CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 12031/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIAriunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto: Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24507/2020 Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]. SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24507/2020R.G., proposto DA la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Bresso (MI) , in persona dell’amministratore delegato pr o tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Milano (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce a l controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] RIFIUTI SPECIALIavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Lombardia il 21 gennaio 2020, n. 107/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la ricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento per reciproca rinunzia ai ricorsi; dato atto che nessuno è comparso peril controricorrente; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento per reciproca rinunzia ai ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Lombardia il 21 gennaio 2020, n. 107/02/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento del la TAR I relativa all’anno 2015, per l’importo complessivo di € 155.202,00, con riferimento ai locali dell’esercizio sito in Milano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 169, per una superficie tassabile di mq. 29.678, ha parzialmente accolto l’appello proposto in via principale dalla medesima ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dal Comune di Milano avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 23 luglio 2019, n. 3687/05/2018, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure– che aveva rigettato il ricorso originario – nel senso di annullare l’atto impositivo con limitato riguardo alla superficie dei locali adibita a “laboratori”, i cui rifiuti speciali erano smaltiti mediante l’ausilio di impresa specializzata, ed alla superficie dei locali adibiti a “vani tecnici”, che erano insuscettibili di produrre rifiuti per il loro particolare uso (centrali termiche, celle frigorifere, vani scala, cabine elettriche, ecc.). 3. Il Comune di Milano h a resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. 4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo del ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale. 5. In corso di causa, a seguito di conciliazione stragiudiziale della controversia, le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con reciproca accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsoprincipale è affidato a quattro motivi ; 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione, limitandosi ad una mera elencazione di superfici tassabili, senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto a base della maggiore tassazione. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello principale della contribuente con motivazione apparente e contraddittoria in relazione alla detassazione delle superfici destinate a vendita dell’ipermercato. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 221 e 226 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 18 e 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le superfici delle aree di vendita dell’ipermercato fossero soggette a tassazione, benché esse producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali daimballaggio terziari e secondari, sulla base di un’illegittima disciplina dell’assimilazione per la carente predeterminazione di criteri quantitativi di assimilazione. 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falasa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 184, comma 3, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 6, comma 3, lett. b, del regolamento comunale TARI e 817 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le aree adibite a parcheggi coperti a servizio dell’ipermercato, per una superficie complessiva di mq. 21.348, fossero soggette a tassazione, pur essendo prive di automa destinazione e di funzione operativa. 2. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1, commi 641 e 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 2, comma 3, e 4, comma 1, lett. e, della deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] dei Rifiuti il 27 ottobre 1984, 195, comma 2, lett. e, 238, commi 6 e 11, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 18, comma 2, lett. d lett. g, e 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 3 del regolamento comunale TARI per l’assimilazione rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’esercizio della potestà regolamentare dell’ente impositore in ordine all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (seppure con la sola previsione di limiti qualitativi) comportasse l’esenzione della contribuente dalla TARI per le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, al cui smaltimento essa provvedeva in proprio, anche al fine di evitare una duplicazione di imposta. 2.2 Con il secondo motivo, si denunciaviolazione degli artt. 1, commi 641 e 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 35, 36, 37, 38 e 43, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 3 e 9 del regolamento comunale TARI, nonché dei principi in tema di esenzione dalla TARI ed irrilevanza dell’auto - smaltimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente avesse assolto l’onere di provare l’avvio al riciclo dei rifiuti speciali, potendo beneficiare di una riduzione della superficie tassabile, anziché di una riduzione della quota variabile del tributo. 3. le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale sono rituali perché sono intervenut e prima dell a pubblica udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), sono state sottoscritte dal difensore munito di procura speciale, sono state accettate e sottoscritte dal difensore della controparte (art. 390, terzo comma,cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per le reciproche rinunc e ai ricorsi. 4. Stante l’accettazione dellereciproche rinunce, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.). 5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinunce ai ricorsi e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]