CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona (mentre per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è stata pronunciata, sin dal primo grado, sentenza di proscioglimento per remissione di querela); Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale per non avere la sentenza impugnata ritenuto assorbita la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. nel reato di truffa — è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647); Considerato che il secondo — afferente alla prova della responsabilità dell'imputato — non è consentito dalla legge in quanto costituito da mere doglianze di fatto e che il terzo motivo, relativo alla entità della pena, al di là della sua enunciazione non enuclea un vizio ricompreso nel novero dell'art. 606, cod. proc. pen. dato che si fonda sul seguente rilievo: la condotta "ad avviso della difesa è stata punita troppo severamente"; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci