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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29624/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo léannullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessato, con effrazione del nottolino di accensione, di un'autovettura parcheggiata nella pubblica via -dichiarando l'imputato colpevole del reato ascritto e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 603 co. 3 bis cod.proc.pen. per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità sull'annotazione di polizia giudiziaria a firma di un sostituto commissario che, fuori dal servizio, era stato testimone oculare.

Sostiene la Difesa ricorrente che, trattandosi, a tutti gli effetti, come riconosciuto dallo stesso Pubblico Ministero appellante, di una prova dichiarativa, decisiva, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria.

La stessa sentenza impugnata annota che "il tema de/processo non è quello della veridicità del verbale quanto quello dell'attendibilità del riconoscimento effettuato dal Marine/li nelle condizioni di luogo e di tempo descritte nel verbale".

I Giudici di merito hanno dato, in effetti, una diversa interpretazione del contenuto della prova dichiarativa senza rinnovare la prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Secondo la prospettazione difensiva, l'annotazione di servizio redatta dal [OSCURATO:PERSONA] di P.S., attestante quanto da lui visto in merito ai fatti e contenente, in particolare, il riconoscimento dell'imputato (da lui conosciuto come pregiudicato del luogo) sarebbe, a tutti gli effetti, una prova dichiarativa, sebbene trasfusa in un documento.

Come tale, essa avrebbe dovuto essere rinnovata ai sensi dell'art. 606, comma 3 bis, cod. proc. pen., in presenza di impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

2. La deduzione non è corretta.

Nel nostro ordinamento il legislatore ha accolto la distinzione tra prova critica e prova documentale, quest'ultima disciplinata, nel processo penale, dal Libro III, Titolo II, cod. proc. pen., agli artt. 234-243.

La prova documentale costituisce un vero e proprio mezzo di prova, anzi, essa rappresenta la prova precostituita per eccellenza in quanto preesiste al processo o comunque a prescindere dal processo, e, per questo motivo, si pone come eccezione alla regola base del contraddittorio nella formazione della prova; in effetti, la prova documentale si colloca nel punto di frizione tra il principio del contraddittorio e il principio di non dispersione della prova, eccezione questa disciplinata dal comma 5 dell'alt 111 Cost..2.1.11 legislatore ha tenuto distinto l'ambito dei documenti da quello degli atti.

I primi sono formati fuori dall'ambito processuale, e devono essere acquisiti al processo per poter assumere rilevanza probatoria, mentre i secondi sono formati all'interno del procedimento.

Come è noto, al fine di acquisire documenti, sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento.

In tal senso le Sezioni Unite "Prisco" ( Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006 Cc. (dep. 28/07/2006) :"Come ha chiarito la Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito, la distinzione tra documenti e atti del procedimento è netta perché "le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso" (Gazzetta ufficiale, supplemento n. 2 del 24 ottobre 1988, p. 67).

Del resto questa distinzione trova riscontro anche nella giurisprudenza più avvertita della Corte di cassazione, la quale ha avuto occasione di precisare che "ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni; a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che Io stesso oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento" (Sez.

V, 13 aprile 1999, n. 6887, Gianferrari, rv. 213606; Sez.

V, 16 marzo 1999, n. 5337, [OSCURATO:PERSONA], rv. 213183).

In applicazione di tale principio le Sezioni Unite hanno chiarito che "solo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale (si pensi ad esempio, oltre che ai casi citati, alle videoregistrazioni di violenze negli stadi), mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono, secondo il codice, la documentazione dell'attività investigativa, e non documenti.

Esse perciò sono suscettibili di utilizzazione processuale solo se sono riconducibili a un'altra categoria probatoria, che la giurisprudenza per le riprese in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico ha individuato in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall'art. 189 c.p.p.." Non c'è dubbio, infatti, che quando il documento rappresenti un atto descrittivo o narrativo, lo stesso può fungere da prova solo qualora la dichiarazione documentata abbia rilevanza innanzitutto essa stessa come fatto, e non quando abbia rilevanza esclusivamente come rappresentazione di un fatto, come dichiarazione, perché in questa ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo; in altre parole, è inammissibile la prova quando con il documento si vuole accertare il fatto attestato nella dichiarazione, perché ciò può avvenire soltanto introducendola nel processo come testimonianza (Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007, Rv. 238220 ; conf.

Sez. 2 n. 29645 del 14/09/2020 Rv. 279857 ).

La scelta legislativa di distinguere nettamente i documenti dalla documentazione degli atti del procedimento restringe la nozione di documento probatorio.

L'art. 234 cod. proc. pen. afferma che "è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo".

L'articolo evidenzia il requisito positivo del documento: affinché vi sia documento è sufficiente che si tratti di uno scritto oppure di un oggetto comunque idoneo a rappresentare un fatto, una persona o una cosa; non è rilevante il supporto sul quale è incorporata la rappresentazione che, pertanto, può essere la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 2.2.A tal proposito, Sez. 3, n. 3397 del 23/11/2016 Ud. (dep. 24/01/2017) Rv. 269180 ha affermato che "Costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni.

"(In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potessero essere assunte soltanto attraverso l'esame testimoniale oppure con il consenso delle parti).

Nell'affermare il principio, la sentenza ha evocato una pronunzia risalente della Corte costituzionale (sent. 142/1992), con cui è stato ritenuto ammissibile il c.d. documento dichiarativo, ossia di quel documento in cui il fatto rappresentato è una dichiarazione di scienza proveniente dall'uomo.

Con la citata pronuncia, la Corte costituzionale ha chiarito che l'art. 234 cod. proc. pen., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento - così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare".

E ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà "rappresentate" e, in particolare, senza operare distinzioni tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni, con la conseguenza che, in linea di principio, può costituire prova documentale e, come tale, può trovare ingresso nel processo penale, qualsiasi documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni di scienza, fermo restando che la natura e l'attitudine del documento a rappresentare è cosa diversa dal contenuto della dichiarazione incorporata nel documento stesso e perciò dovendosi, secondo una accreditata impostazione dottrinale, distinguere tra il contenuto e il contenente, cioè tra il documento e la dichiarazione, distinzione che riesce sufficientemente facile quando si ricordi che la dichiarazione è un atto, mentre il documento è una cosa.

In applicazione di tale principio è stata censurata la decisione del Tribunale che, sul presupposto che i documenti contenessero dichiarazioni, li ha ritenuti, per ciò solo, non acquisibili, privando in tal modo la parte inammissibilmente del diritto alla prova ( sent. n. 3397/2016 cit.).

3. Tirando le fila del ragionamento, si osserva come, nel caso di specie, venga in rilievo uno scritto nel quale è trasfusa una dichiarazione di scienza; si tratta di un documento rappresentativo di un fatto, attraverso il quale è filtrata la dichiarazione.

La prova dichiarativa è quella che viene raccolta nel procedimento, e, nel giudizio di appello, il giudice non può ribaltarla se non la rinnova.

Ma qui, viene in rilievo uno scritto - formatosi fuori dal processo - , e tanto integra una situazione processuale del tutto diversa dalla prova dichiarativa, anche da quella che si sarebbe verificata laddove si fosse trattato di sommarie informazioni rese alla p.g. durante le indagini e acquisite nel rito abbreviato: in tal caso, si tratterebbe, non di una dichiarazione di scienza dell'uomo, ma di un atto formatosi nel processo a mezzo della verbalizzazione di una dichiarazione trasfusa in un atto processuale, cioè di una prova fondata su una interlocuzione tra dichiarante e chi raccoglie la dichiarazione. 3.1.Così stando le cose, la Corte di appello ha ribaltato l'esito decisorio di primo grado, non sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma in seguito a una rivalutazione di un documento dichiarativo, contenente, cioè, una dichiarazione di scienza del suo autore.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo léannullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessato, con effrazione del nottolino di accensione, di un'autovettura parcheggiata nella pubblica via -dichiarando l'imputato colpevole del reato ascritto e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 603 co. 3 bis cod.proc.pen. per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità sull'annotazione di polizia giudiziaria a firma di un sostituto commissario che, fuori dal servizio, era stato testimone oculare. Sostiene la Difesa ricorrente che, trattandosi, a tutti gli effetti, come riconosciuto dallo stesso Pubblico Ministero appellante, di una prova dichiarativa, decisiva, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. La stessa sentenza impugnata annota che "il tema de/processo non è quello della veridicità del verbale quanto quello dell'attendibilità del riconoscimento effettuato dal Marine/li nelle condizioni di luogo e di tempo descritte nel verbale". I Giudici di merito hanno dato, in effetti, una diversa interpretazione del contenuto della prova dichiarativa senza rinnovare la prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Secondo la prospettazione difensiva, l'annotazione di servizio redatta dal [OSCURATO:PERSONA] di P.S., attestante quanto da lui visto in merito ai fatti e contenente, in particolare, il riconoscimento dell'imputato (da lui conosciuto come pregiudicato del luogo) sarebbe, a tutti gli effetti, una prova dichiarativa, sebbene trasfusa in un documento. Come tale, essa avrebbe dovuto essere rinnovata ai sensi dell'art. 606, comma 3 bis, cod. proc. pen., in presenza di impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. 2. La deduzione non è corretta. Nel nostro ordinamento il legislatore ha accolto la distinzione tra prova critica e prova documentale, quest'ultima disciplinata, nel processo penale, dal Libro III, Titolo II, cod. proc. pen., agli artt. 234-243. La prova documentale costituisce un vero e proprio mezzo di prova, anzi, essa rappresenta la prova precostituita per eccellenza in quanto preesiste al processo o comunque a prescindere dal processo, e, per questo motivo, si pone come eccezione alla regola base del contraddittorio nella formazione della prova; in effetti, la prova documentale si colloca nel punto di frizione tra il principio del contraddittorio e il principio di non dispersione della prova, eccezione questa disciplinata dal comma 5 dell'alt 111 Cost..2.1.11 legislatore ha tenuto distinto l'ambito dei documenti da quello degli atti. I primi sono formati fuori dall'ambito processuale, e devono essere acquisiti al processo per poter assumere rilevanza probatoria, mentre i secondi sono formati all'interno del procedimento. Come è noto, al fine di acquisire documenti, sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento. In tal senso le Sezioni Unite "Prisco" ( Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 Cc. (dep. 28/07/2006) :"Come ha chiarito la Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito, la distinzione tra documenti e atti del procedimento è netta perché "le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso" (Gazzetta ufficiale, supplemento n. 2 del 24 ottobre 1988, p. 67). Del resto questa distinzione trova riscontro anche nella giurisprudenza più avvertita della Corte di cassazione, la quale ha avuto occasione di precisare che "ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni; a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che Io stesso oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento" (Sez. V, 13 aprile 1999, n. 6887, Gianferrari, rv. 213606; Sez. V, 16 marzo 1999, n. 5337, [OSCURATO:PERSONA], rv. 213183). In applicazione di tale principio le Sezioni Unite hanno chiarito che "solo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale (si pensi ad esempio, oltre che ai casi citati, alle videoregistrazioni di violenze negli stadi), mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono, secondo il codice, la documentazione dell'attività investigativa, e non documenti. Esse perciò sono suscettibili di utilizzazione processuale solo se sono riconducibili a un'altra categoria probatoria, che la giurisprudenza per le riprese in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico ha individuato in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall'art. 189 c.p.p.." Non c'è dubbio, infatti, che quando il documento rappresenti un atto descrittivo o narrativo, lo stesso può fungere da prova solo qualora la dichiarazione documentata abbia rilevanza innanzitutto essa stessa come fatto, e non quando abbia rilevanza esclusivamente come rappresentazione di un fatto, come dichiarazione, perché in questa ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo; in altre parole, è inammissibile la prova quando con il documento si vuole accertare il fatto attestato nella dichiarazione, perché ciò può avvenire soltanto introducendola nel processo come testimonianza (Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007, Rv. 238220 ; conf. Sez. 2 n. 29645 del 14/09/2020 Rv. 279857 ). La scelta legislativa di distinguere nettamente i documenti dalla documentazione degli atti del procedimento restringe la nozione di documento probatorio. L'art. 234 cod. proc. pen. afferma che "è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo". L'articolo evidenzia il requisito positivo del documento: affinché vi sia documento è sufficiente che si tratti di uno scritto oppure di un oggetto comunque idoneo a rappresentare un fatto, una persona o una cosa; non è rilevante il supporto sul quale è incorporata la rappresentazione che, pertanto, può essere la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 2.2.A tal proposito, Sez. 3, n. 3397 del 23/11/2016 Ud. (dep. 24/01/2017) Rv. 269180 ha affermato che "Costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni. "(In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potessero essere assunte soltanto attraverso l'esame testimoniale oppure con il consenso delle parti). Nell'affermare il principio, la sentenza ha evocato una pronunzia risalente della Corte costituzionale (sent. 142/1992), con cui è stato ritenuto ammissibile il c.d. documento dichiarativo, ossia di quel documento in cui il fatto rappresentato è una dichiarazione di scienza proveniente dall'uomo. Con la citata pronuncia, la Corte costituzionale ha chiarito che l'art. 234 cod. proc. pen., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento - così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare". E ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà "rappresentate" e, in particolare, senza operare distinzioni tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni, con la conseguenza che, in linea di principio, può costituire prova documentale e, come tale, può trovare ingresso nel processo penale, qualsiasi documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni di scienza, fermo restando che la natura e l'attitudine del documento a rappresentare è cosa diversa dal contenuto della dichiarazione incorporata nel documento stesso e perciò dovendosi, secondo una accreditata impostazione dottrinale, distinguere tra il contenuto e il contenente, cioè tra il documento e la dichiarazione, distinzione che riesce sufficientemente facile quando si ricordi che la dichiarazione è un atto, mentre il documento è una cosa. In applicazione di tale principio è stata censurata la decisione del Tribunale che, sul presupposto che i documenti contenessero dichiarazioni, li ha ritenuti, per ciò solo, non acquisibili, privando in tal modo la parte inammissibilmente del diritto alla prova ( sent. n. 3397/2016 cit.). 3. Tirando le fila del ragionamento, si osserva come, nel caso di specie, venga in rilievo uno scritto nel quale è trasfusa una dichiarazione di scienza; si tratta di un documento rappresentativo di un fatto, attraverso il quale è filtrata la dichiarazione. La prova dichiarativa è quella che viene raccolta nel procedimento, e, nel giudizio di appello, il giudice non può ribaltarla se non la rinnova. Ma qui, viene in rilievo uno scritto - formatosi fuori dal processo - , e tanto integra una situazione processuale del tutto diversa dalla prova dichiarativa, anche da quella che si sarebbe verificata laddove si fosse trattato di sommarie informazioni rese alla p.g. durante le indagini e acquisite nel rito abbreviato: in tal caso, si tratterebbe, non di una dichiarazione di scienza dell'uomo, ma di un atto formatosi nel processo a mezzo della verbalizzazione di una dichiarazione trasfusa in un atto processuale, cioè di una prova fondata su una interlocuzione tra dichiarante e chi raccoglie la dichiarazione. 3.1.Così stando le cose, la Corte di appello ha ribaltato l'esito decisorio di primo grado, non sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma in seguito a una rivalutazione di un documento dichiarativo, contenente, cioè, una dichiarazione di scienza del suo autore. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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