CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 luglio 2022
Cassazione n. 30387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17.07.2022 avverso la sentenza del 29 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto nel ricorso, afferente al mancato proscioglimento per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per non avere il giudice enunciato i motivi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il predetto reato, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente