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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 febbraio 1950

Cassazione n. 25177/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1950 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1958 avverso il decreto del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Francesco PERRE e Maria BARBARO, nella qualità di terzi interessati, propongono ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso il decreto in epigrafe, con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di Prevenzione, ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca di alcuni beni immobili resa con provvedimento del 14 novembre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La confisca di prevenzione era stata disposta, nell'ambito del procedimento n. 374/1997 instaurato nei confronti di Francesco BARBARO, con decreto emesso in data 10 giugno 1999, poi divenuto definitivo.

Nel decreto impugnato, la Corte di appello rileva che le circostanze della cui omessa valutazione da parte del primo giudice si dolevano gli appellanti erano state, in realtà, già ampiamente valutate nel precedente decreto emesso in data 13 aprile 2010, con il quale la suddetta Corte aveva confermato la statuizione di rigetto di analoga istanza di revoca presentata, in relazione agli stessi immobili, oltre che dal PERRE e dalla BARBARO, dalla figlia di costoro Maria PERRE (il ricorso per cassazione avverso quel provvedimento della Corte territoriale era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 27 aprile 2012).

Pienamente condivisibile, pertanto, stante la preclusione processuale, era la declaratoria di inammissibilità della nuova istanza di revoca emessa dal Tribunale, così come condivisibili dovevano considerarsi le valutazioni del giudice di primo grado circa l'impossibilità di qualificare come "prova nuova" la relazione di consulenza tecnica redatta dall'arch.

LUCISANO, elaborato che si limitava a ripercorrere l'iter amministrativo relativo alla edificazione del fabbricato di via Ielasi e a descrivere la consistenza delle opere realizzate nel tempo.

2. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi: con il primo, si denuncia la violazione degli artt. 10 e 28 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art. 630 cod. proc. pen., non essendosi la Corte di merito attenuta alla corretta interpretazione delle norme sulla revocazione della confisca di prevenzione; con il secondo, si deduce la violazione degli artt. 10 e 24 del citato decreto legislativo in presenza della prova della liceità e della proporzionalità della provvista utilizzata per l'acquisto del bene da parte dei coniugi PERRE-BARBARO.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per difetto di procura speciale in capo al difensore dei ricorrenti, entrambi rivestenti la qualità di terzi interessati.

In ordine alla problematica relativa alla costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, G.T. auto s.r.I., Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 dell'1/12/2017, dep. 2018, Fazzari,é Rv. 273505; Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894; Sez. 1, n. 18234 del 2/4/2014, Tropea ed altro, Rv. 259441; Sez. 1, n. 8362 del 10/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259549; Sez. 1, n. 8361 del 10/1/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 3, n. 39077 del 21/3/2013, Aronne, Rv. 257729 Sez. 6, n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873; Sez. 6, n. 11796 del 4/3/2010, Pilato, Rv. 246485; Sez. 6, n. 46429 del 17/9/2009, Pace ed altri, Rv. 245440) secondo cui «per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.

La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto d'impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.

"personalissimi".

Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.».

In applicazione di tale principio, la maggioritaria giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 dell'1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445, oltre alla già citata Sez. 1, n. 8361/2014).

Lo stesso principio, dall'evidente carattere sistematico, è stato esteso dalle Sezioni Unite di questa Corte alla materia delle misure di prevenzione in relazione a un ricorso per cassazione proposto (da difensore di terzo interessato sprovvisto di procura speciale) avverso decreto applicativo di confisca (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894).

Con la sentenza da ultimo citata, il Supremo consesso ha, inoltre, escluso la possibilità di attivare in favore del terzo interessato di cui si accerti il difetto di procura speciale il meccanismo sanante previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., posto che, secondo le regole della procedura penale, i termini per proporre valida impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, sicché, in assenza di una disposizione suscettibile di consentire il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è permesso derogare ad essi.

Alla stregua degli enunciati principi, che il Collegio intende ribadire, i ricorsi proposti dai terzi interessati Francesco PERRE e Maria BARBARO vanno dichiarati inammissibili, non essendo stata rinvenuta in atti la prescritta procura speciale in capo al loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], né ad essa è stato fatto neppure incidentalmente riferimento nelle premesse dell'atto impugnatorio congiunto.

2. Alla medesima decisione si sarebbe, in ogni caso, pervenuti anche qualora la procura speciale fosse stata ritualmente conferita e versata in atti.

Come ampiamente evidenziato dalla Corte di merito, l'istanza di revoca della confisca di prevenzione formulata dal PERRE e dalla BARBARO, dichiarata inammissibile dal primo giudice con decreto confermato dai giudici dell'appello, non è altro che la pedissequa ripetizione di analoga precedente istanza di revoca già rigettata nell'ambito del procedimento definito con sentenza di questa Prima Sezione n. 32828 del 27 aprile 2012.

In presenza di tale preclusione processuale, i terzi interessati non hanno allegato, al fine di superarla, "prove nuove decisive, sopravvenute", come richiesto dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.

Igs. n. 159/2011.

La consulenza tecnica redatta dall'arch.

LUCISANO ha avuto, infatti, ad oggetto - per come argomentatamente affermato dalla Corte di appello - gli stessi elementi di cognizione emergenti dalla consulenza tecnica dell'ing.

LUPIS già esaminati nel precedente procedimento.

D'altro canto, la consulenza tecnica, così come la perizia, possono essere riconducibili alla nozione di "prove nuove", ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo se fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, condizione, quest'ultima, che certamente non ricorre nel caso di specie (fra molte, Sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592).

3. Alla luce delle ragioni esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1950 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1958 avverso il decreto del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Francesco PERRE e Maria BARBARO, nella qualità di terzi interessati, propongono ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso il decreto in epigrafe, con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di Prevenzione, ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca di alcuni beni immobili resa con provvedimento del 14 novembre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La confisca di prevenzione era stata disposta, nell'ambito del procedimento n. 374/1997 instaurato nei confronti di Francesco BARBARO, con decreto emesso in data 10 giugno 1999, poi divenuto definitivo. Nel decreto impugnato, la Corte di appello rileva che le circostanze della cui omessa valutazione da parte del primo giudice si dolevano gli appellanti erano state, in realtà, già ampiamente valutate nel precedente decreto emesso in data 13 aprile 2010, con il quale la suddetta Corte aveva confermato la statuizione di rigetto di analoga istanza di revoca presentata, in relazione agli stessi immobili, oltre che dal PERRE e dalla BARBARO, dalla figlia di costoro Maria PERRE (il ricorso per cassazione avverso quel provvedimento della Corte territoriale era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 27 aprile 2012). Pienamente condivisibile, pertanto, stante la preclusione processuale, era la declaratoria di inammissibilità della nuova istanza di revoca emessa dal Tribunale, così come condivisibili dovevano considerarsi le valutazioni del giudice di primo grado circa l'impossibilità di qualificare come "prova nuova" la relazione di consulenza tecnica redatta dall'arch. LUCISANO, elaborato che si limitava a ripercorrere l'iter amministrativo relativo alla edificazione del fabbricato di via Ielasi e a descrivere la consistenza delle opere realizzate nel tempo. 2. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi: con il primo, si denuncia la violazione degli artt. 10 e 28 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art. 630 cod. proc. pen., non essendosi la Corte di merito attenuta alla corretta interpretazione delle norme sulla revocazione della confisca di prevenzione; con il secondo, si deduce la violazione degli artt. 10 e 24 del citato decreto legislativo in presenza della prova della liceità e della proporzionalità della provvista utilizzata per l'acquisto del bene da parte dei coniugi PERRE-BARBARO. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per difetto di procura speciale in capo al difensore dei ricorrenti, entrambi rivestenti la qualità di terzi interessati. In ordine alla problematica relativa alla costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, G.T. auto s.r.I., Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 dell'1/12/2017, dep. 2018, Fazzari,é Rv. 273505; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894; Sez. 1, n. 18234 del 2/4/2014, Tropea ed altro, Rv. 259441; Sez. 1, n. 8362 del 10/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259549; Sez. 1, n. 8361 del 10/1/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 3, n. 39077 del 21/3/2013, Aronne, Rv. 257729 Sez. 6, n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873; Sez. 6, n. 11796 del 4/3/2010, Pilato, Rv. 246485; Sez. 6, n. 46429 del 17/9/2009, Pace ed altri, Rv. 245440) secondo cui «per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto d'impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.». In applicazione di tale principio, la maggioritaria giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 dell'1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445, oltre alla già citata Sez. 1, n. 8361/2014). Lo stesso principio, dall'evidente carattere sistematico, è stato esteso dalle Sezioni Unite di questa Corte alla materia delle misure di prevenzione in relazione a un ricorso per cassazione proposto (da difensore di terzo interessato sprovvisto di procura speciale) avverso decreto applicativo di confisca (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894). Con la sentenza da ultimo citata, il Supremo consesso ha, inoltre, escluso la possibilità di attivare in favore del terzo interessato di cui si accerti il difetto di procura speciale il meccanismo sanante previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., posto che, secondo le regole della procedura penale, i termini per proporre valida impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, sicché, in assenza di una disposizione suscettibile di consentire il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è permesso derogare ad essi. Alla stregua degli enunciati principi, che il Collegio intende ribadire, i ricorsi proposti dai terzi interessati Francesco PERRE e Maria BARBARO vanno dichiarati inammissibili, non essendo stata rinvenuta in atti la prescritta procura speciale in capo al loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], né ad essa è stato fatto neppure incidentalmente riferimento nelle premesse dell'atto impugnatorio congiunto. 2. Alla medesima decisione si sarebbe, in ogni caso, pervenuti anche qualora la procura speciale fosse stata ritualmente conferita e versata in atti. Come ampiamente evidenziato dalla Corte di merito, l'istanza di revoca della confisca di prevenzione formulata dal PERRE e dalla BARBARO, dichiarata inammissibile dal primo giudice con decreto confermato dai giudici dell'appello, non è altro che la pedissequa ripetizione di analoga precedente istanza di revoca già rigettata nell'ambito del procedimento definito con sentenza di questa Prima Sezione n. 32828 del 27 aprile 2012. In presenza di tale preclusione processuale, i terzi interessati non hanno allegato, al fine di superarla, "prove nuove decisive, sopravvenute", come richiesto dall'art. 28, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 159/2011. La consulenza tecnica redatta dall'arch. LUCISANO ha avuto, infatti, ad oggetto - per come argomentatamente affermato dalla Corte di appello - gli stessi elementi di cognizione emergenti dalla consulenza tecnica dell'ing. LUPIS già esaminati nel precedente procedimento. D'altro canto, la consulenza tecnica, così come la perizia, possono essere riconducibili alla nozione di "prove nuove", ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo se fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, condizione, quest'ultima, che certamente non ricorre nel caso di specie (fra molte, Sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592). 3. Alla luce delle ragioni esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 25177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris