodotto al paragrafo 16 delle presenti conclusioni, contiene, da un lato, un modello prestampato di attestato, con il quale l’organismo competente certifica, in particolare, che i prodotti esaminati sono stati ottenuti con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV ovvero autorizzate dall’Unione e, dall’altro, un modello prestampato di bollettino di analisi da compilare con l’indicazione del titolo alcolometrico volumico totale e del titolo alcolometrico volumico effettivo.

37. Ai sensi dell’articolo 47 del regolamento n. 555/2008, il documento V I 1 è consegnato alle autorità competenti del paese di importazione, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica dei prodotti.

3. Sulla rilevanza del documento V I 1

38. Per quanto riguarda la rilevanza del documento V I 1 nell’ambito dell’analisi della responsabilità del commerciante per la commercializzazione di vino ottenuto secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, occorre distinguere, a mio avviso, tra le norme in materia di importazione e di immissione in libera pratica dei prodotti in questione nell’Unione ( 17 ), da un lato, e le norme in materia di commercializzazione di tali prodotti nel mercato dell’Unione, dall’altro.

Se, ai fini dell’importazione e dell’immissione in libera pratica di detti prodotti, è sufficiente verificarne l’origine, l’autenticità e le caratteristiche qualitative al momento dell’importazione, in particolare mediante documenti redatti da organismi autorizzati ai sensi della normativa dell’Unione, per la commercializzazione degli stessi prodotti, è necessario, in particolare, che essi siano in ogni momento conformi a dette pratiche enologiche.

39. Orbene, sebbene la consegna del documento V I 1 alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo le formalità doganali consenta l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione, essa non è di per sé sufficiente per concludere che tali prodotti sono in ogni momento conformi alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione e richieste per la loro commercializzazione nel mercato dell’Unione.

Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché il vino è un prodotto complesso, sensibile a diversi fattori esterni, anche nel corso del trasporto, la non conformità di tale prodotto alle norme dell’Unione potrebbe risultare anche da un fattore intervenuto successivamente al rilascio di tale documento.

Pertanto, sono necessari controlli periodici supplementari, a cura dell’importatore ( 18 ), per garantirne la qualità.

40. In altre parole, mi pare evidente che, in linea di principio, la conformità alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione ai fini dell’importazione e dell’immissione in libera pratica del vino, nell’ambito della quale rilevano il certificato e il bollettino di analisi oggetto del documento V I 1, non sia sufficiente, di per sé, a garantire la rispondenza a tali pratiche nella commercializzazione del vino ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013.

41. Ciò premesso, poiché il documento V I 1 attesta, al momento dell’importazione, la conformità di una partita di vino alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, non si può concludere che tale documento costituisca una mera «formalità amministrativa» priva di qualsiasi rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità del commerciante per aver commercializzato tale vino.

A mio avviso, detto documento può essere preso in considerazione dalle autorità nazionali competenti tra gli elementi rilevanti al fine di esaminare la diligenza del commerciante di vino e, di conseguenza, al fine di escludere la responsabilità di quest’ultimo per illeciti del tipo di quelli oggetto del procedimento principale.

42. Certamente, la rilevanza del documento V I 1 dovrà essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie, ad esempio in funzione del tempo trascorso successivamente al rilascio di tale documento, degli spostamenti e degli altri eventuali fattori intervenuti sui prodotti in questione nonché di qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla qualità di tali prodotti. ( 19 ).

A tal riguardo, senza voler invadere la sfera di competenza del giudice del rinvio, mi limiterò a sottolineare che le circostanze evidenziate dal governo ceco, che dimostrano che la Vinařství U Kapličky doveva conoscere il carattere problematico dei vini da essa importati ( 20 ), essendo state confermate dal giudice del rinvio, rendono molto limitata la rilevanza di detto documento nel caso di specie.

43. In conclusione, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’attestato contenuto nel documento V I 1, redatto ai sensi dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008, e secondo il quale i prodotti di cui trattasi sono stati ottenuti secondo pratiche enologiche approvate dall’Unione, non costituisce una mera «condizione amministrativa» per l’ingresso del vino nel territorio dell’Unione europea e può essere preso in considerazione tra gli elementi rilevanti per accertare la responsabilità di un commerciante per la commercializzazione di vino non conformi a tali pratiche ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

1. Considerazioni preliminari

44. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale che consente a un soggetto di non incorrere nella responsabilità per gli illeciti controversi qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, data dall’attestato di cui al documento V I 1, secondo la quale i prodotti in questione sono stati ottenuti in conformità alle pratiche enologiche approvate dal diritto dell’Unione.

45. A tal riguardo, il giudice del rinvio interpreta l’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004, alla luce della giurisprudenza dell’Ústavní soud (Corte costituzionale), nel senso che l’attestato di cui al documento V I 1 determini una presunzione (relativa) di rispondenza della partita di vino certificata alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione.

Tale «presunzione di rispondenza» si applicherebbe, a mio avviso, non solo al momento dell’importazione del prodotto in questione, ma anche durante la commercializzazione dello stesso nell’Unione.

46. Il governo ceco ritiene che il diritto dell’Unione non consenta a una società quale Vinařství U Kapličky di liberarsi dalla responsabilità per gli illeciti controversi unicamente sulla base del documento V I 1, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il diritto dell’Unione non osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per gli illeciti controversi se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione, purché tale norma nazionale non sia interpretata nel senso che la mera presentazione, da parte del commerciante, del documento V I 1 rilasciato dalle competenti autorità moldave, sia sufficiente a liberarlo dalla responsabilità per gli illeciti controversi.

47. Prima di svolgere la mia analisi sulla compatibilità della presunzione descritta dal giudice del rinvio con il diritto dell’Unione, mi pare utile presentare una panoramica del quadro normativo applicabile.

2. Sul contesto normativo applicabile

48. Come ricordato dal considerando 4 del regolamento n. 1308/2013, le sanzioni per la violazione delle norme previste da tale regolamento sono indicate nel regolamento n. 1306/2013, che istituisce in particolare le norme che disciplinano i sistemi di gestione e di controllo degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi al finanziamento delle spese connesse alla PAC.

L’articolo 89 di quest’ultimo regolamento prevede, al paragrafo 4, che, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, tra cui l’articolo 80 del regolamento n. 1308/2013, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano sanzioni amministrative «proporzionate, efficaci e dissuasive».

La medesima disposizione prevede che tali sanzioni non si applicano nel caso di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera d) del regolamento n. 1306/2013, vale a dire se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione della legislazione settoriale agricola o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

49. Rilevo che l’articolo 17 del regolamento n. 178/2002 ( 21 ), nonché l’articolo 98 del regolamento n. 555/2008 ( 22 ), che non sono direttamente applicabili alla presente causa ( 23 ), contengono altresì norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alle relative sanzioni.

50. In ogni caso, l’articolo 89 del regolamento n. 1306/2013, l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002 e l’articolo 98 del regolamento n. 555/2008 prescrivono i medesimi requisiti legali, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente al principio di autonomia procedurale, la facoltà di prevedere sanzioni amministrative per la violazione delle norme, in particolare, in materia di pratiche enologiche e imponendo che le sanzioni di diritto nazionale da applicare in caso di violazione del diritto dell’Unione siano proporzionate, effettive e dissuasive ( 24 ).

51. Per quanto riguarda la normativa nazionale rilevante, a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004, una persona giuridica non risponde di un illecito amministrativo se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell’obbligo di cui trattasi.

3. Sull’interpretazione della normativa rilevante dell’Unione

52. Come ho rilevato ai paragrafi da 48 a 50 delle presenti conclusioni, la normativa rilevante dell’Unione attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza ad adottare sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di conformità alle pratiche enologiche, imponendo che tali sanzioni siano «proporzionate, effettive e dissuasive».

Inoltre, la seconda questione pregiudiziale non riguarda le sanzioni stesse, bensì una norma procedurale che, in sostanza, quando un commerciante di vino dispone di un documento V I 1, inverte l’onere della prova quanto all’accertamento della responsabilità del commerciante per aver commercializzato un prodotto ottenuto secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione.

53. Sotto questo profilo, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirle, alla luce del principio di autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che tali norme non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 25 ).

54. Per quanto riguarda il principio di effettività, oggetto del procedimento principale, ricordo che, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano sanzioni amministrative che siano, segnatamente, «efficaci e dissuasive» ( 26 ); conformemente al diritto dell’Unione, è necessario verificare che le loro modalità di applicazione, ivi comprese tutte le norme procedurali rilevanti, non contrastino con tale principio, circostanza rimessa all’accertamento del giudice del rinvio.

A prima vista, infatti, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che rende particolarmente difficile, se non impossibile, accertare la responsabilità di un commerciante di vino per violazione delle norme in materia di pratiche enologiche dell’Unione ( 27 ), è idonea a pregiudicare l’effettività delle sanzioni previste da tale normativa, in applicazione del diritto dell’Unione.

55. Al fine di fornire al giudice del rinvio elementi di interpretazione utili, attinenti al diritto dell’Unione, che gli consentiranno di pronunciarsi esso stesso sulla compatibilità della normativa nazionale rilevante con il diritto dell’Unione, rileverò anzitutto che, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, l’importatore è la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci importate ed è responsabile, in particolare, della loro rispondenza alle pratiche enologiche dell’Unione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013.

56. Constato, poi, che l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004 comporta, in sostanza, un’inversione dell’onere della prova quanto all’accertamento della responsabilità del commerciante di vino per aver commercializzato prodotti ottenuti secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, inversione che si fonda esclusivamente sull’attestato contenuto nel documento V I 1 ( 28 ).

57. Infine, ricordo che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013, tale attestato è presentato ai fini dell’ importazione dei prodotti in questione e che, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento n. 555/2008, tale documento è consegnato alle autorità competenti all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’ immissione in libera pratica di tali prodotti.

Come ho rilevato in risposta alla prima questione pregiudiziale ( 29 ), detto attestato non è dunque concepito per certificare la rispondenza alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione durante la commercializzazione di detti prodotti, come previsto dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.

58. In tali circostanze, dubito che un’inversione dell’onere della prova quanto alla responsabilità del soggetto che commercializzi i prodotti in questione, che attribuisce l’onere del controllo della qualità di tali prodotti alle autorità nazionali competenti e rende particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, l’accertamento della responsabilità di tale soggetto, possa fondarsi su un attestato, come quello contenuto nel documento V I 1, che certifica il rispetto delle pratiche enologiche dell’Unione al momento dell’importazione di un prodotto come il vino, che è complesso e sensibile a diversi fattori esterni che intervengono nel corso del trasporto o di altri trattamenti o fattori ulteriori.

Spetta comunque al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie.

59. In conclusione, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 89 del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui un commerciante di vino importato da un paese terzo non è responsabile per la mancata conformità delle partite di vino oggetto dell’attestato contenuto in un documento V I 1 alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la «presunzione di conformità» conferita da tale documento, poiché la suddetta presunzione rende particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, l’accertamento della responsabilità del commerciante, segnatamente tenuto conto che: – ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, l’importatore è la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci importate; – l’interpretazione della normativa nazionale prospettata dal giudice del rinvio comporta, in sostanza, un’inversione dell’onere della prova dell’accertamento della responsabilità del commerciante di vino per la commercializzazione di prodotti ottenuti secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, che si fonda esclusivamente sull’attestato contenuto nel documento V I 1; – tale attestato non è specificamente concepito per garantire il rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione nel corso della commercializzazione di tali prodotti, come previsto dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.

V. Conclusione

60. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca) nel modo seguente: 1) L’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’attestato contenuto nei documenti V I 1, redatti ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, secondo il quale partite di vino importate nell’Unione europea sono state ottenute secondo pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, non costituisce una mera «condizione amministrativa» per l’ingresso del vino nel territorio dell’Unione e può essere preso in considerazione tra gli elementi rilevanti per accertare la responsabilità del commerciante per la commercializzazione di vini non conformi alle pratiche enologiche autorizzate ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013. 2) L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo cui un commerciante che importa vino da un paese terzo non è responsabile per la mancata conformità delle partite di vino oggetto dell’attestato contenuto in un documento V I 1 alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la «presunzione di conformità» conferita da tale documento, qualora la suddetta presunzione rende particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, l’accertamento della responsabilità del commerciante, segnatamente tenuto conto che: – secondo l’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, l’importatore è la persona fisica o giuridica o un’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione, che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci importate; – l’interpretazione della normativa nazionale prospettata dal giudice del rinvio comporta, in sostanza, un’inversione dell’onere della prova dell’accertamento della responsabilità del commerciante di vino per la commercializzazione di prodotti ottenuti secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, fondata esclusivamente sull’attestato contenuto nel documento V I 1; – tale attestato non è specificamente concepito per garantire il rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione nel corso della commercializzazione di tali prodotti, come previsto dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 671 ). ( 3 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ( GU 2008, L 170, pag. 1 ). ( 4 ) Tale regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) ( GU 2007, L 299, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13 ). ( 6 ) Tale parte riguarda le «categorie di prodotti vitivinicoli», tra le quali figura il «vino», definito come «il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve». ( 7 ) Tale allegato riguarda le «[p]ratiche enologiche di cui all’articolo 80». ( 8 ) I codici includono, in particolare, i mosti di uva e i vini. ( 9 ) Il regolamento è stato modificato dall’articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 dicembre 2017, che integra il [regolamento n. 1308/2013] per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il [regolamento n. 1306/2013] per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti [n. 555/2008], (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della [OSCURATO:PERSONA] e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della [OSCURATO:PERSONA] e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2018, L 58, pag. 1 ).

Tale disposizione ha abrogato tutte le disposizioni del regolamento n. 555/2008 di seguito citate, che restano tuttavia applicabili ratione temporis al procedimento principale. ( 10 ) Regolamento del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ( GU 2008, L 148, pag. 1 ).

Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 1234/2007 ( GU 2009, L 154, pag. 1 ).

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 491/2009, i riferimenti al regolamento n. 479/2008 si intendevano fatti al regolamento n. 1234/2007, che è stato a sua volta abrogato dal regolamento n. 1308/2013. ( 11 ) L’articolo 82 del regolamento n. 479/2008 è stato sostituito dall’articolo 158 bis del regolamento n. 1234/2007, a sua volta sostituito dall’articolo 90 del regolamento n. 1308/2013. ( 12 ) Regolamento n. 607/2009 della [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ( GU 2009, L 193, pag. 60 ).

Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche al disciplinare di produzione, la cancellazione, l’etichettatura e la presentazione ( GU 2019, L 9, pag. 2 ).

Cionondimeno, considerata la data dei fatti di cui al procedimento principale, alla presente causa resta applicabile il regolamento n. 607/2009. ( 13 ) Tale disposizione è contenuta nel capo IV del regolamento, dal titolo «Etichettatura e presentazione», nella sezione 1, intitolata «Indicazioni obbligatorie». ( 14 ) L’articolo 59 di tale regolamento, rubricato «Indicazioni obbligatorie», prevedeva, al paragrafo 1, lettere e) e f), in particolare, che l’etichettatura e la presentazione dei vini commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contenessero l’indicazione obbligatoria, da un lato, dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore, e, dall’altro, l’identità dell’importatore nel caso dei vini importati.

L’articolo 59 di detto regolamento è stato sostituito, senza modificazioni, dall’articolo 118 sexvicies del regolamento n. 1234/2007, a sua volta sostituito dall’articolo 119 del regolamento n. 1308/2013. ( 15 ) Regolamento del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), abrogato dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) ( GU 2008, L 145, pag. 1 ), a sua volta abrogato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ). ( 16 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( GU 2002, L 31, pag. 1 ). ( 17 ) Rilevo che la normativa dell’Unione riguardante il documento V I 1 non opera una distinzione chiara tra l’uso di tale documento ai fini, da un lato, dell’importazione dei prodotti in questione e, dall’altro, della loro immissione in libera pratica.

Mentre l’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013 prevede, in particolare, che l’ importazione dei vini sia soggetta alla presentazione del certificato e del bollettino di analisi che, ai sensi degli articoli 40 e 43 del regolamento n. 555/2008, sono oggetto del documento V I 1, l’articolo 47 di tale regolamento precisa che tale documento è consegnato alle autorità competenti all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’ immissione in libera pratica della partita cui si riferisce. ( 18 ) Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, ai fini, in particolare, dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 479/2008 [che corrisponde attualmente all’articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1308/2013 – v. nota a piè di pagina n. 14 delle presenti conclusioni], l’«importatore» è «la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nel[l’Unione] che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci [importate]» (il corsivo è mio). ( 19 ) Ad esempio, mi sembra che, se il certificato contenuto in tale documento può avere una certa rilevanza per verificare se l’importatore abbia agito con ragionevole diligenza al momento dell’immissione in libera pratica della partita di vino oggetto del certificato, ciò non vale più una volta che il prodotto è stato trasferito o manipolato, o anche una volta che sia trascorso un certo lasso di tempo dall’importazione. ( 20 ) Il governo ceco fa riferimento in particolare ad una sanzione inflitta a tale società nel corso del 2014 per vini importati e al fatto che l’ispettorato centrale aveva espresso dubbi quanto alla qualità di taluni vini importati, al prezzo di acquisto estremamente basso dei prodotti in questione e alle modalità «opache» di vendita, al momento del passaggio, prima della vendita al dettaglio, di tali prodotti tra due società gestite dalle stesse persone. ( 21 ) Tale articolo prevede al paragrafo 1, da un lato, che spetta agli operatori del settore alimentare garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte e al paragrafo 2, dall’altro, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, tra l’altro, controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori e determinano le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione delle suddette regole, precisando che le misure e le sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive». ( 22 ) Tale articolo impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del regolamento n. 479/2008, successivamente sostituito dal regolamento n. 1308/2013 (v. la nota a piè di pagina 10 delle presenti conclusioni), che siano «effettive, proporzionate e dissuasive» per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione. ( 23 ) Per quanto riguarda l’articolo 17 del regolamento n. 178/2002, la Corte ha già dichiarato che tale articolo costituisce una regola generale nel settore degli alimenti e dei mangimi che si applica unicamente nei limiti in cui il diritto dell’Unione non prevede norme specifiche per talune categorie di alimenti e mangimi (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2005, HLH Warenvertrieb e Orthica, C‑211/03, C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03 , EU:C:2005:370 , punti da 36 a 39 ).

Orbene, l’articolo 89 del regolamento n. 1306/2013 costituisce, a mio avviso, una regola siffatta.

Per quanto riguarda il regolamento n. 555/2008, come risulta dall’articolo 1, esso reca modalità di applicazione di alcune disposizioni del regolamento n. 479/2008, tra le quali non figura l’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento, che è stato sostituito, in sostanza, dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 (v. la nota a piè di pagina n. 10 delle presenti conclusioni). ( 24 ) Menziono altresì il considerando 39 del regolamento n. 1306/2013, il quale prevede che è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell’Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative. ( 25 )

V. sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. ( C‑74/14 , EU:C:2016:42 , punto 32 e giurisprudenza citata). ( 26 ) Preciso che il requisito per cui le sanzioni devono altresì essere «proporzionate» ai sensi di tale disposizione non è in discussione nel caso di specie. ( 27 ) Infatti, la «presunzione di rispondenza» data da un documento V I 1 potrebbe essere interpretata nel senso che, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004, la persona giuridica che detiene tale documento ha fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 e non è quindi responsabile di una violazione di tale disposizione.

In un tale situazione, benché non sia impossibile, in linea di principio, per l’autorità competente effettuare essa stessa analisi per verificare la rispondenza del vino alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, sarebbe praticamente impossibile per tale autorità provare la responsabilità del commerciante di vino qualora quest’ultimo non si sia conformato a tali pratiche. ( 28 ) Ciò potrebbe comportare che la persona che commercializza il prodotto, avendo ottenuto tale attestato, non sarebbe tenuta a procedere a controlli, che resterebbero esclusivamente a carico delle autorità nazionali. ( 29 )

V. paragrafi da 38 a 42 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0086 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑86/20 Vinařství U Kapličky s.r.o. contro [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca)] «Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Norme applicabili alla commercializzazione – Articolo 80 – Pratiche enologiche – Articolo 90 – Importazioni di vino – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articolo 43 – Documento V I 1 – Attestato – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino ottenuto secondo pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Sanzioni effettive e dissuasive» I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vinařství U Kapličky s.r.o., una società ceca, e lo [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Ufficio di ispezione centrale dell’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Repubblica ceca; in prosieguo: l’«ispettorato centrale») relativa alla sanzione che è stata inflitta a tale società a seguito dell’immissione in circolazione di partite di vino provenienti dalla Moldavia ottenute secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione Europea. 2. Tale domanda verte, in sostanza, sull’interpretazione del regolamento (UE) n 1308/2013 ( 2 ) nonché del regolamento (CE) n 555/2008 ( 3 ) e riguarda, da un lato, la questione della rilevanza dei documenti, redatti da un organismo del paese terzo di provenienza delle partite di vino di cui sopra, che attestano la conformità di queste ultime alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione all’atto della loro importazione, ai fini dell’esame della responsabilità di un commerciante di vino che non rispetti tali pratiche enologiche, e, dall’altro, la questione se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale in base alla quale un soggetto può essere esentato da responsabilità per immissione sul mercato di partite di vino importate da un paese terzo e prodotte secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, qualora le autorità nazionali non riescano a confutare la «presunzione di rispondenza» di tali partite di vino alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, data da un documento V I 1. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Norme sulle pratiche enologiche: il regolamento n. 1308/2013 3. Il regolamento n. 1308/2013, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli e, in particolare, per il vino ( 4 ). 4. I considerando 4 e 71 del regolamento n. 1308/2013 così recitano: «(4) È opportuno chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 5 ) (...) e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il regolamento [n. 1306/2013] stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla [politica agricola comune] PAC, come la realizzazione di controlli e l’applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti. (...) (71) Lo scopo dell’applicazione di norme di commercializzazione è garantire l’agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l’etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d’uso e lo smaltimento». 5. Il titolo II del regolamento n. 1308/2013 include, nel suo capo I, che comprende gli articoli da 73 a 123, le norme applicabili alla commercializzazione. Ai sensi dell’articolo 80, intitolato «Pratiche enologiche e metodi di analisi»: «1.   Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, nell’Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all’allegato VIII e previste dall’articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall’articolo 83, paragrafi 2 e 3 [ ( 6 ) ] . (...) Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti. I prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, sono ottenuti nell’Unione nel rispetto delle norme stabilite nell’allegato VIII [ ( 7 ) ] . 2.   I prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell’Unione se: a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate; b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o c) non rispettano le regole stabilite nell’allegato VIII (...)». 6. L’articolo 90 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Disposizioni particolari per le importazioni di vino», è così formulato: «1.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, ai prodotti dei codici NC 200961, 200969 e 2204 [ ( 8 ) ] importati nell’Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all’articolo 78 del presente regolamento. 2.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del presente regolamento o, prima dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’[Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)]. 3.   L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di: a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un’autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA]; b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto». 2. Norme sulla documentazione relativa all’importazione di vino nell’Unione a) Regolamento n. 555/2008 7. Il regolamento n. 555/2008 ( 9 ), come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008 ( 10 ), relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine agli scambi con i paesi terzi (titolo IV). 8. Il considerando 40 del regolamento n. 555/2008 così recita: «Per prevenire le frodi è necessario controllare l’attestato e, se del caso, il bollettino di analisi per ogni partita di prodotto importato. A tal fine è indispensabile che tale documento o tali documenti scortino ogni partita fino al momento in cui è assoggettata al regime di controllo comunitario». 9. Il titolo III del regolamento, che comprende gli articoli da 38 a 54, disciplina gli scambi con i paesi terzi. L’articolo 40 di detto regolamento, intitolato «Documenti richiesti», contenuto nel capo II di tale titolo, intitolato «Attestato e bollettino di analisi dei vini, dei succhi e dei mosti di uve per l’importazione», così dispone: «L’attestato e il bollettino di analisi di cui, rispettivamente, all’articolo 82, paragrafo 3, lettere a) e b), del [regolamento n. 479/2008 ( 11 )] sono contenuti in un unico documento nel quale: a) la parte “attestato” è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti; b) la parte “bollettino di analisi” è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti». 10. L’articolo 41 del regolamento n. 555/2008, intitolato «Contenuto del bollettino di analisi», prevede quanto segue: «Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni: a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati: i) il titolo alcolometrico volumico totale, ii) il titolo alcolometrico volumico effettivo; b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità; c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve: i) l’estratto secco totale, ii) l’acidità totale, iii) l’acidità volatile, iv) l’acidità citrica, v) l’anidride solforosa totale, (...)». 11. L’articolo 43 del regolamento, intitolato «documento V I 1», contenuto nella sezione 2 del titolo III, capo II, intitolata «Condizioni da rispettare, modalità di redazione ed utilizzazione dell’attestato e del bollettino di analisi per l’importazione di vini, succhi e mosti di uve», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «L’attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità. Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’articolo 48». 12. L’articolo 44 di detto regolamento, intitolato «Descrizione dei documenti» così dispone: «1.   I formulari V I 1 sono costituiti da un originale e da una copia dattiloscritta o manoscritta ottenuta contemporaneamente, in quest’ordine. 2.   Il formulario V I 2 è un estratto conforme al modello contenuto nell’allegato X, recante i dati riportati in un documento V I 1 o in un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità. I formulari V I 2 sono costituiti da un originale e da due copie, in quest’ordine. 3.   I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 sono conformi alle disposizioni tecniche riportate nell’allegato XI. 4.   L’originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V I 2 sono compilati a macchina, a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello. I formulari non devono contenere raschiature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall’organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali. (...)». 13. L’articolo 47 del regolamento, intitolato «Uso», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’originale e la copia del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sono consegnati, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale operazione. (...)». 14. L’articolo 48 del regolamento n. 555/2008, dal titolo «Elenco degli organismi competenti», così prevede: «1.   [OSCURATO:PERSONA] redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. [OSCURATO:PERSONA] rende pubblici su internet i nomi e gli indirizzi di tali organismi e laboratori. 2.   Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano: a) i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per la redazione dei documenti V I 1; b) i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a redigere i documenti V I 1. Negli elenchi di cui al paragrafo 1 sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo a fornire, su richiesta, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri, tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento. 3.   Gli elenchi sono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori». 15. Il titolo VI del regolamento, che comprende gli articoli da 96 a 104, riguarda le disposizioni generali, transitorie e finali. Ai sensi dell’articolo 98, rubricato «Sanzioni nazionali»: «Fatte salve le sanzioni previste dal [regolamento n. 479/2008] o dal presente regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del [regolamento n. 479/2008] e del presente regolamento; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità». 16. I riquadri 9 e 10 del modulo di cui all’allegato IX del regolamento n. 555/2008, intitolato «Documento V I 1 di cui all’articolo 43, paragrafo 1», così recitano: «9. ATTESTATO Il prodotto sopra designato (...) ☐ è/ ☐ non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie comunitarie dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l’impiego di pratiche enologiche (...) ☐ raccomandate e pubblicate dall’OIV /☐ autorizzate dalla Comunità. (...) 10. BOLLETTINO D’ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato) (...) PER I VINI (...) – Titolo alcolometrico totale: – Titolo alcolometrico effettivo: (...)». b) Regolamento (CE) n. 607/2009 17. Il regolamento (CE) n. 607/2009 ( 12 ), come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, rubricato «Oggetto», reca le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di cui al capo VI del medesimo titolo, relative all’etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. 18. L’articolo 56 del regolamento n. 607/2009, rubricato «Indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore e del venditore» ( 13 ), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento [n. 479/2008] [ ( 14 ) ] e del presente articolo si intende per: (...) d) “ importatore ”, la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 15 ) (…); (...)». 3. Norme in materia di sanzioni a) Regolamento (CE) n. 178/2002 19. Il regolamento (CE) n. 178/2002 ( 16 ), come risulta dall’articolo 1, costituisce la base della normativa in materia, in particolare, di sicurezza alimentare, a livello dell’Unione e a livello nazionale. 20. L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Obblighi», prevede quanto segue: «1.   Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. (...) [OSCURATO:PERSONA] membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». b) Regolamento n. 1306/2013 21. Il regolamento n. 1306/2013, come risulta dall’articolo 1, stabilisce le regole applicabili, in particolare, al finanziamento delle spese connesse alla PAC e ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 22. Il considerando 39 di tale regolamento così recita: «(...) È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell’Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative». 23. Il titolo V di detto regolamento, intitolato «Sistemi di controllo e sanzioni», all’articolo 64, rubricato «Applicazione di sanzioni amministrative», prevede quanto segue: «(...) 2. Non sono imposte sanzioni amministrative: (...) d) se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile; (...)». 24. L’articolo 89 del medesimo regolamento, rubricato «Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione», ai paragrafi 3 e 4 così dispone: «3.   [OSCURATO:PERSONA] membri eseguono controlli, in base ad un’analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all’allegato I del [regolamento (UE) n. 1308/2013] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, [di tale] regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative. 4.   Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell’articolo 64, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 2 [lettere da a) a d)], e se l’inadempienza è di scarsa entità». B. Diritto ceco 25. L’articolo 39, paragrafo 1, lettera ff), dello zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (legge n. 321/2004 sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura; in prosieguo: la «legge n. 321/2004»), nella sua versione in vigore fino al 31 marzo 2017, prevede quanto segue: «Una persona giuridica o una persona fisica, in qualità di produttore o di persona che immette un prodotto in circolazione commette un illecito amministrativo allorquando (…) viola un obbligo stabilito da una norma dell’[Unione] in materia di viticoltura, vitivinicoltura o commercio di prodotti». 26. L’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004 così recita: «Una persona giuridica non risponde di un illecito amministrativo se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell’obbligo». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 27. Con decisione del 14 gennaio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně (autorità nazionale di controllo agroalimentare, sezione di Brno, Repubblica ceca) ha riconosciuto la responsabilità della Vinařství U Kapličky, attiva nel commercio di vino, per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera ff), della legge n. 321/2004, ha inflitto alla stessa una sanzione di importo pari a 2100000 corone ceche (CZK) (circa EUR 80000), e ha ordinato il rimborso delle spese per le analisi di laboratorio per un importo di 86420 CZK (circa EUR 3000), a motivo dell’immissione in circolazione, da parte della società, nella Repubblica ceca, di partite di vino provenienti dalla Moldavia (in prosieguo: i «prodotti in questione») ottenute mediante pratiche enologiche non autorizzate, in violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 o che non erano conformi alle norme relative all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento (in prosieguo: gli «illeciti controversi»). 28. A seguito di una serie di procedimenti amministrativi e giudiziari, nell’ambito dei quali i ricorsi della Vinařství U Kapličky sono stati talvolta accolti, per il motivo che non era possibile escludere, in linea di principio, che la stessa potesse essere esentata da responsabilità per gli illeciti controversi sulla base dei documenti V I 1 redatti dalle autorità moldave competenti, in applicazione del regolamento n. 555/2008, e talvolta rigettati, per il motivo che i documenti V I 1 costituivano una mera formalità amministrativa ai fini dell’ingresso dei prodotti in questione nell’Unione e non erano sufficienti a escludere la responsabilità della società per gli illeciti controversi, l’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca), con decisione del 5 settembre 2019, ha accertato la violazione del diritto della Vinařství U Kapličky a un processo equo, in ragione del fatto che il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) aveva rigettato l’argomentazione basata sul carattere vincolante dell’attestato di cui al documento V I 1 senza aver preliminarmente sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 29. In tale contesto, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali: «1) Se rappresenti una mera condizione amministrativa per l’ingresso del vino nel territorio dell’[Unione] il documento V I 1, rilasciato a norma del [regolamento n. 555/2008], contenente un attestato dell’organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall’OIV o approvate dal[l’Unione]. 2) Se il diritto dell’Unione europea osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per l’illecito amministrativo consistente nell’immissione sul mercato di vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate nel[l’Unione], qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, secondo la quale il vino è stato ottenuto mediante l’impiego di pratiche enologiche approvate dal[l’Unione], che egli poteva ricavare dal documento V I 1, rilasciato dalle autorità moldave, ai sensi del [regolamento n. 555/2008]». 30. La Repubblica ceca e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte. Entrambe hanno altresì risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte. Il governo italiano, che non aveva presentato osservazioni scritte, ha altresì risposto a tali quesiti. La Corte ha deciso di statuire senza tenere un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura. IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale 1. Considerazioni preliminari 31. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’attestato di cui all’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, contenuto nel documento V I 1 redatto ai sensi dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008, e secondo il quale i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo pratiche enologiche approvate dall’Unione, costituisca una mera «condizione amministrativa» per l’ingresso di tali prodotti nel territorio dell’Unione europea o se, invece, lo stesso rilevi ai fini dell’accertamento della responsabilità del commerciante per aver commercializzato tali prodotti qualora essi non siano conformi a tali pratiche ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013. 32. Nel caso di specie, nell’esaminare la responsabilità della Vinařství U Kapličky per gli illeciti controversi, l’ispettorato centrale ha ritenuto che non fosse necessario esaminare i documenti V I 1 relativi ai prodotti in questione, per il motivo che tali documenti non avrebbero consentito alla società di liberarsi dalla propria responsabilità per tali illeciti, mentre, secondo il giudice del rinvio, la normativa dell’Unione riconosce senz’altro gli attestati rilasciati dagli organismi autorizzati a redigere i documenti V I 1, salva l’ipotesi di abuso di fiducia. Pertanto, l’attestato di cui al documento V I 1 non rappresenterebbe una mera formalità amministrativa a fini doganali, bensì potrebbe suscitare, in capo ad un commerciante di vino, l’impressione che il vino importato soddisfi determinati standard qualitativi. 33. A tal riguardo, il governo ceco sostiene che il documento V I 1 serve unicamente all’espletamento delle formalità doganali necessarie all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione, e che non rileva ai fini della successiva commercializzazione di tali prodotti nel territorio dell’Unione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un siffatto documento assuma una certa rilevanza per stabilire le caratteristiche di detti prodotti, benché non garantisca automaticamente la conformità del vino importato alle norme dell’Unione, che dovrebbe essere verificata mediante controlli supplementari effettuati dallo Stato membro interessato o dall’importatore. Il governo italiano condivide altresì, in sostanza, quest’ultima posizione. 34. Nei punti successivi delle presenti conclusioni, mi pare utile presentare una panoramica del quadro normativo applicabile, per poi esaminare la rilevanza del documento V I 1 nell’ambito dell’analisi della responsabilità del commerciante, come sostenuta nel procedimento principale. 2. Sul contesto normativo applicabile 35. In primo luogo, il regolamento n. 1308/2013 stabilisce, in particolare, le norme relative alle pratiche enologiche e ai metodi di analisi nonché le condizioni per l’importazione dei prodotti della vite. L’articolo 80, paragrafo 2, di tale regolamento dispone, in sostanza, che tali prodotti non sono commercializzabili nell’Unione se sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate. L’articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento stabilisce che l’importazione dei prodotti di cui sopra è soggetta alla presentazione dei due elementi seguenti: – da un lato, un certificato che attesta il rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione o raccomandate e pubblicate dall’OIV nel paese di origine del prodotto, redatto da un’autorità competente del paese terzo di origine del prodotto, figurante in un elenco pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA]; – dall’altro, un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto. 36. In secondo luogo, il regolamento n. 555/2008 prevede in particolare i documenti richiesti al momento dell’importazione dei prodotti in questione. L’articolo 40 del regolamento precisa che l’attestato e il bollettino di analisi summenzionati sono contenuti in un unico documento, definito dall’articolo 43 di detto regolamento il «documento V I 1». Quest’ultima disposizione prevede altresì, al paragrafo 1, secondo comma, che tale documento è redatto, per ciascuna partita destinata ad essere importata nell’Unione, su un «formulario V I 1» conforme al modello contenuto nell’allegato IX del regolamento stesso. Tale formulario, riprodotto al paragrafo 16 delle presenti conclusioni, contiene, da un lato, un modello prestampato di attestato, con il quale l’organismo competente certifica, in particolare, che i prodotti esaminati sono stati ottenuti con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV ovvero autorizzate dall’Unione e, dall’altro, un modello prestampato di bollettino di analisi da compilare con l’indicazione del titolo alcolometrico volumico totale e del titolo alcolometrico volumico effettivo. 37. Ai sensi dell’articolo 47 del regolamento n. 555/2008, il documento V I 1 è consegnato alle autorità competenti del paese di importazione, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica dei prodotti. 3. Sulla rilevanza del documento V I 1 38. Per quanto riguarda la rilevanza del documento V I 1 nell’ambito dell’analisi della responsabilità del commerciante per la commercializzazione di vino ottenuto secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, occorre distinguere, a mio avviso, tra le norme in materia di importazione e di immissione in libera pratica dei prodotti in questione nell’Unione ( 17 ), da un lato, e le norme in materia di commercializzazione di tali prodotti nel mercato dell’Unione, dall’altro. Se, ai fini dell’importazione e dell’immissione in libera pratica di detti prodotti, è sufficiente verificarne l’origine, l’autenticità e le caratteristiche qualitative al momento dell’importazione, in particolare mediante documenti redatti da organismi autorizzati ai sensi della normativa dell’Unione, per la commercializzazione degli stessi prodotti, è necessario, in particolare, che essi siano in ogni momento conformi a dette pratiche enologiche. 39. Orbene, sebbene la consegna del documento V I 1 alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo le formalità doganali consenta l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione, essa non è di per sé sufficiente per concludere che tali prodotti sono in ogni momento conformi alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione e richieste per la loro commercializzazione nel mercato dell’Unione. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché il vino è un prodotto complesso, sensibile a diversi fattori esterni, anche nel corso del trasporto, la non conformità di tale prodotto alle norme dell’Unione potrebbe risultare anche da un fattore intervenuto successivamente al rilascio di tale documento. Pertanto, sono necessari controlli periodici supplementari, a cura dell’importatore ( 18 ), per garantirne la qualità. 40. In altre parole, mi pare evidente che, in linea di principio, la conformità alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione ai fini dell’importazione e dell’immissione in libera pratica del vino, nell’ambito della quale rilevano il certificato e il bollettino di analisi oggetto del documento V I 1, non sia sufficiente, di per sé, a garantire la rispondenza a tali pratiche nella commercializzazione del vino ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013. 41. Ciò premesso, poiché il documento V I 1 attesta, al momento dell’importazione, la conformità di una partita di vino alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, non si può concludere che tale documento costituisca una mera «formalità amministrativa» priva di qualsiasi rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità del commerciante per aver commercializzato tale vino. A mio avviso, detto documento può essere preso in considerazione dalle autorità nazionali competenti tra gli elementi rilevanti al fine di esaminare la diligenza del commerciante di vino e, di conseguenza, al fine di escludere la responsabilità di quest’ultimo per illeciti del tipo di quelli oggetto del procedimento principale. 42. Certamente, la rilevanza del documento V I 1 dovrà essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie, ad esempio in funzione del tempo trascorso successivamente al rilascio di tale documento, degli spostamenti e degli altri eventuali fattori intervenuti sui prodotti in questione nonché di qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla qualità di tali prodotti. ( 19 ). A tal riguardo, senza voler invadere la sfera di competenza del giudice del rinvio, mi limiterò a sottolineare che le circostanze evidenziate dal governo ceco, che dimostrano che la Vinařství U Kapličky doveva conoscere il carattere problematico dei vini da essa importati ( 20 ), essendo state confermate dal giudice del rinvio, rendono molto limitata la rilevanza di detto documento nel caso di specie. 43. In conclusione, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’attestato contenuto nel documento V I 1, redatto ai sensi dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008, e secondo il quale i prodotti di cui trattasi sono stati ottenuti secondo pratiche enologiche approvate dall’Unione, non costituisce una mera «condizione amministrativa» per l’ingresso del vino nel territorio dell’Unione europea e può essere preso in considerazione tra gli elementi rilevanti per accertare la responsabilità di un commerciante per la commercializzazione di vino non conformi a tali pratiche ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 1. Considerazioni preliminari 44. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale che consente a un soggetto di non incorrere nella responsabilità per gli illeciti controversi qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, data dall’attestato di cui al documento V I 1, secondo la quale i prodotti in questione sono stati ottenuti in conformità alle pratiche enologiche approvate dal diritto dell’Unione. 45. A tal riguardo, il giudice del rinvio interpreta l’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004, alla luce della giurisprudenza dell’Ústavní soud (Corte costituzionale), nel senso che l’attestato di cui al documento V I 1 determini una presunzione (relativa) di rispondenza della partita di vino certificata alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione. Tale «presunzione di rispondenza» si applicherebbe, a mio avviso, non solo al momento dell’importazione del prodotto in questione, ma anche durante la commercializzazione dello stesso nell’Unione. 46. Il governo ceco ritiene che il diritto dell’Unione non consenta a una società quale Vinařství U Kapličky di liberarsi dalla responsabilità per gli illeciti controversi unicamente sulla base del documento V I 1, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il diritto dell’Unione non osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per gli illeciti controversi se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione, purché tale norma nazionale non sia interpretata nel senso che la mera presentazione, da parte del commerciante, del documento V I 1 rilasciato dalle competenti autorità moldave, sia sufficiente a liberarlo dalla responsabilità per gli illeciti controversi. 47. Prima di svolgere la mia analisi sulla compatibilità della presunzione descritta dal giudice del rinvio con il diritto dell’Unione, mi pare utile presentare una panoramica del quadro normativo applicabile. 2. Sul contesto normativo applicabile 48. Come ricordato dal considerando 4 del regolamento n. 1308/2013, le sanzioni per la violazione delle norme previste da tale regolamento sono indicate nel regolamento n. 1306/2013, che istituisce in particolare le norme che disciplinano i sistemi di gestione e di controllo degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi al finanziamento delle spese connesse alla PAC. L’articolo 89 di quest’ultimo regolamento prevede, al paragrafo 4, che, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, tra cui l’articolo 80 del regolamento n. 1308/2013, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano sanzioni amministrative «proporzionate, efficaci e dissuasive». La medesima disposizione prevede che tali sanzioni non si applicano nel caso di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera d) del regolamento n. 1306/2013, vale a dire se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione della legislazione settoriale agricola o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile. 49. Rilevo che l’articolo 17 del regolamento n. 178/2002 ( 21 ), nonché l’articolo 98 del regolamento n. 555/2008 ( 22 ), che non sono direttamente applicabili alla presente causa ( 23 ), contengono altresì norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alle relative sanzioni. 50. In ogni caso, l’articolo 89 del regolamento n. 1306/2013, l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002 e l’articolo 98 del regolamento n. 555/2008 prescrivono i medesimi requisiti legali, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente al principio di autonomia procedurale, la facoltà di prevedere sanzioni amministrative per la violazione delle norme, in particolare, in materia di pratiche enologiche e imponendo che le sanzioni di diritto nazionale da applicare in caso di violazione del diritto dell’Unione siano proporzionate, effettive e dissuasive ( 24 ). 51. Per quanto riguarda la normativa nazionale rilevante, a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004, una persona giuridica non risponde di un illecito amministrativo se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell’obbligo di cui trattasi. 3. Sull’interpretazione della normativa rilevante dell’Unione 52. Come ho rilevato ai paragrafi da 48 a 50 delle presenti conclusioni, la normativa rilevante dell’Unione attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza ad adottare sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di conformità alle pratiche enologiche, imponendo che tali sanzioni siano «proporzionate, effettive e dissuasive». Inoltre, la seconda questione pregiudiziale non riguarda le sanzioni stesse, bensì una norma procedurale che, in sostanza, quando un commerciante di vino dispone di un documento V I 1, inverte l’onere della prova quanto all’accertamento della responsabilità del commerciante per aver commercializzato un prodotto ottenuto secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione. 53. Sotto questo profilo, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirle, alla luce del principio di autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che tali norme non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 25 ). 54. Per quanto riguarda il principio di effettività, oggetto del procedimento principale, ricordo che, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano sanzioni amministrative che siano, segnatamente, «efficaci e dissuasive» ( 26 ); conformemente al diritto dell’Unione, è necessario verificare che le loro modalità di applicazione, ivi comprese tutte le norme procedurali rilevanti, non contrastino con tale principio, circostanza rimessa all’accertamento del giudice del rinvio. A prima vista, infatti, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che rende particolarmente difficile, se non impossibile, accertare la responsabilità di un commerciante di vino per violazione delle norme in materia di pratiche enologiche dell’Unione ( 27 ), è idonea a pregiudicare l’effettività delle sanzioni previste da tale normativa, in applicazione del diritto dell’Unione. 55. Al fine di fornire al giudice del rinvio elementi di interpretazione utili, attinenti al diritto dell’Unione, che gli consentiranno di pronunciarsi esso stesso sulla compatibilità della normativa nazionale rilevante con il diritto dell’Unione, rileverò anzitutto che, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, l’importatore è la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci importate ed è responsabile, in particolare, della loro rispondenza alle pratiche enologiche dell’Unione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013. 56. Constato, poi, che l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004 comporta, in sostanza, un’inversione dell’onere della prova quanto all’accertamento della responsabilità del commerciante di vino per aver commercializzato prodotti ottenuti secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, inversione che si fonda esclusivamente sull’attestato contenuto nel documento V I 1 ( 28 ). 57. Infine, ricordo che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013, tale attestato è presentato ai fini dell’ importazione dei prodotti in questione e che, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento n. 555/2008, tale documento è consegnato alle autorità competenti all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’ immissione in libera pratica di tali prodotti. Come ho rilevato in risposta alla prima questione pregiudiziale ( 29 ), detto attestato non è dunque concepito per certificare la rispondenza alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione durante la commercializzazione di detti prodotti, come previsto dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. 58. In tali circostanze, dubito che un’inversione dell’onere della prova quanto alla responsabilità del soggetto che commercializzi i prodotti in questione, che attribuisce l’onere del controllo della qualità di tali prodotti alle autorità nazionali competenti e rende particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, l’accertamento della responsabilità di tale soggetto, possa fondarsi su un attestato, come quello contenuto nel documento V I 1, che certifica il rispetto delle pratiche enologiche dell’Unione al momento dell’importazione di un prodotto come il vino, che è complesso e sensibile a diversi fattori esterni che intervengono nel corso del trasporto o di altri trattamenti o fattori ulteriori. Spetta comunque al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie. 59. In conclusione, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 89 del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui un commerciante di vino importato da un paese terzo non è responsabile per la mancata conformità delle partite di vino oggetto dell’attestato contenuto in un documento V I 1 alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la «presunzione di conformità» conferita da tale documento, poiché la suddetta presunzione rende particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, l’accertamento della responsabilità del commerciante, segnatamente tenuto conto che: – ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, l’importatore è la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci importate; – l’interpretazione della normativa nazionale prospettata dal giudice del rinvio comporta, in sostanza, un’inversione dell’onere della prova dell’accertamento della responsabilità del commerciante di vino per la commercializzazione di prodotti ottenuti secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, che si fonda esclusivamente sull’attestato contenuto nel documento V I 1; – tale attestato non è specificamente concepito per garantire il rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione nel corso della commercializzazione di tali prodotti, come previsto dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. V. Conclusione 60. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca) nel modo seguente: 1) L’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’attestato contenuto nei documenti V I 1, redatti ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, secondo il quale partite di vino importate nell’Unione europea sono state ottenute secondo pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, non costituisce una mera «condizione amministrativa» per l’ingresso del vino nel territorio dell’Unione e può essere preso in considerazione tra gli elementi rilevanti per accertare la responsabilità del commerciante per la commercializzazione di vini non conformi alle pratiche enologiche autorizzate ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013. 2) L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo cui un commerciante che importa vino da un paese terzo non è responsabile per la mancata conformità delle partite di vino oggetto dell’attestato contenuto in un documento V I 1 alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la «presunzione di conformità» conferita da tale documento, qualora la suddetta presunzione rende particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, l’accertamento della responsabilità del commerciante, segnatamente tenuto conto che: – secondo l’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, l’importatore è la persona fisica o giuridica o un’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione, che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci importate; – l’interpretazione della normativa nazionale prospettata dal giudice del rinvio comporta, in sostanza, un’inversione dell’onere della prova dell’accertamento della responsabilità del commerciante di vino per la commercializzazione di prodotti ottenuti secondo pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione, fondata esclusivamente sull’attestato contenuto nel documento V I 1; – tale attestato non è specificamente concepito per garantire il rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione nel corso della commercializzazione di tali prodotti, come previsto dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 671 ). ( 3 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ( GU 2008, L 170, pag. 1 ). ( 4 ) Tale regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) ( GU 2007, L 299, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13 ). ( 6 ) Tale parte riguarda le «categorie di prodotti vitivinicoli», tra le quali figura il «vino», definito come «il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve». ( 7 ) Tale allegato riguarda le «[p]ratiche enologiche di cui all’articolo 80». ( 8 ) I codici includono, in particolare, i mosti di uva e i vini. ( 9 ) Il regolamento è stato modificato dall’articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 dicembre 2017, che integra il [regolamento n. 1308/2013] per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il [regolamento n. 1306/2013] per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti [n. 555/2008], (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della [OSCURATO:PERSONA] e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della [OSCURATO:PERSONA] e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2018, L 58, pag. 1 ). Tale disposizione ha abrogato tutte le disposizioni del regolamento n. 555/2008 di seguito citate, che restano tuttavia applicabili ratione temporis al procedimento principale. ( 10 ) Regolamento del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ( GU 2008, L 148, pag. 1 ). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 1234/2007 ( GU 2009, L 154, pag. 1 ). Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 491/2009, i riferimenti al regolamento n. 479/2008 si intendevano fatti al regolamento n. 1234/2007, che è stato a sua volta abrogato dal regolamento n. 1308/2013. ( 11 ) L’articolo 82 del regolamento n. 479/2008 è stato sostituito dall’articolo 158 bis del regolamento n. 1234/2007, a sua volta sostituito dall’articolo 90 del regolamento n. 1308/2013. ( 12 ) Regolamento n. 607/2009 della [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ( GU 2009, L 193, pag. 60 ). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche al disciplinare di produzione, la cancellazione, l’etichettatura e la presentazione ( GU 2019, L 9, pag. 2 ). Cionondimeno, considerata la data dei fatti di cui al procedimento principale, alla presente causa resta applicabile il regolamento n. 607/2009. ( 13 ) Tale disposizione è contenuta nel capo IV del regolamento, dal titolo «Etichettatura e presentazione», nella sezione 1, intitolata «Indicazioni obbligatorie». ( 14 ) L’articolo 59 di tale regolamento, rubricato «Indicazioni obbligatorie», prevedeva, al paragrafo 1, lettere e) e f), in particolare, che l’etichettatura e la presentazione dei vini commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contenessero l’indicazione obbligatoria, da un lato, dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore, e, dall’altro, l’identità dell’importatore nel caso dei vini importati. L’articolo 59 di detto regolamento è stato sostituito, senza modificazioni, dall’articolo 118 sexvicies del regolamento n. 1234/2007, a sua volta sostituito dall’articolo 119 del regolamento n. 1308/2013. ( 15 ) Regolamento del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), abrogato dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) ( GU 2008, L 145, pag. 1 ), a sua volta abrogato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ). ( 16 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( GU 2002, L 31, pag. 1 ). ( 17 ) Rilevo che la normativa dell’Unione riguardante il documento V I 1 non opera una distinzione chiara tra l’uso di tale documento ai fini, da un lato, dell’importazione dei prodotti in questione e, dall’altro, della loro immissione in libera pratica. Mentre l’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013 prevede, in particolare, che l’ importazione dei vini sia soggetta alla presentazione del certificato e del bollettino di analisi che, ai sensi degli articoli 40 e 43 del regolamento n. 555/2008, sono oggetto del documento V I 1, l’articolo 47 di tale regolamento precisa che tale documento è consegnato alle autorità competenti all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’ immissione in libera pratica della partita cui si riferisce. ( 18 ) Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 607/2009, ai fini, in particolare, dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 479/2008 [che corrisponde attualmente all’articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1308/2013 – v. nota a piè di pagina n. 14 delle presenti conclusioni], l’«importatore» è «la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nel[l’Unione] che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci [importate]» (il corsivo è mio). ( 19 ) Ad esempio, mi sembra che, se il certificato contenuto in tale documento può avere una certa rilevanza per verificare se l’importatore abbia agito con ragionevole diligenza al momento dell’immissione in libera pratica della partita di vino oggetto del certificato, ciò non vale più una volta che il prodotto è stato trasferito o manipolato, o anche una volta che sia trascorso un certo lasso di tempo dall’importazione. ( 20 ) Il governo ceco fa riferimento in particolare ad una sanzione inflitta a tale società nel corso del 2014 per vini importati e al fatto che l’ispettorato centrale aveva espresso dubbi quanto alla qualità di taluni vini importati, al prezzo di acquisto estremamente basso dei prodotti in questione e alle modalità «opache» di vendita, al momento del passaggio, prima della vendita al dettaglio, di tali prodotti tra due società gestite dalle stesse persone. ( 21 ) Tale articolo prevede al paragrafo 1, da un lato, che spetta agli operatori del settore alimentare garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte e al paragrafo 2, dall’altro, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, tra l’altro, controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori e determinano le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione delle suddette regole, precisando che le misure e le sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive». ( 22 ) Tale articolo impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del regolamento n. 479/2008, successivamente sostituito dal regolamento n. 1308/2013 (v. la nota a piè di pagina 10 delle presenti conclusioni), che siano «effettive, proporzionate e dissuasive» per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione. ( 23 ) Per quanto riguarda l’articolo 17 del regolamento n. 178/2002, la Corte ha già dichiarato che tale articolo costituisce una regola generale nel settore degli alimenti e dei mangimi che si applica unicamente nei limiti in cui il diritto dell’Unione non prevede norme specifiche per talune categorie di alimenti e mangimi (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2005, HLH Warenvertrieb e Orthica, C‑211/03, C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03 , EU:C:2005:370 , punti da 36 a 39 ). Orbene, l’articolo 89 del regolamento n. 1306/2013 costituisce, a mio avviso, una regola siffatta. Per quanto riguarda il regolamento n. 555/2008, come risulta dall’articolo 1, esso reca modalità di applicazione di alcune disposizioni del regolamento n. 479/2008, tra le quali non figura l’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento, che è stato sostituito, in sostanza, dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 (v. la nota a piè di pagina n. 10 delle presenti conclusioni). ( 24 ) Menziono altresì il considerando 39 del regolamento n. 1306/2013, il quale prevede che è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell’Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative. ( 25 ) V. sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. ( C‑74/14 , EU:C:2016:42 , punto 32 e giurisprudenza citata). ( 26 ) Preciso che il requisito per cui le sanzioni devono altresì essere «proporzionate» ai sensi di tale disposizione non è in discussione nel caso di specie. ( 27 ) Infatti, la «presunzione di rispondenza» data da un documento V I 1 potrebbe essere interpretata nel senso che, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge n. 321/2004, la persona giuridica che detiene tale documento ha fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 e non è quindi responsabile di una violazione di tale disposizione. In un tale situazione, benché non sia impossibile, in linea di principio, per l’autorità competente effettuare essa stessa analisi per verificare la rispondenza del vino alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione, sarebbe praticamente impossibile per tale autorità provare la responsabilità del commerciante di vino qualora quest’ultimo non si sia conformato a tali pratiche. ( 28 ) Ciò potrebbe comportare che la persona che commercializza il prodotto, avendo ottenuto tale attestato, non sarebbe tenuta a procedere a controlli, che resterebbero esclusivamente a carico delle autorità nazionali. ( 29 ) V. paragrafi da 38 a 42 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1308/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris