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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01561/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta&ase della dichiarazione di responsabilità per il reato di coltivazione di n. 40 piante da cui è ricavabile sostanza stupefacente pari a grammi 84,00 da cui erano ricavabili n. 3360 dosi medie, è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito e manifestamente infondato alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Caruso secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez.

U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Rv. 278624 - 02) essendo stata esclusa la coltivazione domestica e l'uso meramente personale.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta&ase della dichiarazione di responsabilità per il reato di coltivazione di n. 40 piante da cui è ricavabile sostanza stupefacente pari a grammi 84,00 da cui erano ricavabili n. 3360 dosi medie, è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito e manifestamente infondato alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Caruso secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Rv. 278624 - 02) essendo stata esclusa la coltivazione domestica e l'uso meramente personale. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 01561/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris