CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune a entrambe le imputate, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e non venga esposta una specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti indicati in motivazione (vedi Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigÚre estensore [OSCURATO:PERSONA]