CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44875/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 19 gennaio 2021, ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata con riferimento ai seguenti periodi: 4.1.2006 - 18.5.2006; 5.9.2006 - 30.11.2006; 1.6.2019 - 20.10.2019 2. Propone ricorso per cassazione il Caputo, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizio della motivazione ed osservanza ed erronea applicazione delle norme previste dall'ordinamento penitenziario. In particolare, lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dei pregressi provvedimenti di accoglimento della liberazione anticipata per i periodi dal 12.5.2008 -11.11.2p08; 12.11.2008 - 5.12.2008; 27.12.2017 -1.6.2018; 1.6.2018 - 1.12.2018; 132.2018 - 1.6.2019 pur emessi in presenza dei medesimi elementi oggetto di valutazione negativa nel provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, senza entrare in contrasto con i precedenti provvedimenti, che si riferiscono tutti a periodi diversi e distanti anche di anni da quelli oggetto dell'istanza presa in esame, ha negato il beneficio valorizzando dati fattuali, nemmeno contestati, assai significativi dell'assenza in capo al condannato di una seria volontà di partecipazione all'opera rieducativa. Precisamente, si tratta: - per i periodi in valutazione relativi all'anno 2006, della consumazione di reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile; - per il periodo 1.6.2019 - 20.10.2019, della sospensione e della successiva revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna) 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,[OSCURATO:PERSONA] F• ,• 19 asa c,_ DEPOS