CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA]-intimato -avverso la sentenza n. 536/3/2017 della Commissione tributaria regionaledella Calabria, sez. di Catanzaro, depositata in data 17.3.2017, nonnotificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;Numero registro generale 12042/2018Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 11874/2026Data pubblicazione 30/04/20261. La C.T.P. di Cosenza, con sentenza n. 82/9/2013, pubblicata in data30.1.2013, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’atto di recupero n. RH1CR0100467/2005, relativo a creditoindebitamente utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate, a causadel mancato invio del modello CVS.2. La C.T.R. della Calabria, sez. di Catanzaro, adita dall’Agenzia delle Entrate,dichiarava d’ufficio l’appello inammissibile per non essere stata depositatala ricevuta di spedizione della raccomandata, con la quale l’appello erastato notificato al contribuente, non essendo sufficiente la produzionedell’avviso di ricevimento.3. L’Agenzia delle Entrate propone tempestivo ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art 53, comma 2, in combinato disposto con l’art. 22 deldecreto legislativo 546/1992, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate lamenta che i giudici di appello abbianoritenuto inammissibile il gravame, nonostante dall’avviso di ricevimento,riprodotto in ricorso, si ricavasse la data stampigliata della spedizione(11.3.2014), nonostante fosse stata anche prodotta la distinta dispedizione corredata dal timbro postale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (anch’essariprodotta in ricorso) e nonostante alla data di ricezione del plico(12.3.2014), risultante dall’avviso di ricevimento, il termine perimpugnare non fosse ancora decorso. Produce attestazione dellacancelleria della C.T.R. della Calabria del 25.1.2018 in merito al depositoNumero registro generale 12042/2018Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 11874/2026Data pubblicazione 30/04/2026di tutti gli atti sopra citati unitamente all’appello depositato in data27.3.2014. La C.T.R., secondo la ricorrente, si era pertanto posta incontrasto con quanto statuito da questa Corte nella pronuncia a SezioniUnite n. 13452/2017.2.Il motivo è fondato.3. Questa Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite 13452/2017, haaffermato il seguente principio di diritto: «Nel processo tributario, noncostituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia statonotificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto cheil ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il terminedi trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte deldestinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta dispedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data dispedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliaturameccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avvisodi ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria chela legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la nonidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilograficadella data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, aifini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamentese la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenutaentro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o dellasentenza».4. Nel caso di specie, premesso che la sentenza di primo grado è statapubblicata in data 30.1.2013, va osservato che: l’Agenzia delle Entrateaveva prodotto in giudizio la distinta di spedizione con il timbro delle PosteItaliane dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in ogni caso, sull’avviso di ricevimento, riprodottoin ricorso, era stampigliata la data di spedizione (11.3.2014); e, infine, ilplico è stato consegnato al destinatario in data 12.3.2014, allorquando ilNumero registro generale 12042/2018Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 11874/2026Data pubblicazione 30/04/2026termine per l’impugnazione non era ancora scaduto. La statuizione diinammissibilità dell’appello è pertanto manifestamente errata.5. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, affinchè esamini nel merito il tempestivo gravame propostodall’Agenzia delle Entrate, oltre che per liquidare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])