CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 42618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 17 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Noia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli art. 321 cod. proc. pen. e 44 d.lgs. n. 504 del 1995, di denaro, di aree di parcheggio, di uffici e dei mezzi di trasporto della società, stante l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorrenti presentano un'unica censura con cui sostengono l'interesse ad agire per ottenere la restituzione di quanto in sequestro, siccome gestori e amministratori di fatto, secondo la qualificazione dell'Accusa. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Il Tribunale del riesame ha infatti motivatamente escluso la legittimazione a chiedere la restituzione dei beni della società da parte di soggetti che non hanno un ruolo di rappresentanza della società. Gli art. 322 e 322-bis cod. proc. ammettono il riesame e l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo da parte dell'imputato, del suo difensore, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e della persona che avrebbe diritto alla restituzione. Nella nozione di avente diritto, talora la giurisprudenza ha considerato anche situazioni di fatto come quelle gestorie (si veda a es. Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209-02) oppure situazioni giuridiche alternative alla proprietà (Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627- 01, in cui si è ritenuto legittimato a chiedere la restituzione il curatore e non il legale rappresentante della società). Tuttavia, nel caso in esame, la società è pacificamente titolare del diritto alla restituzione dei beni di sua proprietà, mentre l'interesse dei ricorrenti è tutto da dimostrare, poiché connesso alla qualità di amministratori di fatto che andrà verificata nel corso del giudizio di merito. La decisione resiste pertanto alle censure sollevate, non emergendo il vizio della violazione di legge in termini di motivazione inesistente o apparente, richiesto dall'art. 325 cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 20 settembre 2022 Il Consigliere este