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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 16054/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 24/9/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 26/3/2025 dal Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità perché fondata su motivazione viziata e priva di riscontri, oltre che su travisamento delle prove (bilancino, sostanza da taglio).

Ancora, è contestato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti, così come delle circostanze attenuanti generiche.

La pena, infine, è giudicata eccessiva, anche per la recidiva, riconosciuta in difetto di motivazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; la stessa impugnazione, inoltre, tende ad ottenere in questa sede una non consentita rilettura in fatto delle emergenze istruttorie.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che: a) il servizio di appostamento compiuto dai Carabinieri il 6/10/2023 aveva consentito di individuare numerosi soggetti che si recavano a casa dello [OSCURATO:PERSONA], per poi uscirne poco dopo; b) due di questi erano stati fermati, così consegnando cocaina che avevano in dosso; c) a quel punto, i Militari avevano fatto accesso all'immobile, lì trovandovi il ricorrente nella disponibilità di cocaina (della quale lo stesso aveva cercato di disfarsi), di sostanza da taglio, di ritagli in plastica di segno circolare, di un bilancino di precisione evidentemente utilizzato.

Di seguito, e con particolare rilievo nell'ottica della cessione ai due acquirenti, la sentenza ha sottolineato che la sostanza rinvenuta in dosso a questi era della stessa natura (cocaina) di quella trovata in casa dello [OSCURATO:PERSONA] e con pressoché identico principio attivo, peraltro elevato (intorno al 75%).

Alla luce di questi oggettivi elementi, la Corte di appello ha quindi confermato il giudizio di responsabilità penale, peraltro dando conto delle censure difensive e delle dichiarazioni rese dai testi indotti dall'imputato, ritenute inidonee a scalfire l'affidabile quadro accusatorio; ulteriormente rafforzato, peraltro, dalla considerazione che non risultava che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse mai stato in carico al Serd.

5. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che questa è stata esclusa dal Giudice del gravame ancora con argomento immune da vizi logici, quindi non censurabile.

In particolare, è stata sottolineata l'abitualità della condotta, risultando il ricorrentegravato da due precedenti specifici; lo stesso, peraltro, nella vicenda in esame risultava aver commesso i delitti tanto di detenzione quanto di cessione di sostanza stupefacente.

6. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza, ancora, non meriti censura quanto al riconoscimento della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificate dai diversi precedenti specifici a carico dello [OSCURATO:PERSONA], espressione di una personalità delinquenziale che, peraltro, aveva giustificato un trattamento sanzionatorio (lievemente) superiore al minimo edittale (e, comunque, ben inferiore al medio).

Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., ancora, il ricorso richiama alcuni indici asseritamente positivi, ma non specifica se questi siano stati proposti al Giudice del merito; l'atto di appello, peraltro, difettava di un effettivo confronto sul punto con la sentenza di primo grado, che aveva negato le circostanze in oggetto in forza di numerose considerazioni (tra le quali, gravità e ripetitività delle condotte; qualità della sostanza distribuita e sua elevata capacità drogante; precedenti specifici, anche di recente realizzazione; ritrosia al rispetto delle prescrizioni impartite in sede cautelare).

Analogamente, il gravame non si confrontava in punto di recidiva con la sentenza del Tribunale, che aveva sottolineato i diversi precedenti, anche specifici, evidenziando che da questi poteva dedursi che la ricaduta in quello da ultimo accertato fosse sintomo di una marcata inclinazione a delinquere, insensibilità al rispetto della legge, noncuranza delle prescrizioni impartite dall'autorità ed incrementata pericolosità sociale

7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDEPCr' ‘' h C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 24/9/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 26/3/2025 dal Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità perché fondata su motivazione viziata e priva di riscontri, oltre che su travisamento delle prove (bilancino, sostanza da taglio). Ancora, è contestato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti, così come delle circostanze attenuanti generiche. La pena, infine, è giudicata eccessiva, anche per la recidiva, riconosciuta in difetto di motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; la stessa impugnazione, inoltre, tende ad ottenere in questa sede una non consentita rilettura in fatto delle emergenze istruttorie. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che: a) il servizio di appostamento compiuto dai Carabinieri il 6/10/2023 aveva consentito di individuare numerosi soggetti che si recavano a casa dello [OSCURATO:PERSONA], per poi uscirne poco dopo; b) due di questi erano stati fermati, così consegnando cocaina che avevano in dosso; c) a quel punto, i Militari avevano fatto accesso all'immobile, lì trovandovi il ricorrente nella disponibilità di cocaina (della quale lo stesso aveva cercato di disfarsi), di sostanza da taglio, di ritagli in plastica di segno circolare, di un bilancino di precisione evidentemente utilizzato. Di seguito, e con particolare rilievo nell'ottica della cessione ai due acquirenti, la sentenza ha sottolineato che la sostanza rinvenuta in dosso a questi era della stessa natura (cocaina) di quella trovata in casa dello [OSCURATO:PERSONA] e con pressoché identico principio attivo, peraltro elevato (intorno al 75%). Alla luce di questi oggettivi elementi, la Corte di appello ha quindi confermato il giudizio di responsabilità penale, peraltro dando conto delle censure difensive e delle dichiarazioni rese dai testi indotti dall'imputato, ritenute inidonee a scalfire l'affidabile quadro accusatorio; ulteriormente rafforzato, peraltro, dalla considerazione che non risultava che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse mai stato in carico al Serd. 5. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che questa è stata esclusa dal Giudice del gravame ancora con argomento immune da vizi logici, quindi non censurabile. In particolare, è stata sottolineata l'abitualità della condotta, risultando il ricorrentegravato da due precedenti specifici; lo stesso, peraltro, nella vicenda in esame risultava aver commesso i delitti tanto di detenzione quanto di cessione di sostanza stupefacente. 6. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza, ancora, non meriti censura quanto al riconoscimento della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificate dai diversi precedenti specifici a carico dello [OSCURATO:PERSONA], espressione di una personalità delinquenziale che, peraltro, aveva giustificato un trattamento sanzionatorio (lievemente) superiore al minimo edittale (e, comunque, ben inferiore al medio). Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., ancora, il ricorso richiama alcuni indici asseritamente positivi, ma non specifica se questi siano stati proposti al Giudice del merito; l'atto di appello, peraltro, difettava di un effettivo confronto sul punto con la sentenza di primo grado, che aveva negato le circostanze in oggetto in forza di numerose considerazioni (tra le quali, gravità e ripetitività delle condotte; qualità della sostanza distribuita e sua elevata capacità drogante; precedenti specifici, anche di recente realizzazione; ritrosia al rispetto delle prescrizioni impartite in sede cautelare). Analogamente, il gravame non si confrontava in punto di recidiva con la sentenza del Tribunale, che aveva sottolineato i diversi precedenti, anche specifici, evidenziando che da questi poteva dedursi che la ricaduta in quello da ultimo accertato fosse sintomo di una marcata inclinazione a delinquere, insensibilità al rispetto della legge, noncuranza delle prescrizioni impartite dall'autorità ed incrementata pericolosità sociale 7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDEPCr' ‘' h C
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